CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 luglio 2026
Cassazione n. 23817/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale3151rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoALESSANDRA INGANGI;- controricorrente - ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 229/2024 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI,depositata il 18/03/2024 R.G.N. 3287/2022;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del01/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 19067/2024Numero sezionale 3151/2026udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleNu Dmeorot dti. r aRccIoTltaA g enerale 23817/2026Data pubblicazione 22/07/2026SANLORENZO, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale equello incidentale.1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli,in riforma della statuizione del giudice di prime cure, ha dichiaratola illegittimità del licenziamento disciplinare intimato, in data14.10.2019, a [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:SOCIETA] nonché la risoluzione del rapporto di lavoro, concondanna del datore di lavoro al pagamento di una indennità pari adodici mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolodel T.F.R.2. La Corte distrettuale – premesso che né la lettera di contestazionedisciplinare né la comunicazione di licenziamento facevano cennoalla commissione di precedenti illeciti disciplinari, con conseguenteimpossibilità di considerare tali precedenti quali elementi costitutiviulteriori rispetto all’episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - ha accertato che lacondotta addebitata alla lavoratrice (abbandono del posto di lavorodurante il turno orario del 12.9.2019) si era realizzata solamenteper un ridottissimo arco temporale, non corrispondente al periodo(più ampio) contestato dall’impresa; i giudici di merito hanno, poi,considerato quale data di assunzione della lavoratrice l’atto diconciliazione stipulato tra le parti in sede sindacale, in seguito allacontroversia insorta per il passaggio dalla società cedente Laborscarl alla società cessionaria [OSCURATO:PERSONA] (ossia la datadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) e, ritenuta sproporzionata la sanzione espulsivaadottata dal datore di lavoro, hanno ritenuto illegittimo illicenziamento; sottolineato, poi, che il fatto (seppur ridimensionato)era sussistente e caratterizzato da antigiuridicità, e che nessunrilievo assumeva – nel regime sanzionatorio delineato dal comma 2dell’art. 3 del d.lgs. n. 23/2015 - la previsione di sanzioniNumero registro generale 19067/2024Numero sezionale 3151/2026conservativa da parte del CCNL applicato in aziendaNu,m elrao d i rCacocorlttae g enerale 23817/2026Data pubblicazione 22/07/2026territoriale ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro e condannato ildatore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria, ai sensidel comma 1 dell’art. 3 cit.3. Avverso tale sentenza la lavoratrice ha proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi. La società ha resistito concontroricorso, proponendo altresì ricorso incidentale fondato su tremotivi.4. La Procura generale ha fatto pervenire conclusioni scritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va premessa la trattazione del ricorso incidentale proposto dallasocietà in quanto attiene ai profili pregiudiziali (rispetto al regimesanzionatorio, oggetto del ricorso principale) concernenti la condottaaddebitata alla lavoratrice e la legittimità del licenziamento.2. Con il primo motivo di ricorso incidentale si deduce, ex art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., violazione degli artt. 115, 414, 416, 434,436 c.p.c. avendo, la Corte territoriale, erroneamente accertato cheil turno di lavoro della lavoratrice terminasse alle 24:00 invece chealle 00:18 e, conseguentemente, ritenuto che l’abbandono del postodi lavoro si limitasse ad un breve lasso di tempo.3. Il motivo è inammissibile.3.1. Il motivo non denuncia un vizio che comporti la nullità delprocedimento o della sentenza impugnata (rilevando il compimentodi un'attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamenteprescritto dal legislatore) bensì si limita a proporre una rivalutazionedei fatti e del compendio probatorio operata dal giudice di meritonon consentita in sede di legittimità.4. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si deduce, ex art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 2106, 2119 c.c. e 7della legge n. 300/1970, avendo, la Corte territoriale, trascurato cheil comportamento addebitato costituiva la definitiva lesione delNumero registro generale 19067/2024vincolo fiduciario successiva ad un comportamNeumnetroo s ezionale 3151/2026Numero di raccolta generale 23817/2026complessivamente negligente che aveva determinato già quattroData pubblicazione 22/07/2026precedenti procedimenti disciplinari.5. Il motivo è inammissibile.5.1. Le censure non colgono la ratio decidendi della sentenzaimpugnata perché la società cooperativa insiste sulla mancataconsiderazione dei precedenti disciplinari posti in essere dallalavoratrice ma nulla deduce sul vizio formale della contestazionedisciplinare e del recesso (privi di alcun accenno a tali precedenti)posto a fondamento della pronuncia impugnata (pag. 4 dellasentenza impugnata).6. Con il terzo motivo di ricorso incidentale si deduce, ex art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt.63 del CCNL Mobilità e 2119 c.c., avendo, la Corte territoriale,erroneamente ritenuta sproporzionata la sanzione espulsivaadottata dalla società.7. Il motivo non è fondato.7.1. La società censura il giudizio di proporzionalità tra licenziamentodisciplinare e addebito contestato, che, secondo un costanteinsegnamento (da ultimo, v. Cass. n. 36427 del 2023, Cass. n. 6468del 2024), è devoluto al giudice di merito (ex pluribus: Cass. n. 8293del 2012; Cass. n. 7948 del 2011; Cass. n. 24349 del 2006; Cass.n. 3944 del 2005; Cass. n. 444 del 2003); invero, la valutazione inordine alla suddetta proporzionalità, implicante inevitabilmente unapprezzamento dei fatti storici che hanno dato origine allacontroversia, è ora sindacabile in sede di legittimità soltanto quandola motivazione sul punto della sentenza impugnata manchi del tutto,ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata essaarticolata su espressioni od argomenti tra loro inconciliabili, oppureperplessi ovvero manifestamente ed obiettivamente incomprensibili(in termini v. Cass. n. 14811 del 2020), profili non presenti nel casoNumero registro generale 19067/2024di specie; questa Corte, ha ribadito che in caso di contestazioneN cuimrecroa s ezionale 3151/2026Numero di raccolta generale 23817/2026la valutazione sulla proporzionalità della condotta addebitata - che èData pubblicazione 22/07/2026il frutto di selezione e di valutazione di una pluralità di elementi - laparte ricorrente, per ottenere la cassazione della sentenzaimpugnata, non solo non può limitarsi ad invocare una diversacombinazione di detti elementi o un diverso peso specifico diciascuno di essi, ma con la nuova formulazione del n. 5 dell'art. 360,deve denunciare l'omesso esame di un fatto avente, ai fini delgiudizio di proporzionalità, valore decisivo, nel senso che l'elementotrascurato avrebbe condotto ad un diverso esito della controversiacon certezza e non con grado di mera probabilità (cfr. Cass. n. 18715del 2016; Cass. n. 20817 del 2016).8. Con il primo motivo del ricorso principale la lavoratrice ricorrentedenuncia, ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., violazione efalsa applicazione degli artt. 18, commi 1 e 4, della legge n.300/1970, 3, comma 2, del d.lgs. n.23/2015 nonché omesso esamedi un fatto decisivo per il giudizio, avendo, la Corte territoriale,erroneamente valutato la documentazione prodotta dalla quale sievince inequivocabilmente l’applicabilità del regime sanzionatoriodettato dalla legge n. 300/1970. Invero, alla lavoratrice dovevaapplicarsi detto regime normativo in forza del Verbale di passaggiodi appalto, tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], in base al quale tuttii lavoratori, in seguito al cambio di appalto, passavano alledipendenze della società subentrante mantenendo i trattamentieconomici, retributivi e normativi precedentemente applicati,apparendo del tutto neutra la formalizzazione del contratto di lavoronell’aprile 2018 a fronte del periodo risalente della prestazionelavorativa (sin dal 2012) e dell’inserimento del nominativonell’elenco dei lavoratori che dovevano passare alle dipendenze dellasocietà subentrante. In ogni caso, anche mantenendo fermal’applicazione del d.lgs. n. 23/2015, doveva essere applicato ilNumero registro generale 19067/2024comma 2 dell’art. 3 (e, dunque, la reintegrazione nel posNtoum edroi s ezionale 3151/2026Numero di raccolta generale 23817/2026lavoro), considerato che la condotta addebitata alla lavoratrice nonData pubblicazione 22/07/2026si era tenuta o, quantomeno, non si era verificata con le modalitàcontestate.9. Il motivo è inammissibile.9.1. Le censure non colgono la ratio decidendi della sentenzaimpugnata perché la ricorrente insiste sulla mancata considerazionedell’elenco dei lavoratori fornito dalla società perdente l’appalto allasocietà subentrata (allegato all’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) manessuna censura è rivolta alla interpretazione dell’accordoconciliativo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] stipulato tra le parti (al fine di porre finealla lite giudiziale insorta sul diritto al passaggio alle dipendenzedella società subentrata nell’appalto presso la committente R.F.I.)posto a fondamento della pronuncia impugnata nonchè allespecifiche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che(con particolare riguardo al luogo di svolgimento e alle difficoltà dicontrollo dell’osservanza dell’orario di lavoro da parte della societàcooperativa) attribuivano “disvalore sociale ad una condotta chealtrimenti potrebbe risultare neutra per la sostanziale irrilevanzaeconomica e valoriale”.10. Con il secondo motivo del ricorso principale è denunciata, ex art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 3, comma 2,del d.lgs. n. 23/2015 nonché omesso esame di un fatto decisivo peril giudizio, avendo, la Corte territoriale, trascurato di verificare seper la condotta posta in essere dalla lavoratrice il CCNL applicato(Mobilità) prevedeva una sanzione conservativa, consideratal’interpretazione adeguatrice resa dalla Corte Costituzionale con lasentenza n. 129/2024.11. Il motivo è fondato.11.1. La sentenza n. 129/2024 della Corte costituzionale (adottatapochi mesi dopo la pubblicazione della sentenza qui impugnata) haNumero registro generale 19067/2024Numero sezionale 3151/2026interpretato l’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23/2015 nNeuml esroe dni rascoco ltda ig enerale 23817/2026Data pubblicazione 22/07/2026estendere la tutela reintegratoria anche alle “particolari ipotesi diregolamentazione pattizia alla stregua delle quali specifiche enominate inadempienze del lavoratore sono passibili solo di sanzioniconservative” (punto 9.2., ultimo periodo della sentenza).11.2. In particolare, il giudice delle leggi, ha rilevato che nell’art. 3,comma 2, del d.lgs. n. 23/2015 non vi è un’esclusione espressa dellarilevanza delle previsioni dei contratti collettivi (inveceespressamente richiamate dal novellato comma 4 dell’art. 18 dellalegge n. 300/1970) ed ha sottolineato che: “E allora, la disposizionecensurata può – e deve – essere letta nel senso che il riferimentoalla proporzionalità del licenziamento, il cui difetto è attrattoall’ambito della tutela solo indennitaria del licenziamento illegittimo,ha sì una portata ampia, tale da comprendere anche le ipotesi in cuila contrattazione collettiva vi faccia riferimento, come clausolagenerale ed elastica, non diversamente dalla legge, allorché questarichiede che il licenziamento si fondi su una giusta causa o ungiustificato motivo e ne definisce la nozione. Essa non concerne,però, anche le particolari ipotesi di regolamentazione pattizia allastregua delle quali specifiche e nominate inadempienze dellavoratore sono passibili solo di sanzioni conservative. In tali ipotesi,il fatto contestato è in radice inidoneo, per espressa pattuizione, agiustificare il licenziamento”.11.3. Il giudice delle leggi ha, infatti, sottolineato che in caso dispecifiche e nominate inadempienze individuate dal contrattocollettivo come punibili con sanzioni conservative “Non vi è un ‟fattomateriale” che possa essere posto a fondamento del licenziamento,il quale, se intimato, risulta essere in violazione della prescrizionedella contrattazione collettiva, sì che la fattispecie va equiparata aquella, prevista dalla disposizione censurata, dell’«insussistenza delfatto materiale», con conseguente applicabilità della tutelaNumero registro generale 19067/2024Numero sezionale 3151/2026reintegratoria attenuata” (punto 9.2.). Invero, “LNau memro dai rnacccaolttaa g enerale 23817/2026Data pubblicazione 22/07/2026previsione della reintegra nelle ipotesi in cui il fatto contestato siapunito con una sanzione conservativa dalle previsioni dellacontrattazione collettiva andrebbe ad incrinare il tradizionale ruolodelle parti sociali nella disciplina del rapporto e segnatamente nellapredeterminazione dei canoni di gravità di specifiche condottedisciplinarmente rilevanti” (punto 9.3).11.3. [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto che “la predeterminazione dellasanzione conservativa consente al datore di lavoro di conoscere inanticipo la gravità di specifiche inadempienze del lavoratore e quindidi adeguare ex ante il provvedimento disciplinare senza correre ilrischio di dover subire l’alea di un successivo giudizio diproporzionalità” (punto 9.3.), in tal modo richiamando un argomentodi certezza del diritto con cui già si era misurata questa Corte(segnalando che “l'abuso consapevole del potere disciplinare”“implica una sicura e chiaramente intellegibile conoscenzapreventiva”, Cass. n. 12365/2019, pag. 5, a proposito dellemodifiche del regime sanzionatorio introdotte dalla legge Forneroall’art. 18 della legge n. 300/1970, approdo giurisprudenziale poievoluto nella sentenza n. 11665/2022, i cui principi sono ormaiacquisiti al diritto vivente). La “predeterminazione della sanzioneconservativa” consente, inoltre, di non contraddire lo scopo che siera prefissato la legge delega n. 183/2014 di “riduzione dell’areadella reintegrazione” (punti 7.4 e 9.3 sentenza della Consulta n.129/2024).12. Il secondo motivo del ricorso principale va, pertanto, accolto, lasentenza va cassata e rinviata alla Corte di Napoli affinchè verifichise l’inadempimento contestato alla lavoratrice (così come accertato,con carattere insindacabile, dalla sentenza impugnata) era oggettodi specifica previsione di sanzione conservativa nell’ambito delCodice disciplinare contenuto nel CCNL applicato in azienda (CCNLNumero registro generale 19067/2024Numero sezionale 3151/2026Mobilità); la Corte di appello determinerà, altresì, le speNsuem edroi dlii traecc doltea lg enerale 23817/2026Data pubblicazione 22/07/2026presente giudizio di legittimità.11. In conclusione, va accolto il secondo motivo del ricorsoprincipale, inammissibile il primo motivo; il ricorso incidentale varigettato. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale,inammissibile il primo motivo; rigetta il ricorso incidentale; cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversacomposizione, che si pronuncerà, altresì, sulle spese di lite delpresente giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’1 luglio 2026.Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] DoronzoNumero registro generale 19067/2024Numero sezionale 3151/2026Numero di raccolta generale 23817/2026Data pubblicazione 22/07/2026