CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13498/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza del 6 dicembre 2024, con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza di semilibertà presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la pena detentiva che il condannato doveva scontare, la cui conclusione veniva individuata nella data del 16 giugno 2022. Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione della semilibertà, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Roma in conformità delle risultanze processuali e delle informazioni acquisite nei confronti del condannato. Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Roma valutava correttamente il compendio processuale, formulando un giudizio adeguato sulla personalità di [OSCURATO:PERSONA] ed evidenziando l'incompletezza del suo percorso trattamentale, reso evidente dal fatto che il ricorrente, come evidenziato a pagina 1 del provvedimento impugnato, non aveva «avviato un percorso di revisione critica del vissuto criminale [...]», tanto è vero che non aveva ancora beneficiato di permessi premio. Ritenuto che, tenuto conto di questi univoci indicatori e della personalità del condannato, il Tribunale di sorveglianza di Roma evidenziava correttamente l'inidoneità del regime della semilibertà richiesto dal ricorrente ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale loro proprie, imponendo il respingimento dell'istanza in esame. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20