CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09302/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; i;'' udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; considerato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso sentenza di condanna, per reato contravvenzionale, a pena esclusivamente pecuniaria, provvedimento che, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., è impugnabile con ricorso diretto per cassazione e non con appello; che l'erronea qualificazione del mezzo esperito dalla parte quale ricorso per cassazione non ne determina, tuttavia, di per sé, l'inammissibilità tout court, sicché deve ritenersi, conformemente ai principi generali di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis del quale è espressione l'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., che l'impugnazione sia, sotto questo aspetto, ammissibile e che, quindi, va svolto il giudizio di legittimità a nulla rilevando che la Corte di appello abbia provveduto con l'ordinanza del 24 giugno 2025; che il ricorso — nel quale, sulla base del superiore rilievo, va riqualificato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] — è imperniato su un unico motivo, con il quale l'imputato, condannato per avere portato al di fuori della propria abitazione un coltello della lunghezza complessiva di 20 cm., di cui 8 di lama, si duole dell'omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., che il Tribunale ha negato sul rilievo della non minimale offensività della condotta, apprezzabile dalle caratteristiche dell'arma e dalla spregiudicatezza mostrata dall'agente nel tentare, alla vista delle forze dell'ordine, di sottrarsi al controllo nascondendosi; che il ricorrente svolge, al riguardo, contestazioni di tangibile fragilità, attinenti all'astratta riconoscibilità del beneficio, e formula obiezioni di assoluta genericità, che non si emancipano da un approccio teso alla diversa valutazione delle emergenze istruttorie e non tengono conto delle caratteristiche dell'istituto evocato e, precipuamente, dell'interpretazione che ne ha fornito la giurisprudenza di legittimità, rispetto alla quale la decisione impugnata si pone in linea di coerente continuità, secondo cui: - nell'interpretazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall'art. 133, comma 1, cod. pen. — modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv. 280466 - 01; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647);- in caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto onere motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, pur non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbia comunque qualificato la condotta dell'agente in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 27003; Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499); ritenuto che, pertanto, risulta palese l'insussistenza, nel provvedimento del Tribunale di Castrovillari, della denunciata violazione di legge, a tal fine prive di pregio rivelandosi le obiezioni reiterate dal ricorrente con la memoria del 16 ottobre 2025; che, d'altro canto, non risulta maturato il termine massimo di prescrizione, avuto riguardo sia alla ininfluenza, stante la declaratoria di inammissibilità, del lasso temporale successivo all'emissione della sentenza impugnata, che all'operatività della sospensione prevista dall'art. 159, cod. pen., nel testo vigente al momento di commissione del reato in contestazione; che, in conclusione, deve essere dichiarata l'inammissibilità, per manifesta infondatezza, del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Qualificato come ricorso per cassazione l'appello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari in data 16 giugno 2022, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della