CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 giugno 2026
Cassazione n. 22227/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta e difende- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] giudiziale di I.M.L. [OSCURATO:PERSONA] LigureS.p.A., elettivamente domiciliata all’indicato indirizzo PECdell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende- controricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., Procura della Repubblica presso il Tribunale diMilano e Procura generale della Repubblica presso la Corted’appello di Milano- intimate -Numero registro generale 19653/2023Numero sezionale 2742/2026Numero di raccolta generale 22227/2026Data pubblicazione 29/06/2026avverso la sentenza n. 2711/2023 della Corte d’Appello diMilano, depositata il 20.9.2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del19.6.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Milano dichiarò aperta la liquidazionegiudiziale di I.M.L. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. [I.M.L.S.p.A.] su istanza della creditrice [OSCURATO:SOCIETA]. e del pubblicoministero, previa dichiarazione di inammissibilità della domandadi concordato preventivo in continuità indiretta presentata dalladebitrice.[OSCURATO:SOCIETA]. propose reclamo contro la sentenza deltribunale, lamentandosi che non fossero stati considerati, nellaprospettiva di un risanamento aziendale, due contenziosipendenti, dai quali era da attendersi un notevole incrementodell’attivo, tale da escludere l’insolvenza, oltre alla possibilità disfruttare un «marchio storico», alla «validità di alcuni contrattidi fornitura e dichiarazioni di intenti» e alla disponibilità dei socia fornire «idonee garanzie e nuovi capitali».Instauratosi il contraddittorio con la proceduraconcorsuale e in contumacia della creditrice [OSCURATO:SOCIETA]., laCorte d’Appello di Milano rigettò il reclamo.Contro la sentenza della corte territoriale [OSCURATO:SOCIETA]. hapresentato ricorso per cassazione articolato in due motivi.La liquidazione giudiziale si è difesa con controricorso,mentre [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata.Nel termine di legge anteriore alla data fissata per latrattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c., la liquidazione giudiziale controricorrente ha depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 19653/2023Numero sezionale 2742/2026Numero di raccolta generale 22227/2026Data pubblicazione 29/06/20261. La composita rubrica che precede l’illustrazione delprimo motivo di ricorso è così formulata: «Violazione dell’art.360, comma 1, n. 5, c.p.c. – Errato esame circa un fattodecisivo. Omessa valutazione della ripresa totale dell’attivitàproduttiva a fronte dell’indennizzo assicurativo e validità,convenienza e sostenibilità del piano di concordato. Omessavalutazione, altresì, della possibilità di ridurreconsiderevolmente gli importi dovuti per il debito tributariomediante definizioni agevolazioni/rottamazioni. Omessavalutazione di ulteriori poste attive importanti, che dissolvonolo stato di insolvenza. Sulla violazione di legge e sullaillegittimità della sentenza emessa dalla corte milanese.Sull’annullamento della sentenza de quo e sull’accoglimento delpresente ricorso».1.1. Il motivo è inammissibile, in tutti i suoi profili.1.1.1. Innanzitutto, sul piano più strettamente formale, ilmotivo è proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,senza che si specifichi quale sarebbe il «fatto storico» di cui lacorte territoriale avrebbe omesso l’esame. Infatti, nel ricorsovengono esposte alcune circostanze (le cause attive pendenti,gli incassi di crediti medio tempore sopravvenuti, la disponibilitàdei soci a fornire finanza esterna, la possibilità di stipulareimportanti contratti e di avvalersi di condoni fiscali) che nellamotivazione della sentenza impugnata vengono prese inconsiderazione e rispetto alle quali la ricorrente semplicementenon condivide le valutazioni del giudice del reclamo (v. Cass.nn. 2961/2025; 37382/2022).Per quanto riguarda poi la «violazione di legge»genericamente evocata in rubrica, nessuna indicazione diNumero registro generale 19653/2023Numero sezionale 2742/2026Numero di raccolta generale 22227/2026Data pubblicazione 29/06/2026specifiche norme violate è contenuta nell’illustrazione delmotivo.1.1.2. Ma ancor più vistoso è il profilo di inammissibilitàconnesso alla constatazione che il motivo di ricorso non siconfronta con quello che è il nucleo essenziale della motivazionedella sentenza impugnata.La Corte d’appello di Milano, pur essendosi espressa sullainconsistenza delle singole deduzioni della reclamante, hainnanzitutto rilevato che «la maggior parte delle doglianzeconcerne l’omessa valutazione di poste non contemplate dallaproposta di concordato o i possibili effetti di eventisopravvenuti». Così, per esempio, con riguardo agli ingenticrediti per risarcimento danni che, secondo la ricorrente,avrebbero addirittura fatto venire meno lo stato di insolvenza,la corte territoriale ha osservato che si tratta «di poste che lasocietà non aveva valorizzato nella proposta e nel piano,neppure in una prospettiva liquidatoria (ad esempio,prospettandone la cessione a terzi) e che non sono stateverificate dall’attestatore, come invece richiesto dall’art. 87,comma 3, c.c.i.i.». Non si comprende, pertanto, in che modo ladiversa prospettazione sull’esito delle cause pendenti formulataper la prima volta con il reclamo avrebbe potuto rimettere indiscussione il giudizio negativo del tribunale su una proposta diconcordato che su quell’esito non faceva alcun affidamento.Analogamente la corte territoriale ha rilevato la nonpertinenza delle deduzioni relative alla possibilità di concludereun contratto d’affitto del ramo d’azienda «raccorderia», postoche, di questo ramo, «la proposta di concordato prevedeva laliquidazione atomistica».Numero registro generale 19653/2023Numero sezionale 2742/2026Numero di raccolta generale 22227/2026Data pubblicazione 29/06/2026Identica valutazione di non pertinenza rispetto allafondatezza del gravame è formulata con riferimento al valoredel «marchio storico», posto che «la proposta di concordato nonprevedeva di valorizzare autonomamente il marchio di cui I.M.L.è titolare».In sostanza, il fulcro della motivazione della sentenzaimpugnata – del tutto condivisibile e non specificamentecensurato nel ricorso – è che il reclamo non conteneva unacritica alla decisione del tribunale, ma piuttosto una (indiretta)critica al modo in cui era stata formulata la proposta diconcordato, dal momento che veniva descritta una situazioneeconomica e patrimoniale della società radicalmente diversa daquella che la stessa società aveva prospettato ai suoi creditori eal tribunale. Il che ha permesso alla corte d’appello di esprimerel’ulteriore, e altrettanto corretta, valutazione che tale contegnodella reclamante non faceva che confermare il giudizio negativodel primo giudice sulla completezza e sull’attendibilità delleinformazioni fornite ai creditori e, in particolare, sulla«insufficienza delle valutazioni poste alla base delladeterminazione del cd. valore di liquidazione».2. Il secondo motivo denuncia «violazione dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. – Violazione e falsa applicazione di normedi diritto. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 17.6.2022 n.83 in tema di concordato. Sul necessario annullamento dellasentenza impugnata e sull’accoglimento del presente ricorso».Nell’illustrazione del motivo la ricorrente osserva che ilCodice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14 del2019), in particolare dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n.83 del 2022, assegna particolare importanza al risanamentoNumero registro generale 19653/2023Numero sezionale 2742/2026Numero di raccolta generale 22227/2026Data pubblicazione 29/06/2026dell’impresa, indicato come soluzione da privilegiare, per lasoddisfazione dei creditori, rispetto al dissolvimento dei valoriaziendali mediante la liquidazione atomistica dei beni deldebitore imprenditore.2.1. Anche questo motivo è palesemente inammissibile,innanzitutto per il vistoso difetto di specificità nella indicazionedelle norme di diritto che sarebbero state violate dalla corted’appello (art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.), non potendo essereconsiderato a tal fine sufficiente l’indistinto richiamo ad unintero decreto legislativo, composto di numerosi articoli.Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza dilegittimità che, «quando nel ricorso per cassazione è denunziataviolazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio dellaviolazione o della falsa applicazione della legge, di cui all’art.360, primo comma n. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cuiall’art. 366, primo comma n. 4, cod. proc. civ. deve esserededotto, a pena d’inammissibilità, mediante la specificaindicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenzaimpugnata che motivatamente si assumano in contrasto con lenorme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione dellestesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dallaprevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito allaCorte di Cassazione di adempiere al proprio compitoistituzionale di verificare il fondamento della denunziataviolazione» (Cass. S.u. n. 23745/2020).2.2. Si può tuttavia aggiungere che la corte d’appello, perconfermare l’inammissibilità del concordato preventivo, non hacerto negato il valore intrinseco della continuità aziendale,essendosi limitata a constatare la mancanza di fattibilità delNumero registro generale 19653/2023Numero sezionale 2742/2026Numero di raccolta generale 22227/2026Data pubblicazione 29/06/2026piano e l’inadeguatezza delle informazioni fornite ai creditori peresprimere il loro consenso alla proposta. Aspetti essenziali delcontrollo di legalità sostanziale spettante al giudice (artt. 47 e87 c.c.i.i.), che non possono certo essere surrogati dall’astrattainvocazione del favor continuitatis.2.3. Infine, si deve anche qui ripetere che non può esserefondatezza del reclamo respinto dalla corte territoriale, adeduzioni incoerenti con il contenuto del piano, quale ladichiarata prospettiva di continuità del ramo d’azienda«raccorderia», di cui il piano di concordato prevedeva invece laliquidazione mediante vendita atomistica dei singoli beni.3. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del giudiziodi legittimità seguono la soccombenza e si liquidano indispositivo.4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, sussistono i presupposti per il versamentodell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna laricorrente al pagamento delle spese di lite relative al presentegiudizio di legittimità, liquidate in € 10.000 per compensi, oltrealle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessoridi legge; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo aNumero registro generale 19653/2023Numero sezionale 2742/2026Numero di raccolta generale 22227/2026Data pubblicazione 29/06/2026titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del19.6.2026.Il PresidenteMassimo FERRO