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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 gennaio 2026

Cassazione n. 29080/2026

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a in data 14/01/2026,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestol’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte diappello di Bologna per l’ulteriore corso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 14/11/2026 la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile,per carenza di specificità dei motivi, l’appello presentato avverso la sentenza del Tribunale diRimini emessa in data 09/07/2025 di condanna dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], per i reati di rapinaimpropria aggravata, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.2.

Avverso la predetta ordinanza, propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato,affidandolo ad un unico motivo, con il quale si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 581 lett. c), 591 e 592 cod. proc. pen.In particolare, la difesa osserva che la Corte di merito, con il provvedimento impugnato, hacensurato ogni deduzione difensiva, rendendo così palese la non genericità dell’atto di appello,entrando nel merito di tutti i motivi, con i quali, con argomenti dettagliati, erano state formulatele seguenti richieste: la riqualificazione del reato di rapina impropria consumata contestato alcapo sub 1) in quello di rapina tentata; l’assoluzione per il capo sub 2) con il quale è contestatala condotta di resistenza a pubblico ufficiale, sostenendo che non era stato impedito alcun attodi servizio degli operanti intervenuti; il riconoscimento delle circostanze di cui all’art. 62 bis cod.pen. nonché minori aumenti a titolo di continuazione.

Si chiede pertanto l’annullamentodell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.2.

Va premesso che sono applicabili al presente giudizio le disposizioni in punto dei requisiti dispecificità dei motivi introdotte al comma 1-bis dell’art.581 cod. proc. pen. per effetto dell’art.33,comma 1, lett. d), del d.lgs. 31 ottobre 2022, n.150, entrate in vigore il 30 dicembre 2022,dovendosi quindi valutare il relativo presupposto alla luce del nuovo testo della disposizione, aisensi del quale: «l’appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, perogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alleragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e puntidella decisione ai quali si riferisce l’impugnazione».2.1.

Ne deriva, richiamando il contenuto della relazione illustrativa del d.lgs. n.150 del 2022 che«Tale enunciazione critica deve svilupparsi per ogni richiesta contenuta nell’atto d’impugnazionee deve riferirsi alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, nell’ambitodei capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione.

Risulta, pertanto, codificato ilrequisito della specificità c.d.

“estrinseca” dei motivi d’impugnazione, coerentemente con lafunzione di controllo della sentenza impugnata rivestita dal giudizio di appello».

Come desumibileda tale inciso, risultano, quindi, recepite sul piano della legislazione positiva, le conclusioniformulate dalla giurisprudenza di legittimità in punto di requisito di specificità estrinseca deimotivi di appello.

Ci si riferisce, in particolare, all’arresto espresso da Sez.

U, n.8825 del27/10/2016, dep.2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01, nel quale è stato rilevato che, oltre che inrelazione al profilo della aspecificità di tipo intrinseco (riguardante vizi patologicidell’impugnazione quali la totale indeterminatezza dell’esposizione ovvero la genericità o nonpertinenza della critica), deve considerarsi causa di inammissibilità dell’appello anche laaspecificità di tipo estrinseco che si ravvisa, sulla base del principio di diritto formulato, quandonon risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto odi diritto poste a fondamento della sentenza impugnata.2.2.

Nel giungere a tale conclusione, le Sezioni Unite hanno però operato due fondamentaliprecisazioni: innanzitutto, in considerazione della diversità strutturale esistente tra il giudizio diappello e quello di cassazione, deve escludersi che la riproposizione di questioni già esaminatee disattese in primo grado sia di per sé causa di inammissibilità dell'appello; ciò in quanto ilgiudizio di appello ha, infatti, per oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggettodi doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice ed anche a prescindere dalle ragioni dedottenel relativo motivo, purché la relativa esposizione sia basata su argomentazioni strettamenteconnesse a quelle prese in esame del Giudice di primo grado; ulteriormente, le Sezioni Unitehanno specificato che il sindacato sull'ammissibilità dell'appello, condotto ai sensi degli artt. 581e 591 cod. proc. pen., non può ricomprendere - a differenza di quanto avviene per il ricorso percassazione (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) - la valutazione della manifesta infondatezzadei motivi di appello, non menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilitàdell'impugnazione con la conseguenza che, il giudice d'appello non potrà fare ricorso alla specialeprocedura prevista dall'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., in presenza di motivi che sianomanifestamente infondati e però caratterizzati da specificità intrinseca ed estrinseca.

Le suddetteargomentazioni riguardano non solo i motivi in fatto, che devono contenere una precisaesposizione degli elementi a sostegno e una puntuale confutazione della motivazione dellasentenza impugnata, ma anche i motivi in diritto, con i quali devono essere specificamentededotte le violazioni di legge, sostanziale o processuale, nonché le ragioni della loro rilevanzanel caso concreto, non essendo sufficiente il mero richiamo delle disposizioni cui si riferiscono.2.3.

E’ stato altresì precisato, successivamente all’arresto espresso dalle Sezioni Unite, cheaffinché il motivo devoluto possa ritenersi specifico, è necessario che il ricorrente non si limiti acontestare sic et simpliciter il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che prendaposizione rispetto ad esso indicando le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide lavalutazione, così da porre il giudice dell'impugnazione nella condizione di individuare i rilievimossi e di esercitare il proprio sindacato di merito; ma che ciò non implica tuttavia che le censuresvolte debbano diffondersi in analitiche e particolareggiate disquisizioni sulle ragioni dell'invocatariforma, non potendo l'essenzialità del motivo ricadere sul requisito della sua specificità chepostula invece l'identificabilità, con accettabile precisione, dei punti cui si riferiscono le doglianzee le ragioni essenziali per le quali viene contestato il ragionamento seguito dal primo giudice(Sez.3, n.12727 del 21/2/2019, Jallow, RV. 275841).

Ne consegue che, alla luce del nuovoquadro normativo, è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, l'atto di appello con cuiil ricorrente si limiti a contestare un punto della decisione, senza indicare le ragioni, di fatto o didiritto, in base alle quali non sarebbero condivisibili le valutazioni del giudice di primo grado(Sez. 4, n. 36154 del 12/09/2024, Tonti, Rv. 287205 – 01).3.

Deve ritenersi che la Corte territoriale non abbia fatto adeguato governo dei suddetti principi.In particolare, nell’atto di appello, la difesa aveva operato una specifica contestazione delleargomentazioni spese dal Tribunale in ordine ritenuta forma consumata della rapina anzichétentata (richiamando i passaggi della sentenza di primo grado in cui si dà atto del monitoraggiodi tutta l’azione furtiva), alla mancata assoluzione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale(deducendo che l’intento dell’imputato sarebbe stato quello di andarsene e non di opporsi alcompimento dell’attività degli operanti), alla mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche e alla quantificazione degli aumenti a titolo di continuazione.

Si deve osservare come,effettivamente, ricorra una critica alla decisione rispetto a passaggi specifici della stessa (formaconsumata della rapina, sussistenza della condotta di resistenza e trattamento sanzionatorio),mentre la Corte di appello non si è limitata a considerare la genericità del motivo in sé, ma havalutato anche l’infondatezza nel merito delle censure introdotte (con particolare riferimento allecaratteristiche delle condotte contestate, proponendo una considerazione e descrizione siaquanto all’irrilevanza dell’impossessamento ai fini della consumazione della rapina propria, siaquanto all’idoneità, nella specie, della condotta aggressiva e di fuga rispetto al controllo deglioperanti, ad integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale).

La Corte di appello ha quindifondato la sua valutazione non sulla carenza di puntualità e di specificità dei motivi ma, a tuttigli effetti, su ragioni di manifesta infondatezza dei medesimi, le quali, alla luce del citato arrestodelle Sezioni Unite e della successiva giurisprudenza di legittimità, non sono però sanzionabilicon la pronuncia di inammissibilità prevista dall’art.591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.(pp. 2 e 3 ordinanza impugnata).Ulteriormente, va difatti richiamato il principio – da ritenersi applicabile anche a seguitodell’entrata in vigore del comma 1-bis dell’art.581 cod. proc. pen. - per cui il giudice d'appellopuò dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità onon siano validamente argomentati o quando essi non affrontino la motivazione spesa nellasentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutarel'apparato motivazionale (Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, Jebali, Rv. 288005 - 01), comeavvenuto nel caso di specie.4.

Conclusivamente, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissionedegli atti ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per l’ulteriore corso.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione dellaCorte di appello di Bologna per il giudizio.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSimonetta [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a in data 14/01/2026,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestol’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte diappello di Bologna per l’ulteriore corso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 14/11/2026 la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile,per carenza di specificità dei motivi, l’appello presentato avverso la sentenza del Tribunale diRimini emessa in data 09/07/2025 di condanna dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], per i reati di rapinaimpropria aggravata, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.2. Avverso la predetta ordinanza, propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato,affidandolo ad un unico motivo, con il quale si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 581 lett. c), 591 e 592 cod. proc. pen.In particolare, la difesa osserva che la Corte di merito, con il provvedimento impugnato, hacensurato ogni deduzione difensiva, rendendo così palese la non genericità dell’atto di appello,entrando nel merito di tutti i motivi, con i quali, con argomenti dettagliati, erano state formulatele seguenti richieste: la riqualificazione del reato di rapina impropria consumata contestato alcapo sub 1) in quello di rapina tentata; l’assoluzione per il capo sub 2) con il quale è contestatala condotta di resistenza a pubblico ufficiale, sostenendo che non era stato impedito alcun attodi servizio degli operanti intervenuti; il riconoscimento delle circostanze di cui all’art. 62 bis cod.pen. nonché minori aumenti a titolo di continuazione. Si chiede pertanto l’annullamentodell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.2. Va premesso che sono applicabili al presente giudizio le disposizioni in punto dei requisiti dispecificità dei motivi introdotte al comma 1-bis dell’art.581 cod. proc. pen. per effetto dell’art.33,comma 1, lett. d), del d.lgs. 31 ottobre 2022, n.150, entrate in vigore il 30 dicembre 2022,dovendosi quindi valutare il relativo presupposto alla luce del nuovo testo della disposizione, aisensi del quale: «l’appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, perogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alleragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e puntidella decisione ai quali si riferisce l’impugnazione».2.1. Ne deriva, richiamando il contenuto della relazione illustrativa del d.lgs. n.150 del 2022 che«Tale enunciazione critica deve svilupparsi per ogni richiesta contenuta nell’atto d’impugnazionee deve riferirsi alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, nell’ambitodei capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione. Risulta, pertanto, codificato ilrequisito della specificità c.d. “estrinseca” dei motivi d’impugnazione, coerentemente con lafunzione di controllo della sentenza impugnata rivestita dal giudizio di appello». Come desumibileda tale inciso, risultano, quindi, recepite sul piano della legislazione positiva, le conclusioniformulate dalla giurisprudenza di legittimità in punto di requisito di specificità estrinseca deimotivi di appello. Ci si riferisce, in particolare, all’arresto espresso da Sez. U, n.8825 del27/10/2016, dep.2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01, nel quale è stato rilevato che, oltre che inrelazione al profilo della aspecificità di tipo intrinseco (riguardante vizi patologicidell’impugnazione quali la totale indeterminatezza dell’esposizione ovvero la genericità o nonpertinenza della critica), deve considerarsi causa di inammissibilità dell’appello anche laaspecificità di tipo estrinseco che si ravvisa, sulla base del principio di diritto formulato, quandonon risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto odi diritto poste a fondamento della sentenza impugnata.2.2. Nel giungere a tale conclusione, le Sezioni Unite hanno però operato due fondamentaliprecisazioni: innanzitutto, in considerazione della diversità strutturale esistente tra il giudizio diappello e quello di cassazione, deve escludersi che la riproposizione di questioni già esaminatee disattese in primo grado sia di per sé causa di inammissibilità dell'appello; ciò in quanto ilgiudizio di appello ha, infatti, per oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggettodi doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice ed anche a prescindere dalle ragioni dedottenel relativo motivo, purché la relativa esposizione sia basata su argomentazioni strettamenteconnesse a quelle prese in esame del Giudice di primo grado; ulteriormente, le Sezioni Unitehanno specificato che il sindacato sull'ammissibilità dell'appello, condotto ai sensi degli artt. 581e 591 cod. proc. pen., non può ricomprendere - a differenza di quanto avviene per il ricorso percassazione (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) - la valutazione della manifesta infondatezzadei motivi di appello, non menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilitàdell'impugnazione con la conseguenza che, il giudice d'appello non potrà fare ricorso alla specialeprocedura prevista dall'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., in presenza di motivi che sianomanifestamente infondati e però caratterizzati da specificità intrinseca ed estrinseca. Le suddetteargomentazioni riguardano non solo i motivi in fatto, che devono contenere una precisaesposizione degli elementi a sostegno e una puntuale confutazione della motivazione dellasentenza impugnata, ma anche i motivi in diritto, con i quali devono essere specificamentededotte le violazioni di legge, sostanziale o processuale, nonché le ragioni della loro rilevanzanel caso concreto, non essendo sufficiente il mero richiamo delle disposizioni cui si riferiscono.2.3. E’ stato altresì precisato, successivamente all’arresto espresso dalle Sezioni Unite, cheaffinché il motivo devoluto possa ritenersi specifico, è necessario che il ricorrente non si limiti acontestare sic et simpliciter il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che prendaposizione rispetto ad esso indicando le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide lavalutazione, così da porre il giudice dell'impugnazione nella condizione di individuare i rilievimossi e di esercitare il proprio sindacato di merito; ma che ciò non implica tuttavia che le censuresvolte debbano diffondersi in analitiche e particolareggiate disquisizioni sulle ragioni dell'invocatariforma, non potendo l'essenzialità del motivo ricadere sul requisito della sua specificità chepostula invece l'identificabilità, con accettabile precisione, dei punti cui si riferiscono le doglianzee le ragioni essenziali per le quali viene contestato il ragionamento seguito dal primo giudice(Sez.3, n.12727 del 21/2/2019, Jallow, RV. 275841). Ne consegue che, alla luce del nuovoquadro normativo, è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, l'atto di appello con cuiil ricorrente si limiti a contestare un punto della decisione, senza indicare le ragioni, di fatto o didiritto, in base alle quali non sarebbero condivisibili le valutazioni del giudice di primo grado(Sez. 4, n. 36154 del 12/09/2024, Tonti, Rv. 287205 – 01).3. Deve ritenersi che la Corte territoriale non abbia fatto adeguato governo dei suddetti principi.In particolare, nell’atto di appello, la difesa aveva operato una specifica contestazione delleargomentazioni spese dal Tribunale in ordine ritenuta forma consumata della rapina anzichétentata (richiamando i passaggi della sentenza di primo grado in cui si dà atto del monitoraggiodi tutta l’azione furtiva), alla mancata assoluzione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale(deducendo che l’intento dell’imputato sarebbe stato quello di andarsene e non di opporsi alcompimento dell’attività degli operanti), alla mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche e alla quantificazione degli aumenti a titolo di continuazione. Si deve osservare come,effettivamente, ricorra una critica alla decisione rispetto a passaggi specifici della stessa (formaconsumata della rapina, sussistenza della condotta di resistenza e trattamento sanzionatorio),mentre la Corte di appello non si è limitata a considerare la genericità del motivo in sé, ma havalutato anche l’infondatezza nel merito delle censure introdotte (con particolare riferimento allecaratteristiche delle condotte contestate, proponendo una considerazione e descrizione siaquanto all’irrilevanza dell’impossessamento ai fini della consumazione della rapina propria, siaquanto all’idoneità, nella specie, della condotta aggressiva e di fuga rispetto al controllo deglioperanti, ad integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale). La Corte di appello ha quindifondato la sua valutazione non sulla carenza di puntualità e di specificità dei motivi ma, a tuttigli effetti, su ragioni di manifesta infondatezza dei medesimi, le quali, alla luce del citato arrestodelle Sezioni Unite e della successiva giurisprudenza di legittimità, non sono però sanzionabilicon la pronuncia di inammissibilità prevista dall’art.591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.(pp. 2 e 3 ordinanza impugnata).Ulteriormente, va difatti richiamato il principio – da ritenersi applicabile anche a seguitodell’entrata in vigore del comma 1-bis dell’art.581 cod. proc. pen. - per cui il giudice d'appellopuò dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità onon siano validamente argomentati o quando essi non affrontino la motivazione spesa nellasentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutarel'apparato motivazionale (Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, Jebali, Rv. 288005 - 01), comeavvenuto nel caso di specie.4. Conclusivamente, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissionedegli atti ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per l’ulteriore corso. P.Q.MAnnulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione dellaCorte di appello di Bologna per il giudizio.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSimonetta [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29080/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris