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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12848/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità è privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che lo sorreggono; che, deve ribadirsi, il principio secondo cui la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce; che, dunque, contenuto essenziale dell'atto di gravame è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento censurato, nella specie mancante in quanto nel ricorso ci si duole apoditticamente di una carenza di motivazione in punto di dolo del contestato delitto di ricettazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità è privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che lo sorreggono; che, deve ribadirsi, il principio secondo cui la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce; che, dunque, contenuto essenziale dell'atto di gravame è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento censurato, nella specie mancante in quanto nel ricorso ci si duole apoditticamente di una carenza di motivazione in punto di dolo del contestato delitto di ricettazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 12848/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris