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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 10421/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E FINANZE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, ricorre avverso l'ordinanza con la quale, in data 26 maggio 2021, la Corte d'appello di Milano ha parzialmente accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo di restrizione cautelare (dapprima in carcere, poi agli arresti domiciliari) cui la stessa era stata assoggettata per reati di bancarotta fraudolenta in concorso con il padre Mario e la sorella [OSCURATO:PERSONA].

In particolare la Sciannameo - nelle qualità indicate nell'imputazione, afferente i reati di bancarotta di cui ai capi C, D ed E a lei contestati -, dopo essere stata sottoposta a misura cautelare, veniva condannata dal Tribunale per il solo reato di cui al capo D (nella parte relativa alla dissimulazione del dissesto delle società Sofam sa.!. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. mediante ingenti movimentazioni bancarie), previa riqualificazione del reato stesso in quello di bancarotta semplice di cui all'art. 217 L. Fall., ed assolta dagli altri reati a lei ascritti; la sentenza veniva confermata in appello e diveniva irrevocabile.

La Corte di merito, nell'accoglimento parziale dell'istanza riparatoria, ha evidenziato che le condotte della Sciannameo non risultavano caratterizzate da dolo o colpa grave, stante anche la marginalità della sua posizione nella vicenda criminosa.

2. Il ricorso dell'Amministrazione finanziaria consta di due motivi.

2.1. Con il primo motivo, dedotto per vizio di motivazione, il Ministero ricorrente lamenta la carenza e, comunque, la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, in cui da un lato si afferma che gli elementi a carico della Sciannameo sono stati sufficienti per sostenere il quadro gravemente indiziario, dall'altro si afferma che tali elementi non erano ascrivibili a comportamenti dolosi o gravemente colposi, stante anche la posizione marginale della sunnominata.

Peraltro tale assunto é contraddetto dall'ordinanza di rigetto dell'istanza riparatoria, emessa dallo stesso Collegio nella stessa udienza, nei confronti del padre della Sciannameo, in cui si evidenzia che costui agì in concorso con ambedue le figlie.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge in relazione al fatto che l'ordinanza impugnata non ha tenuto conto delle condizioni ostative al ristoro chiesto dall'interessata, costituite dall'aver dato causa alla restrizione cautelare in relazione a un comportamento doloso o gravemente colposo, nella specie consistito in una gestione poco trasparente e in scelte imprenditoriali poco avvedute.3.

Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendone la genericità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Si premette che non deve darsi seguito alla richiesta di differimento avanzata nell'interesse della Sciannameo per omessa notifica alla medesima e al difensore domiciliatario, avuto riguardo al fatto che si procede con rito camerale non partecipato, ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen..

2. Ciò premesso, il ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze é fondato; in particolare, é del tutto evidente il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in cui da un lato si riconosce che le condotte censurate alla prevenuta sono state certamente idonee a sostenere il quadro cautelare e, dall'altro, si afferma che tali condotte non sono state caratterizzate da dolo o colpa grave essenzialmente in relazione al ruolo marginale della Sciannameo nella vicenda criminosa.

In ciò si esaurisce il percorso argomentativo dell'ordinanza della Corte ambrosiana, nella quale non si forniscono ulteriori elementi per comprendere le ragioni per cui il ruolo marginale dell'instante sarebbe di per sé sufficiente a escludere la natura dolosa o gravemente colposa dei relativi addebiti, anche alla luce della condotta concorsuale a lei attribuita nell'ordinanza di rigetto riferita alla posizione del padre.

Per le ragioni predette, si appalesa necessario approfondire in termini di maggiore specificità la posizione di [OSCURATO:PERSONA], onde verificarne la natura eventualmente ostativa al riconoscimento dell'indennizzo; in tale approfondimento dovrà peraltro considerarsi l'avvenuta derubricazione del reato di cui al capo D (unico per il quale la Sciannameo é stata condannata in via definitiva) da quello di bancarotta fraudolenta originariamente contestato a quello di bancarotta semplice: tanto in relazione al principio in base al quale, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, ove l'ingiustizia sia correlata alla diversa qualificazione, in sede di merito, del fatto di reato i cui limiti edittali di pena non avrebbero consentito l'applicazione della misura custodiale, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, integrata dall'avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, non opera se l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha adottato il provvedimento cautelare, in quanto in tal caso la condotta dolosa o colposa dell'imputato é priva di efficienza causale in ordine all'emissione della misura (per tutte vds. la recente Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, Bosio, Rv. 281038).

3. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Milano, cui va demandata altresì la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Milano, cui demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E FINANZE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, ricorre avverso l'ordinanza con la quale, in data 26 maggio 2021, la Corte d'appello di Milano ha parzialmente accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo di restrizione cautelare (dapprima in carcere, poi agli arresti domiciliari) cui la stessa era stata assoggettata per reati di bancarotta fraudolenta in concorso con il padre Mario e la sorella [OSCURATO:PERSONA]. In particolare la Sciannameo - nelle qualità indicate nell'imputazione, afferente i reati di bancarotta di cui ai capi C, D ed E a lei contestati -, dopo essere stata sottoposta a misura cautelare, veniva condannata dal Tribunale per il solo reato di cui al capo D (nella parte relativa alla dissimulazione del dissesto delle società Sofam sa.!. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. mediante ingenti movimentazioni bancarie), previa riqualificazione del reato stesso in quello di bancarotta semplice di cui all'art. 217 L. Fall., ed assolta dagli altri reati a lei ascritti; la sentenza veniva confermata in appello e diveniva irrevocabile. La Corte di merito, nell'accoglimento parziale dell'istanza riparatoria, ha evidenziato che le condotte della Sciannameo non risultavano caratterizzate da dolo o colpa grave, stante anche la marginalità della sua posizione nella vicenda criminosa. 2. Il ricorso dell'Amministrazione finanziaria consta di due motivi. 2.1. Con il primo motivo, dedotto per vizio di motivazione, il Ministero ricorrente lamenta la carenza e, comunque, la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, in cui da un lato si afferma che gli elementi a carico della Sciannameo sono stati sufficienti per sostenere il quadro gravemente indiziario, dall'altro si afferma che tali elementi non erano ascrivibili a comportamenti dolosi o gravemente colposi, stante anche la posizione marginale della sunnominata. Peraltro tale assunto é contraddetto dall'ordinanza di rigetto dell'istanza riparatoria, emessa dallo stesso Collegio nella stessa udienza, nei confronti del padre della Sciannameo, in cui si evidenzia che costui agì in concorso con ambedue le figlie. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge in relazione al fatto che l'ordinanza impugnata non ha tenuto conto delle condizioni ostative al ristoro chiesto dall'interessata, costituite dall'aver dato causa alla restrizione cautelare in relazione a un comportamento doloso o gravemente colposo, nella specie consistito in una gestione poco trasparente e in scelte imprenditoriali poco avvedute.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendone la genericità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Si premette che non deve darsi seguito alla richiesta di differimento avanzata nell'interesse della Sciannameo per omessa notifica alla medesima e al difensore domiciliatario, avuto riguardo al fatto che si procede con rito camerale non partecipato, ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.. 2. Ciò premesso, il ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze é fondato; in particolare, é del tutto evidente il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in cui da un lato si riconosce che le condotte censurate alla prevenuta sono state certamente idonee a sostenere il quadro cautelare e, dall'altro, si afferma che tali condotte non sono state caratterizzate da dolo o colpa grave essenzialmente in relazione al ruolo marginale della Sciannameo nella vicenda criminosa. In ciò si esaurisce il percorso argomentativo dell'ordinanza della Corte ambrosiana, nella quale non si forniscono ulteriori elementi per comprendere le ragioni per cui il ruolo marginale dell'instante sarebbe di per sé sufficiente a escludere la natura dolosa o gravemente colposa dei relativi addebiti, anche alla luce della condotta concorsuale a lei attribuita nell'ordinanza di rigetto riferita alla posizione del padre. Per le ragioni predette, si appalesa necessario approfondire in termini di maggiore specificità la posizione di [OSCURATO:PERSONA], onde verificarne la natura eventualmente ostativa al riconoscimento dell'indennizzo; in tale approfondimento dovrà peraltro considerarsi l'avvenuta derubricazione del reato di cui al capo D (unico per il quale la Sciannameo é stata condannata in via definitiva) da quello di bancarotta fraudolenta originariamente contestato a quello di bancarotta semplice: tanto in relazione al principio in base al quale, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, ove l'ingiustizia sia correlata alla diversa qualificazione, in sede di merito, del fatto di reato i cui limiti edittali di pena non avrebbero consentito l'applicazione della misura custodiale, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, integrata dall'avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, non opera se l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha adottato il provvedimento cautelare, in quanto in tal caso la condotta dolosa o colposa dell'imputato é priva di efficienza causale in ordine all'emissione della misura (per tutte vds. la recente Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, Bosio, Rv. 281038). 3. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Milano, cui va demandata altresì la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Milano, cui demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legi
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