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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 marzo 2026

Cassazione n. 07546/2026

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ORDINANZAsul ricorso 12350-2021 proposto da;[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocatiGIANCARLO PERONE, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. - ([OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli2026 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],390 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 323/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 29/01/2021 R.G.N. 5136/2015;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 28/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12350/2021Numero sezionale 390/2026Data pubblicazione 29/03/20261.

Con sentenza n. 611/2015 il Tribunale di Frosinoneaveva così provveduto: 1) aveva accertato e dichiarato il dirittodi [OSCURATO:PERSONA] all’inquadramento come dirigente in relazionealle mansioni svolte a partire dal 1998 alle dipendenze dellaconvenuta [OSCURATO:SOCIETA]. e a percepire le differenzeretributive tra quanto effettivamente riscosso e quanto avrebbedovuto percepire ove fosse stato inquadrato come dirigente inbase al CCNL Dirigenti industriali del 27.4.1995 e successivi,per il periodo dall’1.1.1998 in poi; 2) per l’effetto, avevacondannato la convenuta a pagare al ricorrente le differenzeretributive di cui al capo 1), liquidate, limitatamente al periododall’1.1.1998 al 31.3.2013, nella somma lorda di € 226.449,32,per trattamento economico ordinario, e in € 313.766,12, atitolo di indennità di incentivazione M.B.O. per il periodo 1998-2010, oltre alle ulteriori differenze retributive per trattamentoeconomico ordinario maturate nel periodo successivo al31.3.2013, con interessi legali sulle somme annualmenterivalutate, dalla scadenza dei singoli ratei del credito al saldo;3) aveva, altresì, accertato e dichiarato che la convenuta avevaillegittimamente demansionato l’attore da febbraio 2006 e, perl’effetto, aveva ordinato alla [OSCURATO:SOCIETA] di assegnare alricorrente mansioni compatibili con il suo inquadramentocontrattuale e a risarcirgli i danni cagionati, liquidati per ilperiodo sino all’1.11.2011 in € 50.000,00, a titolo dirisarcimento del danno alla professionalità, e in € 8.856,00, atitolo di risarcimento del danno biologico, oltre interessi legalidalla data della sentenza al saldo.2.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diRoma accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Numero registro generale 12350/2021Numero sezionale 390/2026contro la suddetta sentenza di primo grado e, per l’effeNtutmoe,r oi dni raccolta generale 7546/2026Data pubblicazione 29/03/2026riforma della stessa, rigettava la domanda proposta dal Perificon ricorso del 5.3.2012, compensando interamente tra le partile spese del doppio grado del giudizio.3.

Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferiva: a)ciò che aveva dedotto e richiesto il ricorrente nel ricorsointroduttivo del giudizio di primo grado depositato il 5 marzo2012; b) le difese e richieste della convenuta; c) quello cheaveva considerato e deciso il primo giudice; d) il contenuto deicinque motivi dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro lasentenza di primo grado.4.

Tanto diffusamente premesso, la Corte, riportate neibrani salienti, ma ampiamente, le deposizioni testimoniali resein primo grado, trascriveva il testo dell’art. 1 CCNL 24.11.2009per i dirigenti industriali e, esaminate sia le cennate deposizionitestimoniali che “Tutta la documentazione esibitadall’appellato”, giungeva alla conclusione che, in accoglimentodel primo motivo di gravame, la domanda di inquadramento nellivello dirigenziale, avanzata dal Perifi, si appalesava infondataed andava rigettata, restando assorbiti il secondo ed il terzomotivo.4.1.

Precisava che il Perifi non aveva riproposto ladomanda subordinata di riconoscimento della qualifica diquadro formulata con il ricorso introduttivo, sicché dovevaintendersi abbandonata, ma svolgeva comunque considerazionicirca il merito di tale domanda subordinata.Numero registro generale 12350/20215.

La Corte giudicava fondato anche il quarto motivo Numero sezionale 390/2026Numero di raccolta generale 7546/2026d’appello, che rivestiva carattere assorbente rispetto al quintoData pubblicazione 29/03/2026motivo.5.1.

In particolare, premettendo che sul presuntodemansionamento operato dall’azienda nel 2006 avevanoriferito soltanto i testi Rossetti e Piratoni, riesaminava le relativedeposizioni e concludeva che non risultava che vi fosse statoalcun demansionamento.5.2.

Riferita, poi, la declaratoria del 7° livello, in cui erainquadrato da ultimo il lavoratore, aggiungeva che quest’ultimosi era limitato, con il ricorso introduttivo, a lamentare che lenuove mansioni affidategli nel 2009 (ossia tenere aggiornatediverse banche dati) fossero dequalificanti (non era stato benspecificato se rispetto al livello di inquadramento o a quellodirigenziale, infondatamente preteso), senza precisare leragioni per le quali dette mansioni non potessero esserericomprese tra quelle confacenti alle proprie funzioni.6.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a cinque motivi.7.

Resiste l’intimata con controricorso.8. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazionee/o falsa applicazione dell’art. 1 del CCNL 24.11.2009 dirigentiindustria ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 3 e 5 cod. proc.Numero registro generale 12350/2021Numero sezionale 390/2026civ.”.

In sintesi, sulla scorta di taluni precedenti di legittNiummeirtoà d,i raccolta generale 7546/2026Data pubblicazione 29/03/2026deduce: - che “La previsione di una pluralità di dirigenti a diversilivelli, con graduazione di compiti è difatti ammissibile inorganizzazioni aziendali complesse quale è quella di [OSCURATO:SOCIETA].”; - che appariva “pertanto censurabile la decisionedella Corte di merito, che ha escluso il diritto del ricorrente allaqualifica dirigenziale, in una situazione aziendale complessaquale è quella di [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto non risultavala sua preposizione “a tutta o a una notevole parte dell’azienda”(n. 15 pag. 23 sent.

C. Appello)”; - che la stessa decisione “vacensurata poiché i giudici di appello, hanno condotto la verificain violazione di quanto disposto dall’art. 1 del ccnl dirigentiindustria, in ordine allo svolgimento da parte del Perifi difunzioni dirigenziali, con riferimento al grado di autonomia eresponsabilità, alla estensione dei poteri decisori, alla esistenzadi direttive superiori più o meno dettagliate, all’assiduità epenetrazione del controllo da parte dei superiori.

Non hannotenuto conto delle caratteristiche e delle modifiche dellastruttura aziendale con riferimento al settore nel quale avevaoperato il Perifi”.2.

Con il secondo motivo denuncia “Violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2103, 1362 e 1363 c.c. e dell’art. 1 delCCNL 24.11.2009 per i dirigenti industriali, nonché art. 111,comma 6, e art. 132 nr. 4 cpc, in riferimento all’art. 360 c.p.c.,comma 1, n. 3 e n. 5”.

Censura “il fatto che i giudici territorialiavrebbero omesso il procedimento logico-giuridico c.d. trifasico,ritenuto necessario, alla luce del consolidato orientamentogiurisprudenziale di legittimità, per il corretto inquadramentodel lavoratore; non hanno accertato quali attività lavorativesvolgesse in concreto il dipendente, non hanno procedutoNumero registro generale 12350/2021Numero sezionale 390/2026all’individuazione delle qualifiche previste dai CCNL di catNeugmoerroi dai raccolta generale 7546/2026Data pubblicazione 29/03/2026applicabili alla fattispecie ed infine (e conseguentemente), nonavrebbero operato il raffronto tra il risultato della primaindagine e le declaratorie contrattuali individuate nellaseconda”.3.

Con il terzo motivo denuncia “Omesso esame di un fattostorico, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5”.Evidenzia l’omesso esame di un fatto storico, principale, la cuiesistenza risulta dagli atti processuali, che ha costituito oggettodi discussione tra le parti e con carattere decisivo (vale a direche se esaminato avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia) e non preso in considerazione dal giudiceterritoriale.

Ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art.360 c.p.c., comma 2, n. 4), il “fatto storico”, il cui esame è statoomesso è il “Formale investimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] ItaliaS.p.A. del Perifi quale case manager del settore assistenzatecnica” .4.

Con il quarto motivo denuncia “Errore di percezione perviolazione dell’art. 115 c.p.c. dell’art. 360 c.p.c. n. 4”.4.1.

In particolare, premettendo che Il giudice territorialestatuisce, pag. 25 della sentenza impugnata: “Dunque, anche adetta del Pagani, il ricorrente non è stato investito di alcunafunzione dirigenziale” , deduce che “Tale affermazione nonrisulta essere stata pronunciata dal teste Pagani”.4.2.

Assume che: “Per di più, la Corte di Appello incorreancora una volta in errore valutando le testimonianze dei testiPiratoni, Diamanti al fine di individuare l’eventuale svolgimentodi mansioni dirigenziali del Perifi”.Numero registro generale 12350/2021Numero sezionale 390/20264.3.

Deduce che: “Infine, altra prova mai offerta è Nquumeeroll dai raccolta generale 7546/2026Data pubblicazione 29/03/2026della circostanza che il ricorrente avesse subito anche ladeprivazione della linea internet nel periodo didemansionamento lamentato”.5.

Con il quinto motivo denuncia “violazione art. 346 e 116cpc ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4”.

Sostiene che:“Ulteriore errore logico-giuridico della Corte di Appello è quellonel momento in cui considera abbandonata la domanda diriconoscimento della qualifica di quadro in quanto nonriproposta in appello”.6.

I primi tre motivi, esaminabili congiuntamente perconnessione, sono inammissibili per plurime ed analogheragioni.7.

Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, èinammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, attraversola mescolanza e la sovrapposizione di ragioni tra loroeterogenee, prospetti relativamente alla medesima questionemotivi di censura tra di loro incompatibili come avviene per imotivi di ricorso di cui ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., il primodei quali presuppone la non contestazione della ricostruzionefattuale mentre il secondo contesta proprio tale ricostruzionesulla base della non completa istruzione probatoria (così, explurimis, Cass. n. 1859/2021; n. 14634/2020; n. 10212/2020).Difatti, in seno al medesimo motivo di ricorso non possonocoesistere censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità,così che non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegnodell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione diinestricabile promiscuità, tale da rendere impossibileNumero registro generale 12350/2021Numero sezionale 390/2026l’operazione di interpretazione e sussunzione delle ceNnumseuror dei raccolta generale 7546/2026Data pubblicazione 29/03/2026(Cass. n. 12625/2020).7.1.

Ebbene, tutte tali censure, anche nel loro svolgimento,anzitutto fanno promiscuo ed indistinto riferimento alle diverseipotesi di cui ai nn. 3) e 5) dell’art. 360, comma primo, c.p.c.8.

Inoltre, con precipuo riferimento ai primi due motivi diricorso, nei quali si lamenta (anche) la “violazione e/o falsaapplicazione” “dell’art. 1 del CCNL 24.11.2009 per i dirigentiindustriali”, occorre ricordare che, secondo un consolidatoorientamento di questa Corte anche da ultimo confermato (cfr.Cass. n. 29818/2925, n. 29820/2025, n. 19152/2025),nell’ambito della contrattazione collettiva di lavoro privato, laconoscenza del giudice-interprete è consentita mediantel’iniziativa della parte interessata, da esercitare attraverso lemodalità proprie del processo, non essendo previsti imeccanismi di pubblicità che assistono la contrattazione dilavoro pubblico (così, ad es., Cass. civ., sez. lav., 20.5.2020, n.9300; in termini id., sez.

I, 29.12.2020, n. 29772).

Inoltre,detto onere può essere adempiuto, in base al principio distrumentalità delle forme processuali – nel rispetto del principiodi cui all’articolo 111 della Costituzione, letto in coerenza conl’articolo 6 della Cedu, in funzione dello scopo di conseguire unadecisione di merito in tempi ragionevoli – anche mediante lariproduzione, nel corpo dell’atto d’impugnazione, della solaclausola contrattuale collettiva sulla quale si basanoprincipalmente le doglianze, purché il testo integrale delcontratto collettivo sia stato prodotto nei precedenti gradi digiudizio e, nell’elenco degli atti depositati, posto in calce alricorso, vi sia la richiesta, presentata alla cancelleria del giudiceche ha pronunciato la sentenza impugnata, di trasmissione delNumero registro generale 12350/2021Numero sezionale 390/2026fascicolo d’ufficio che lo contiene, risultando forniti in talN mumoerdo doi raccolta generale 7546/2026Data pubblicazione 29/03/2026alla Suprema corte tutti gli elementi per verificare l’esattezzadell’interpretazione offerta dal giudice di merito (così Cass. civ.,sez.

I, 6.6.2019, n. 15415).

La produzione del testo integraledel contratto collettivo, infatti, di regola, costituisceadempimento rispondente alla funzione nomofilattica dellaCorte di cassazione e necessario per l’applicazione del canoneermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c.; né, a tal fine, puòconsiderarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso,all’intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchiuna puntuale indicazione del documento nell’elenco degli atti(in tal senso id., sez. lav. 4.3.2019, n. 6255; e in terminianaloghi id., sez. lav. 3.1.2019, n. 15, la quale aveva ritenutoche la produzione parziale di un documento sia incompatibilecon i principi generali dell’ordinamento e con i criteri di fondodell’intervento legislativo e contrasta con i canoni diermeneutica dettati dagli artt. 1362 e segg. c.c. e, in ispecie,con la regola prevista dall’art. 1363 c.c., atteso che lamancanza del testo integrale del contratto collettivo nonconsente di escludere che in altre parti dello stesso vi sianodisposizioni indirettamente rilevanti per l’interpretazioneesaustiva della questione che interessa).Infine, secondo questa Corte, il ricorso per cassazione deveessere redatto nel rispetto dei requisiti imposti, a pena diinammissibilità, dall’art. 366 c.p.c. che, al comma 1, n. 6,richiede “la specifica indicazione degli atti processuali, deidocumenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorsosi fonda”; è, quindi, necessario che il ricorrente, oltre a riportarenel ricorso il contenuto del documento, quanto meno nelle partiessenziali, precisi in quale fase processuale è avvenuta laNumero registro generale 12350/2021Numero sezionale 390/2026produzione ed in quale fascicolo di parte si trovi il docuNmumeenrot doi raccolta generale 7546/2026Data pubblicazione 29/03/2026in questione, precisando al riguardo che il requisito di cui alrichiamato art. 366 c.p.c., n. 6, è imprescindibile ed autonomoe non può essere confuso con quello di procedibilità(egualmente richiesto) previsto dall’art. 369 c.p.c. n. 4, inquanto il primo risponde all’esigenza di fornire al giudice dilegittimità tutti gli elementi necessari per avere la completacognizione della controversia, senza necessità di accedere afonti esterne, mentre la produzione (laddove effettuata) èfinalizzata a permettere l’agevole reperibilità del documento lacui rilevanza è invocata ai fini dell’accoglimento del ricorso (cosìCass. civ., sez. lav., 19.6.2020, n. 12025).8.2.

Orbene, il ricorrente non ha prodotto in occasione deldeposito del ricorso copia del testo integrale del CCNL cui siriferisce, né ha specificato in alcun punto del ricorso se, come,quando nel corso dei due gradi di merito e chi delle parti avessedepositato copia del testo integrale di tale “fonte” collettivanazionale, e, in tale ipotesi, dove essa sia collocata in uno deifascicoli di parte o anche in quelli d’ufficio; nemmeno, haspecificato se il CCNL in questione fosse stato, in ipotesi,acquisito d’ufficio da uno dei giudici del doppio grado di giudizionel merito.8.3.

Del resto, nel primo motivo il ricorrente non richiama,sia pure parzialmente, il testo “dell’art. 1 del CCNL 24.11.2009per i dirigenti industria” (del quale denuncia la violazione e/ofalsa applicazione), e, pur facendo riferimento allagiurisprudenza in tema di dirigenti di diverso livello nelleimprese di rilevanti dimensioni, neppure deduce che il cennatoart. 1 del CCNL richiamato contemplasse appunto tali diversilivelli dirigenziali e in quali di essi, in ipotesi, potesse egli essereNumero registro generale 12350/2021Numero sezionale 390/2026inquadrato.

Accenna soltanto all’indirizzo giurisprudeNnumzeiarol dei raccolta generale 7546/2026Data pubblicazione 29/03/2026secondo il quale “sono veri e propri dirigenti anche quelli c.d.minori, sempre che però rientrino nella previsione e definizionedella contrattazione collettiva” (così tra la pag. 40 e la pag. 41del ricorso).Nondimeno, assume genericamente che i giudici di appello“Non hanno tenuto conto delle caratteristiche e delle modifichedella struttura aziendale con riferimento al settore nel qualeaveva operato il Perifi”.8.4.

Similmente, nel secondo motivo, il ricorrente deduce“che i giudici territoriali avrebbero omesso il procedimentologico giuridico c.d. trifasico”, addebitando anche ad essi di nonaver esposto “una effettiva motivazione” (v. pag. 45 delricorso), ma prendendo in considerazione solo taluni brani dellavalutazione probatoria esposta dalla Corte di merito (v. pagg.44-45 del ricorso), e trascurando la completa motivazione resaa riguardo dalla stessa (v. in extenso § 13.-21. alle facciate 15-26 dell’impugnata sentenza), nel corso della quale era statatrascritta la declaratoria dell’art. 1 CCNL 24.11.2009 per idirigenti industriali (v. § 14.), non mancando di riportare ladeclaratoria del 7° livello in cui era inquadrato da ultimo illavoratore (v. la facciata 28 della sentenza), dopo aver riferitoin dettaglio anche precedenti mansioni e inquadramenti a fartempo dall’assunzione dello stesso in data 16.5.1973 comeesposti dal medesimo ricorrente (v. l’intero § 1.).9.

Analoghi rilievi valgono per il terzo motivo.Numero registro generale 12350/2021Numero sezionale 390/20269.1.

Invero, del fatto di cui il ricorrente lamenta l’omNumeesros doi raccolta generale 7546/2026Data pubblicazione 29/03/2026esame, secondo lo stesso, “ne risulta l’esistenza dal doc. n. 29del fascicolo del ricorrente di primo grado”.Sennonché, tra gli “Atti e documenti su cui il ricorso sifonda (art. 369 n. 4 c.p.c.)”, indicati a pag. 57 del ricorso (mav. nello stesso senso il separato indice degli atti e documentiprodotti in questa sede di legittimità) – oltre a non risultare ildeposito di alcun CCNL (sia pure per estratto) – è piuttostoindicato il “Doc. n. 22 produzione di parte ricorrente primogrado”.9.2.

Inoltre, il ricorrente, rispetto al rivendicato “Formaleinvestimento da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. del Perifiri qualecase manager del settore assistenza tecnica”, non considerache la stessa Corte territoriale aveva dato conto: I) che, nelricorso introduttivo del giudizio, egli aveva esposto “cheWireline [OSCURATO:PERSONA] – CaseManagement [OSCURATO:PERSONA] coninquadramento contrattuale nel livello 7 del CCNL di categoria”(così al §

1. alla facciata 2 dell’impugnata sentenza); II) che laconvenuta aveva dedotto che “il ricorrente, anche presso laDirezione Generale, non ha mai svolto mansioni di elevatolivello gestionale ed implicanti rilevanti responsabilità, né hamai autonomamente assunto la gestione di alcun budget; alcontrario, il ricorrente ha operato in ambito “CaseManagement”, assumendo il ruolo di riferimento professionalerelativamente alla assistenza tecnica” (così nell’ambito del § 3.alla facciata 6); III) che, come già accennato in narrativa, laCorte territoriale ha esposto di aver considerato “Tutta laNumero registro generale 12350/2021Numero sezionale 390/2026documentazione esibita dall’appellato” (v. §

21. della Nsutmeesros dai raccolta generale 7546/2026Data pubblicazione 29/03/2026sentenza).9.3.

In definitiva - quando il ricorrente assume che:“Emerge ictu oculi che per il Perifi non si trattasse di un“coinvolgimento in varie iniziative” – come concluso dalla Cortedi merito – “ma egli era il manager dell’assistenza tecnica dal1998 al 2006” -, denuncia anche in chiave di “anomaliamotivazionale” (v. pag. 48 del ricorso), non già “l’omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti”, bensì contrappone in realtà unapropria valutazione di un fatto senz’altro considerato dalla Corte(insieme ad altre risultanze istruttorie), dove ha concluso sulpunto che: “E’ vero che il referente per l’assistenza tecnica siadei fornitori che dei centri di assistenza era il ricorrente, ma laformale responsabilità era del Loretti” (v. sempre pag. 48 delricorso).10.

Parimenti inammissibile è il quarto motivo.11.

Come risulta già dalla sintesi del contenuto di talecensura (e meglio dal suo completo svolgimento: cfr. pagg. 50-53 del ricorso), è di tutta evidenza che il ricorrente in essacritica l’apprezzamento probatorio riservato ai giudici di merito,e contrappone ad esso una diversa valutazione delle risultanzeprocessuali; laddove, secondo questa Corte, è inammissibile ilricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di viziodi violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assolutadi motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storicioperata dal giudice di merito (v. per tutte Sez. un. n.34476/2019).Numero registro generale 12350/2021Numero sezionale 390/202612.

È infine complessivamente inammissibile anNcuhmeer o diil raccolta generale 7546/2026Data pubblicazione 29/03/2026quinto motivo.13.

Come accennato in narrativa, la Corte d’appello haprecisato “che il Perifi non ha riproposto la domandasubordinata di riconoscimento della qualifica di quadroformulata con il ricorso introduttivo, sicché deve intendersiabbandonata”.In tal senso, ha considerato: “Invero, la parteintegralmente vittoriosa in primo grado, qualora abbia in dettogrado proposto, oltre alla domanda principale integralmenteaccolta, anche una domanda subordinata superatadall’accoglimento della domanda principale, è tenuta, in caso diappello della controparte, a riprodurre la relativa questione algiudice d’appello, e tale riproposizione può ritenersi rituale aisensi dell’art. 346 c.p.c., solo se la relativa domanda è propostacon chiarezza e precisione sufficienti a renderlainequivocabilmente intelleggibile per la controparte ed ilgiudicante.

Cass.

II civ. n. 10796-11/5/2009: pur se libera daforme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico,non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alledifese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice(Cass. 15928/2020; 10407/2020)”.Ha, poi, aggiunto la Corte: “D’altra parte, la qualifica diquadro compete a chi coordina unità organizzative complessee/o strutture professionali, ovvero a chi fornisce contributispecialistici della massima complessità e rilevanza e né dalleprove testimoniali né dai documenti acquisiti emerge che ilricorrente abbia svolto una funzione di coordinamento o fornito(e quali) contributi specialistici con le caratteristiche suddette”.Numero registro generale 12350/2021Numero sezionale 390/202614.

Secondo un consolidato indirizzo di questa CoNrutmee,r ol dai raccolta generale 7546/2026Data pubblicazione 29/03/2026sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito aduna prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche unaseconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel casoin cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio dicontraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diversocaso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa ratiodecidendi, né contiene, quanto alla causa petendi alternativa osubordinata, un mero obiter dictum, insuscettibile ditrasformarsi in giudicato.

Detta sentenza, invece, configura unapronuncia basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna diper sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con ilconseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, apena di inammissibilità del ricorso per cassazione (così, exmultis, Cass. n. 17182/2020; n. 18046/2023; n. 10815/2019).15.

Ebbene, la censura ora in esame attinge direttamente,in chiave di error in procedendo ex art. 360, comma primo, n.4), c.p.c., la prima ratio decidendi esposta dalla Corte di meritoper sostenere che la domanda subordinata di riconoscimentodella qualifica di quadro doveva ritenersi nella specieabbandonata.15.1.

Il ricorrente richiama a riguardo (v. pag. 1 del ricorsoper cassazione) soltanto una parte narrativa in “Fatto” dellapropria “comparsa di costituzione e risposta” in secondo gradoin cui veniva riferita anche la conclusione rassegnata nel ricorsointroduttivo di primo grado circa detta domanda subordinata(cfr. pagg. 1-2 di tale atto, che nella specie è stato prodotto inquesta sede di legittimità) ed altro passo a pag. 11 di quellacomparsa.Numero registro generale 12350/2021Da quest’ultima, tuttavia, risulta che l’allora appellato Numero sezionale 390/2026Numero di raccolta generale 7546/2026aveva rassegnato “le seguenti CONCLUSIONIData pubblicazione 29/03/2026Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perchédestituito di fondamento giuridico e fattuale l’appello propostoda [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappr. protempore, avverso la sentenza n. 611/2015 del Tribunale disentenza che aveva accolto, per quanto qui interessa, (anche)la domanda principale dell’attore circa l’inquadramento nellaqualifica dirigenziale.15.2.

Inoltre, il ricorrente, in un primo momento (v. pag.54 del ricorso in esame), svolge considerazioni non pertinenti,in quanto relative a domande “alternative” (laddove nel caso dispecie veniva in considerazione una domanda pacificamente edesplicitamente proposta in via subordinata in primo grado, enon accolta dal primo giudice, perché giudicata fondata laprincipale domanda di superiore inquadramento).Successivamente (v. pag. 55 del ricorso), il ricorrenterichiama una delle sentenze di legittimità citate dalla stessaCorte territoriale, vale a dire, Cass. n. 10796/2009, sostenendodi aver dimostrato che “il ricorrente non ha genericamenterichiamato le conclusioni prese davanti al primo giudice, ma leha riportate integralmente”, ma, a tacer d’altro, trascurando didare conto delle conclusioni sopra riportate definitivamenterassegnate nella propria comparsa di costituzione in secondogrado, nel senso della mera reiezione in rito o nel meritodell’appello avverso.16.

In parte ulteriore della censura (v. pagg. 55-56 delricorso), che dovrebbe sorreggere l’ulteriore dedotta violazioneNumero registro generale 12350/2021Numero sezionale 390/2026dell’art. 116 c.p.c., il ricorrente sostiene essenzialmente Ncuhmeer ol dai raccolta generale 7546/2026Data pubblicazione 29/03/2026Corte territoriale avrebbe omesso “alcuna valutazione” circa ilrifiuto della controparte all’esibizione di taluni documenti,disposta dal primo giudice, che “può costituire esclusivamenteun comportamento dal quale il giudice può desumere argomentidi prova ex art. 116, secondo comma, c.p.c.”.16.1.

Osserva allora il Collegio che, a voler ritenere talideduzioni riferibili alla seconda ratio decidendi suddetta nelsenso del rigetto nel merito della domanda subordinata diinquadramento superiore come quadro, da un lato, la primaratio decidendi non è stata utilmente aggredita dal ricorrente esi è consolidata (difatti, una volta rigettato o dichiaratoinammissibile il motivo che investe una delle argomentazioni asostegno della sentenza impugnata, diventano inammissibili,per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che,quand’anche essi dovessero risultare fondati, non potrebbecomunque giungersi alla cassazione della sentenza impugnata,che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenutacorretta (così, ex plurimis, Cass. n. 17648/2020); dall’altro lato,non risultano direttamente censurate le considerazioni svoltedalla Corte in ordine a chi compete la qualifica di quadro e,soprattutto, circa la valutazione delle prove testimoniali edocumentali che, secondo la stessa, non dimostravano losvolgimento di funzioni o mansioni sussumibili nella figura diquadro.17.

Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannato al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo aNumero registro generale 12350/2021titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, Numero sezionale 390/2026Numero di raccolta generale 7546/2026ove dovuto.Data pubblicazione 29/03/2026Numero registro generale 12350/2021Numero sezionale 390/2026Numero di raccolta generale 7546/2026AULA 'A'Data pubblicazione 29/03/2026OggettoL A C O R T E S U P R E MA D I C A S S A Z I O N E InquadramentosuperioreSEZIONE LAVOROR.G.N. 12350/2021Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Cron.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Rep.Ud. 28/01/2026Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - CCDott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel.

Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 12350-2021 proposto da;[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocatiGIANCARLO PERONE, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. - ([OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli2026 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],390 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 323/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 29/01/2021 R.G.N. 5136/2015;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 28/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12350/2021Numero sezionale 390/2026Data pubblicazione 29/03/20261.

Con sentenza n. 611/2015 il Tribunale di Frosinoneaveva così provveduto: 1) aveva accertato e dichiarato il dirittodi [OSCURATO:PERSONA] all’inquadramento come dirigente in relazionealle mansioni svolte a partire dal 1998 alle dipendenze dellaconvenuta [OSCURATO:SOCIETA]. e a percepire le differenzeretributive tra quanto effettivamente riscosso e quanto avrebbedovuto percepire ove fosse stato inquadrato come dirigente inbase al CCNL Dirigenti industriali del 27.4.1995 e successivi,per il periodo dall’1.1.1998 in poi; 2) per l’effetto, avevacondannato la convenuta a pagare al ricorrente le differenzeretributive di cui al capo 1), liquidate, limitatamente al periododall’1.1.1998 al 31.3.2013, nella somma lorda di € 226.449,32,per trattamento economico ordinario, e in € 313.766,12, atitolo di indennità di incentivazione M.B.O. per il periodo 1998-2010, oltre alle ulteriori differenze retributive per trattamentoeconomico ordinario maturate nel periodo successivo al31.3.2013, con interessi legali sulle somme annualmenterivalutate, dalla scadenza dei singoli ratei del credito al saldo;3) aveva, altresì, accertato e dichiarato che la convenuta avevaillegittimamente demansionato l’attore da febbraio 2006 e, perl’effetto, aveva ordinato alla [OSCURATO:SOCIETA] di assegnare alricorrente mansioni compatibili con il suo inquadramentocontrattuale e a risarcirgli i danni cagionati, liquidati per ilperiodo sino all’1.11.2011 in € 50.000,00, a titolo dirisarcimento del danno alla professionalità, e in € 8.856,00, atitolo di risarcimento del danno biologico, oltre interessi legalidalla data della sentenza al saldo.2.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diRoma accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Numero registro generale 12350/2021Numero sezionale 390/2026contro la suddetta sentenza di primo grado e, per l’effeNtutmoe,r oi dni raccolta generale 7546/2026Data pubblicazione 29/03/2026riforma della stessa, rigettava la domanda proposta dal Perificon ricorso del 5.3.2012, compensando interamente tra le partile spese del doppio grado del giudizio.3.

Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferiva: a)ciò che aveva dedotto e richiesto il ricorrente nel ricorsointroduttivo del giudizio di primo grado depositato il 5 marzo2012; b) le difese e richieste della convenuta; c) quello cheaveva considerato e deciso il primo giudice; d) il contenuto deicinque motivi dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro lasentenza di primo grado.4.

Tanto diffusamente premesso, la Corte, riportate neibrani salienti, ma ampiamente, le deposizioni testimoniali resein primo grado, trascriveva il testo dell’art. 1 CCNL 24.11.2009per i dirigenti industriali e, esaminate sia le cennate deposizionitestimoniali che “Tutta la documentazione esibitadall’appellato”, giungeva alla conclusione che, in accoglimentodel primo motivo di gravame, la domanda di inquadramento nellivello dirigenziale, avanzata dal Perifi, si appalesava infondataed andava rigettata, restando assorbiti il secondo ed il terzomotivo.4.1.

Precisava che il Perifi non aveva riproposto ladomanda subordinata di riconoscimento della qualifica diquadro formulata con il ricorso introduttivo, sicché dovevaintendersi abbandonata, ma svolgeva comunque considerazionicirca il merito di tale domanda subordinata.Numero registro generale 12350/20215.

La Corte giudicava fondato anche il quarto motivo Numero sezionale 390/2026Numero di raccolta generale 7546/2026d’appello, che rivestiva carattere assorbente rispetto al quintoData pubblicazione 29/03/2026motivo.5.1.

In particolare, premettendo che sul presuntodemansionamento operato dall’azienda nel 2006 avevanoriferito soltanto i testi Rossetti e Piratoni, riesaminava le relativedeposizioni e concludeva che non risultava che vi fosse statoalcun demansionamento.5.2.

Riferita, poi, la declaratoria del 7° livello, in cui erainquadrato da ultimo il lavoratore, aggiungeva che quest’ultimosi era limitato, con il ricorso introduttivo, a lamentare che lenuove mansioni affidategli nel 2009 (ossia tenere aggiornatediverse banche dati) fossero dequalificanti (non era stato benspecificato se rispetto al livello di inquadramento o a quellodirigenziale, infondatamente preteso), senza precisare leragioni per le quali dette mansioni non potessero esserericomprese tra quelle confacenti alle proprie funzioni.6.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a cinque motivi.7.

Resiste l’intimata con controricorso.8. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazionee/o falsa applicazione dell’art. 1 del CCNL 24.11.2009 dirigentiindustria ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 3 e 5 cod. proc.Numero registro generale 12350/2021Numero sezionale 390/2026civ.”.

In sintesi, sulla scorta di taluni precedenti di legittNiummeirtoà d,i raccolta generale 7546/2026Data pubblicazione 29/03/2026deduce: - che “La previsione di una pluralità di dirigenti a diversilivelli, con graduazione di compiti è difatti ammissibile inorganizzazioni aziendali complesse quale è quella di [OSCURATO:SOCIETA].”; - che appariva “pertanto censurabile la decisionedella Corte di merito, che ha escluso il diritto del ricorrente allaqualifica dirigenziale, in una situazione aziendale complessaquale è quella di [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto non risultavala sua preposizione “a tutta o a una notevole parte dell’azienda”(n. 15 pag. 23 sent.

C. Appello)”; - che la stessa decisione “vacensurata poiché i giudici di appello, hanno condotto la verificain violazione di quanto disposto dall’art. 1 del ccnl dirigentiindustria, in ordine allo svolgimento da parte del Perifi difunzioni dirigenziali, con riferimento al grado di autonomia eresponsabilità, alla estensione dei poteri decisori, alla esistenzadi direttive superiori più o meno dettagliate, all’assiduità epenetrazione del controllo da parte dei superiori.

Non hannotenuto conto delle caratteristiche e delle modifiche dellastruttura aziendale con riferimento al settore nel quale avevaoperato il Perifi”.2.

Con il secondo motivo denuncia “Violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2103, 1362 e 1363 c.c. e dell’art. 1 delCCNL 24.11.2009 per i dirigenti industriali, nonché art. 111,comma 6, e art. 132 nr. 4 cpc, in riferimento all’art. 360 c.p.c.,comma 1, n. 3 e n. 5”.

Censura “il fatto che i giudici territorialiavrebbero omesso il procedimento logico-giuridico c.d. trifasico,ritenuto necessario, alla luce del consolidato orientamentogiurisprudenziale di legittimità, per il corretto inquadramentodel lavoratore; non hanno accertato quali attività lavorativesvolgesse in concreto il dipendente, non hanno procedutoNumero registro generale 12350/2021Numero sezionale 390/2026all’individuazione delle qualifiche previste dai CCNL di catNeugmoerroi dai raccolta generale 7546/2026Data pubblicazione 29/03/2026applicabili alla fattispecie ed infine (e conseguentemente), nonavrebbero operato il raffronto tra il risultato della primaindagine e le declaratorie contrattuali individuate nellaseconda”.3.

Con il terzo motivo denuncia “Omesso esame di un fattostorico, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5”.Evidenzia l’omesso esame di un fatto storico, principale, la cuiesistenza risulta dagli atti processuali, che ha costituito oggettodi discussione tra le parti e con carattere decisivo (vale a direche se esaminato avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia) e non preso in considerazione dal giudiceterritoriale.

Ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art.360 c.p.c., comma 2, n. 4), il “fatto storico”, il cui esame è statoomesso è il “Formale investimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] ItaliaS.p.A. del Perifi quale case manager del settore assistenzatecnica” .4.

Con il quarto motivo denuncia “Errore di percezione perviolazione dell’art. 115 c.p.c. dell’art. 360 c.p.c. n. 4”.4.1.

In particolare, premettendo che Il giudice territorialestatuisce, pag. 25 della sentenza impugnata: “Dunque, anche adetta del Pagani, il ricorrente non è stato investito di alcunafunzione dirigenziale” , deduce che “Tale affermazione nonrisulta essere stata pronunciata dal teste Pagani”.4.2.

Assume che: “Per di più, la Corte di Appello incorreancora una volta in errore valutando le testimonianze dei testiPiratoni, Diamanti al fine di individuare l’eventuale svolgimentodi mansioni dirigenziali del Perifi”.Numero registro generale 12350/2021Numero sezionale 390/20264.3.

Deduce che: “Infine, altra prova mai offerta è Nquumeeroll dai raccolta generale 7546/2026Data pubblicazione 29/03/2026della circostanza che il ricorrente avesse subito anche ladeprivazione della linea internet nel periodo didemansionamento lamentato”.5.

Con il quinto motivo denuncia “violazione art. 346 e 116cpc ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4”.

Sostiene che:“Ulteriore errore logico-giuridico della Corte di Appello è quellonel momento in cui considera abbandonata la domanda diriconoscimento della qualifica di quadro in quanto nonriproposta in appello”.6.

I primi tre motivi, esaminabili congiuntamente perconnessione, sono inammissibili per plurime ed analogheragioni.7.

Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, èinammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, attraversola mescolanza e la sovrapposizione di ragioni tra loroeterogenee, prospetti relativamente alla medesima questionemotivi di censura tra di loro incompatibili come avviene per imotivi di ricorso di cui ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., il primodei quali presuppone la non contestazione della ricostruzionefattuale mentre il secondo contesta proprio tale ricostruzionesulla base della non completa istruzione probatoria (così, explurimis, Cass. n. 1859/2021; n. 14634/2020; n. 10212/2020).Difatti, in seno al medesimo motivo di ricorso non possonocoesistere censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità,così che non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegnodell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione diinestricabile promiscuità, tale da rendere impossibileNumero registro generale 12350/2021Numero sezionale 390/2026l’operazione di interpretazione e sussunzione delle ceNnumseuror dei raccolta generale 7546/2026Data pubblicazione 29/03/2026(Cass. n. 12625/2020).7.1.

Ebbene, tutte tali censure, anche nel loro svolgimento,anzitutto fanno promiscuo ed indistinto riferimento alle diverseipotesi di cui ai nn. 3) e 5) dell’art. 360, comma primo, c.p.c.8.

Inoltre, con precipuo riferimento ai primi due motivi diricorso, nei quali si lamenta (anche) la “violazione e/o falsaapplicazione” “dell’art. 1 del CCNL 24.11.2009 per i dirigentiindustriali”, occorre ricordare che, secondo un consolidatoorientamento di questa Corte anche da ultimo confermato (cfr.Cass. n. 29818/2925, n. 29820/2025, n. 19152/2025),nell’ambito della contrattazione collettiva di lavoro privato, laconoscenza del giudice-interprete è consentita mediantel’iniziativa della parte interessata, da esercitare attraverso lemodalità proprie del processo, non essendo previsti imeccanismi di pubblicità che assistono la contrattazione dilavoro pubblico (così, ad es., Cass. civ., sez. lav., 20.5.2020, n.9300; in termini id., sez.

I, 29.12.2020, n. 29772).

Inoltre,detto onere può essere adempiuto, in base al principio distrumentalità delle forme processuali – nel rispetto del principiodi cui all’articolo 111 della Costituzione, letto in coerenza conl’articolo 6 della Cedu, in funzione dello scopo di conseguire unadecisione di merito in tempi ragionevoli – anche mediante lariproduzione, nel corpo dell’atto d’impugnazione, della solaclausola contrattuale collettiva sulla quale si basanoprincipalmente le doglianze, purché il testo integrale delcontratto collettivo sia stato prodotto nei precedenti gradi digiudizio e, nell’elenco degli atti depositati, posto in calce alricorso, vi sia la richiesta, presentata alla cancelleria del giudiceche ha pronunciato la sentenza impugnata, di trasmissione delNumero registro generale 12350/2021Numero sezionale 390/2026fascicolo d’ufficio che lo contiene, risultando forniti in talN mumoerdo doi raccolta generale 7546/2026Data pubblicazione 29/03/2026alla Suprema corte tutti gli elementi per verificare l’esattezzadell’interpretazione offerta dal giudice di merito (così Cass. civ.,sez.

I, 6.6.2019, n. 15415).

La produzione del testo integraledel contratto collettivo, infatti, di regola, costituisceadempimento rispondente alla funzione nomofilattica dellaCorte di cassazione e necessario per l’applicazione del canoneermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c.; né, a tal fine, puòconsiderarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso,all’intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchiuna puntuale indicazione del documento nell’elenco degli atti(in tal senso id., sez. lav. 4.3.2019, n. 6255; e in terminianaloghi id., sez. lav. 3.1.2019, n. 15, la quale aveva ritenutoche la produzione parziale di un documento sia incompatibilecon i principi generali dell’ordinamento e con i criteri di fondodell’intervento legislativo e contrasta con i canoni diermeneutica dettati dagli artt. 1362 e segg. c.c. e, in ispecie,con la regola prevista dall’art. 1363 c.c., atteso che lamancanza del testo integrale del contratto collettivo nonconsente di escludere che in altre parti dello stesso vi sianodisposizioni indirettamente rilevanti per l’interpretazioneesaustiva della questione che interessa).Infine, secondo questa Corte, il ricorso per cassazione deveessere redatto nel rispetto dei requisiti imposti, a pena diinammissibilità, dall’art. 366 c.p.c. che, al comma 1, n. 6,richiede “la specifica indicazione degli atti processuali, deidocumenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorsosi fonda”; è, quindi, necessario che il ricorrente, oltre a riportarenel ricorso il contenuto del documento, quanto meno nelle partiessenziali, precisi in quale fase processuale è avvenuta laNumero registro generale 12350/2021Numero sezionale 390/2026produzione ed in quale fascicolo di parte si trovi il docuNmumeenrot doi raccolta generale 7546/2026Data pubblicazione 29/03/2026in questione, precisando al riguardo che il requisito di cui alrichiamato art. 366 c.p.c., n. 6, è imprescindibile ed autonomoe non può essere confuso con quello di procedibilità(egualmente richiesto) previsto dall’art. 369 c.p.c. n. 4, inquanto il primo risponde all’esigenza di fornire al giudice dilegittimità tutti gli elementi necessari per avere la completacognizione della controversia, senza necessità di accedere afonti esterne, mentre la produzione (laddove effettuata) èfinalizzata a permettere l’agevole reperibilità del documento lacui rilevanza è invocata ai fini dell’accoglimento del ricorso (cosìCass. civ., sez. lav., 19.6.2020, n. 12025).8.2.

Orbene, il ricorrente non ha prodotto in occasione deldeposito del ricorso copia del testo integrale del CCNL cui siriferisce, né ha specificato in alcun punto del ricorso se, come,quando nel corso dei due gradi di merito e chi delle parti avessedepositato copia del testo integrale di tale “fonte” collettivanazionale, e, in tale ipotesi, dove essa sia collocata in uno deifascicoli di parte o anche in quelli d’ufficio; nemmeno, haspecificato se il CCNL in questione fosse stato, in ipotesi,acquisito d’ufficio da uno dei giudici del doppio grado di giudizionel merito.8.3.

Del resto, nel primo motivo il ricorrente non richiama,sia pure parzialmente, il testo “dell’art. 1 del CCNL 24.11.2009per i dirigenti industria” (del quale denuncia la violazione e/ofalsa applicazione), e, pur facendo riferimento allagiurisprudenza in tema di dirigenti di diverso livello nelleimprese di rilevanti dimensioni, neppure deduce che il cennatoart. 1 del CCNL richiamato contemplasse appunto tali diversilivelli dirigenziali e in quali di essi, in ipotesi, potesse egli essereNumero registro generale 12350/2021Numero sezionale 390/2026inquadrato.

Accenna soltanto all’indirizzo giurisprudeNnumzeiarol dei raccolta generale 7546/2026Data pubblicazione 29/03/2026secondo il quale “sono veri e propri dirigenti anche quelli c.d.minori, sempre che però rientrino nella previsione e definizionedella contrattazione collettiva” (così tra la pag. 40 e la pag. 41del ricorso).Nondimeno, assume genericamente che i giudici di appello“Non hanno tenuto conto delle caratteristiche e delle modifichedella struttura aziendale con riferimento al settore nel qualeaveva operato il Perifi”.8.4.

Similmente, nel secondo motivo, il ricorrente deduce“che i giudici territoriali avrebbero omesso il procedimentologico giuridico c.d. trifasico”, addebitando anche ad essi di nonaver esposto “una effettiva motivazione” (v. pag. 45 delricorso), ma prendendo in considerazione solo taluni brani dellavalutazione probatoria esposta dalla Corte di merito (v. pagg.44-45 del ricorso), e trascurando la completa motivazione resaa riguardo dalla stessa (v. in extenso § 13.-21. alle facciate 15-26 dell’impugnata sentenza), nel corso della quale era statatrascritta la declaratoria dell’art. 1 CCNL 24.11.2009 per idirigenti industriali (v. § 14.), non mancando di riportare ladeclaratoria del 7° livello in cui era inquadrato da ultimo illavoratore (v. la facciata 28 della sentenza), dopo aver riferitoin dettaglio anche precedenti mansioni e inquadramenti a fartempo dall’assunzione dello stesso in data 16.5.1973 comeesposti dal medesimo ricorrente (v. l’intero § 1.).9.

Analoghi rilievi valgono per il terzo motivo.Numero registro generale 12350/2021Numero sezionale 390/20269.1.

Invero, del fatto di cui il ricorrente lamenta l’omNumeesros doi raccolta generale 7546/2026Data pubblicazione 29/03/2026esame, secondo lo stesso, “ne risulta l’esistenza dal doc. n. 29del fascicolo del ricorrente di primo grado”.Sennonché, tra gli “Atti e documenti su cui il ricorso sifonda (art. 369 n. 4 c.p.c.)”, indicati a pag. 57 del ricorso (mav. nello stesso senso il separato indice degli atti e documentiprodotti in questa sede di legittimità) – oltre a non risultare ildeposito di alcun CCNL (sia pure per estratto) – è piuttostoindicato il “Doc. n. 22 produzione di parte ricorrente primogrado”.9.2.

Inoltre, il ricorrente, rispetto al rivendicato “Formaleinvestimento da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. del Perifiri qualecase manager del settore assistenza tecnica”, non considerache la stessa Corte territoriale aveva dato conto: I) che, nelricorso introduttivo del giudizio, egli aveva esposto “cheWireline [OSCURATO:PERSONA] – CaseManagement [OSCURATO:PERSONA] coninquadramento contrattuale nel livello 7 del CCNL di categoria”(così al §

1. alla facciata 2 dell’impugnata sentenza); II) che laconvenuta aveva dedotto che “il ricorrente, anche presso laDirezione Generale, non ha mai svolto mansioni di elevatolivello gestionale ed implicanti rilevanti responsabilità, né hamai autonomamente assunto la gestione di alcun budget; alcontrario, il ricorrente ha operato in ambito “CaseManagement”, assumendo il ruolo di riferimento professionalerelativamente alla assistenza tecnica” (così nell’ambito del § 3.alla facciata 6); III) che, come già accennato in narrativa, laCorte territoriale ha esposto di aver considerato “Tutta laNumero registro generale 12350/2021Numero sezionale 390/2026documentazione esibita dall’appellato” (v. §

21. della Nsutmeesros dai raccolta generale 7546/2026Data pubblicazione 29/03/2026sentenza).9.3.

In definitiva - quando il ricorrente assume che:“Emerge ictu oculi che per il Perifi non si trattasse di un“coinvolgimento in varie iniziative” – come concluso dalla Cortedi merito – “ma egli era il manager dell’assistenza tecnica dal1998 al 2006” -, denuncia anche in chiave di “anomaliamotivazionale” (v. pag. 48 del ricorso), non già “l’omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti”, bensì contrappone in realtà unapropria valutazione di un fatto senz’altro considerato dalla Corte(insieme ad altre risultanze istruttorie), dove ha concluso sulpunto che: “E’ vero che il referente per l’assistenza tecnica siadei fornitori che dei centri di assistenza era il ricorrente, ma laformale responsabilità era del Loretti” (v. sempre pag. 48 delricorso).10.

Parimenti inammissibile è il quarto motivo.11.

Come risulta già dalla sintesi del contenuto di talecensura (e meglio dal suo completo svolgimento: cfr. pagg. 50-53 del ricorso), è di tutta evidenza che il ricorrente in essacritica l’apprezzamento probatorio riservato ai giudici di merito,e contrappone ad esso una diversa valutazione delle risultanzeprocessuali; laddove, secondo questa Corte, è inammissibile ilricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di viziodi violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assolutadi motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storicioperata dal giudice di merito (v. per tutte Sez. un. n.34476/2019).Numero registro generale 12350/2021Numero sezionale 390/202612.

È infine complessivamente inammissibile anNcuhmeer o diil raccolta generale 7546/2026Data pubblicazione 29/03/2026quinto motivo.13.

Come accennato in narrativa, la Corte d’appello haprecisato “che il Perifi non ha riproposto la domandasubordinata di riconoscimento della qualifica di quadroformulata con il ricorso introduttivo, sicché deve intendersiabbandonata”.In tal senso, ha considerato: “Invero, la parteintegralmente vittoriosa in primo grado, qualora abbia in dettogrado proposto, oltre alla domanda principale integralmenteaccolta, anche una domanda subordinata superatadall’accoglimento della domanda principale, è tenuta, in caso diappello della controparte, a riprodurre la relativa questione algiudice d’appello, e tale riproposizione può ritenersi rituale aisensi dell’art. 346 c.p.c., solo se la relativa domanda è propostacon chiarezza e precisione sufficienti a renderlainequivocabilmente intelleggibile per la controparte ed ilgiudicante.

Cass.

II civ. n. 10796-11/5/2009: pur se libera daforme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico,non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alledifese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice(Cass. 15928/2020; 10407/2020)”.Ha, poi, aggiunto la Corte: “D’altra parte, la qualifica diquadro compete a chi coordina unità organizzative complessee/o strutture professionali, ovvero a chi fornisce contributispecialistici della massima complessità e rilevanza e né dalleprove testimoniali né dai documenti acquisiti emerge che ilricorrente abbia svolto una funzione di coordinamento o fornito(e quali) contributi specialistici con le caratteristiche suddette”.Numero registro generale 12350/2021Numero sezionale 390/202614.

Secondo un consolidato indirizzo di questa CoNrutmee,r ol dai raccolta generale 7546/2026Data pubblicazione 29/03/2026sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito aduna prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche unaseconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel casoin cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio dicontraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diversocaso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa ratiodecidendi, né contiene, quanto alla causa petendi alternativa osubordinata, un mero obiter dictum, insuscettibile ditrasformarsi in giudicato.

Detta sentenza, invece, configura unapronuncia basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna diper sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con ilconseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, apena di inammissibilità del ricorso per cassazione (così, exmultis, Cass. n. 17182/2020; n. 18046/2023; n. 10815/2019).15.

Ebbene, la censura ora in esame attinge direttamente,in chiave di error in procedendo ex art. 360, comma primo, n.4), c.p.c., la prima ratio decidendi esposta dalla Corte di meritoper sostenere che la domanda subordinata di riconoscimentodella qualifica di quadro doveva ritenersi nella specieabbandonata.15.1.

Il ricorrente richiama a riguardo (v. pag. 1 del ricorsoper cassazione) soltanto una parte narrativa in “Fatto” dellapropria “comparsa di costituzione e risposta” in secondo gradoin cui veniva riferita anche la conclusione rassegnata nel ricorsointroduttivo di primo grado circa detta domanda subordinata(cfr. pagg. 1-2 di tale atto, che nella specie è stato prodotto inquesta sede di legittimità) ed altro passo a pag. 11 di quellacomparsa.Numero registro generale 12350/2021Da quest’ultima, tuttavia, risulta che l’allora appellato Numero sezionale 390/2026Numero di raccolta generale 7546/2026aveva rassegnato “le seguenti CONCLUSIONIData pubblicazione 29/03/2026Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perchédestituito di fondamento giuridico e fattuale l’appello propostoda [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappr. protempore, avverso la sentenza n. 611/2015 del Tribunale disentenza che aveva accolto, per quanto qui interessa, (anche)la domanda principale dell’attore circa l’inquadramento nellaqualifica dirigenziale.15.2.

Inoltre, il ricorrente, in un primo momento (v. pag.54 del ricorso in esame), svolge considerazioni non pertinenti,in quanto relative a domande “alternative” (laddove nel caso dispecie veniva in considerazione una domanda pacificamente edesplicitamente proposta in via subordinata in primo grado, enon accolta dal primo giudice, perché giudicata fondata laprincipale domanda di superiore inquadramento).Successivamente (v. pag. 55 del ricorso), il ricorrenterichiama una delle sentenze di legittimità citate dalla stessaCorte territoriale, vale a dire, Cass. n. 10796/2009, sostenendodi aver dimostrato che “il ricorrente non ha genericamenterichiamato le conclusioni prese davanti al primo giudice, ma leha riportate integralmente”, ma, a tacer d’altro, trascurando didare conto delle conclusioni sopra riportate definitivamenterassegnate nella propria comparsa di costituzione in secondogrado, nel senso della mera reiezione in rito o nel meritodell’appello avverso.16.

In parte ulteriore della censura (v. pagg. 55-56 delricorso), che dovrebbe sorreggere l’ulteriore dedotta violazioneNumero registro generale 12350/2021Numero sezionale 390/2026dell’art. 116 c.p.c., il ricorrente sostiene essenzialmente Ncuhmeer ol dai raccolta generale 7546/2026Data pubblicazione 29/03/2026Corte territoriale avrebbe omesso “alcuna valutazione” circa ilrifiuto della controparte all’esibizione di taluni documenti,disposta dal primo giudice, che “può costituire esclusivamenteun comportamento dal quale il giudice può desumere argomentidi prova ex art. 116, secondo comma, c.p.c.”.16.1.

Osserva allora il Collegio che, a voler ritenere talideduzioni riferibili alla seconda ratio decidendi suddetta nelsenso del rigetto nel merito della domanda subordinata diinquadramento superiore come quadro, da un lato, la primaratio decidendi non è stata utilmente aggredita dal ricorrente esi è consolidata (difatti, una volta rigettato o dichiaratoinammissibile il motivo che investe una delle argomentazioni asostegno della sentenza impugnata, diventano inammissibili,per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che,quand’anche essi dovessero risultare fondati, non potrebbecomunque giungersi alla cassazione della sentenza impugnata,che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenutacorretta (così, ex plurimis, Cass. n. 17648/2020); dall’altro lato,non risultano direttamente censurate le considerazioni svoltedalla Corte in ordine a chi compete la qualifica di quadro e,soprattutto, circa la valutazione delle prove testimoniali edocumentali che, secondo la stessa, non dimostravano losvolgimento di funzioni o mansioni sussumibili nella figura diquadro.17.

Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannato al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo aNumero registro generale 12350/2021titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, Numero sezionale 390/2026Numero di raccolta generale 7546/2026ove dovuto.Data pubblicazione 29/03/2026 P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna ilricorrente al pagamento in favore della controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 peresborsi ed € 4.000,00 per compensi professionali, oltrerimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%,I.V.A. e C.P.A. come per legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del28.1.2026.La PresidenteCarla PonterioP.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna ilricorrente al pagamento in favore della controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 peresborsi ed € 4.000,00 per compensi professionali, oltrerimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%,I.V.A. e C.P.A. come per legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del28.1.2026.La PresidenteCarla Ponterio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 12350-2021 proposto da;[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocatiGIANCARLO PERONE, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. - ([OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli2026      avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],390 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 323/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 29/01/2021 R.G.N. 5136/2015;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 28/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12350/2021Numero sezionale 390/2026Data pubblicazione 29/03/20261. Con sentenza n. 611/2015 il Tribunale di Frosinoneaveva così provveduto: 1) aveva accertato e dichiarato il dirittodi [OSCURATO:PERSONA] all’inquadramento come dirigente in relazionealle mansioni svolte a partire dal 1998 alle dipendenze dellaconvenuta [OSCURATO:SOCIETA]. e a percepire le differenzeretributive tra quanto effettivamente riscosso e quanto avrebbedovuto percepire ove fosse stato inquadrato come dirigente inbase al CCNL Dirigenti industriali del 27.4.1995 e successivi,per il periodo dall’1.1.1998 in poi; 2) per l’effetto, avevacondannato la convenuta a pagare al ricorrente le differenzeretributive di cui al capo 1), liquidate, limitatamente al periododall’1.1.1998 al 31.3.2013, nella somma lorda di € 226.449,32,per trattamento economico ordinario, e in € 313.766,12, atitolo di indennità di incentivazione M.B.O. per il periodo 1998-2010, oltre alle ulteriori differenze retributive per trattamentoeconomico ordinario maturate nel periodo successivo al31.3.2013, con interessi legali sulle somme annualmenterivalutate, dalla scadenza dei singoli ratei del credito al saldo;3) aveva, altresì, accertato e dichiarato che la convenuta avevaillegittimamente demansionato l’attore da febbraio 2006 e, perl’effetto, aveva ordinato alla [OSCURATO:SOCIETA] di assegnare alricorrente mansioni compatibili con il suo inquadramentocontrattuale e a risarcirgli i danni cagionati, liquidati per ilperiodo sino all’1.11.2011 in € 50.000,00, a titolo dirisarcimento del danno alla professionalità, e in € 8.856,00, atitolo di risarcimento del danno biologico, oltre interessi legalidalla data della sentenza al saldo.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diRoma accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Numero registro generale 12350/2021Numero sezionale 390/2026contro la suddetta sentenza di primo grado e, per l’effeNtutmoe,r oi dni  raccolta generale 7546/2026Data pubblicazione 29/03/2026riforma della stessa, rigettava la domanda proposta dal Perificon ricorso del 5.3.2012, compensando interamente tra le partile spese del doppio grado del giudizio.3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferiva: a)ciò che aveva dedotto e richiesto il ricorrente nel ricorsointroduttivo del giudizio di primo grado depositato il 5 marzo2012; b) le difese e richieste della convenuta; c) quello cheaveva considerato e deciso il primo giudice; d) il contenuto deicinque motivi dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro lasentenza di primo grado.4. Tanto diffusamente premesso, la Corte, riportate neibrani salienti, ma ampiamente, le deposizioni testimoniali resein primo grado, trascriveva il testo dell’art. 1 CCNL 24.11.2009per i dirigenti industriali e, esaminate sia le cennate deposizionitestimoniali che “Tutta la documentazione esibitadall’appellato”, giungeva alla conclusione che, in accoglimentodel primo motivo di gravame, la domanda di inquadramento nellivello dirigenziale, avanzata dal Perifi, si appalesava infondataed andava rigettata, restando assorbiti il secondo ed il terzomotivo.4.1. Precisava che il Perifi non aveva riproposto ladomanda subordinata di riconoscimento della qualifica diquadro formulata con il ricorso introduttivo, sicché dovevaintendersi abbandonata, ma svolgeva comunque considerazionicirca il merito di tale domanda subordinata.Numero registro generale 12350/20215. La Corte giudicava fondato anche il quarto motivo Numero sezionale 390/2026Numero di raccolta generale 7546/2026d’appello, che rivestiva carattere assorbente rispetto al quintoData pubblicazione 29/03/2026motivo.5.1. In particolare, premettendo che sul presuntodemansionamento operato dall’azienda nel 2006 avevanoriferito soltanto i testi Rossetti e Piratoni, riesaminava le relativedeposizioni e concludeva che non risultava che vi fosse statoalcun demansionamento.5.2. Riferita, poi, la declaratoria del 7° livello, in cui erainquadrato da ultimo il lavoratore, aggiungeva che quest’ultimosi era limitato, con il ricorso introduttivo, a lamentare che lenuove mansioni affidategli nel 2009 (ossia tenere aggiornatediverse banche dati) fossero dequalificanti (non era stato benspecificato se rispetto al livello di inquadramento o a quellodirigenziale, infondatamente preteso), senza precisare leragioni per le quali dette mansioni non potessero esserericomprese tra quelle confacenti alle proprie funzioni.6. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a cinque motivi.7. Resiste l’intimata con controricorso.8. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazionee/o falsa applicazione dell’art. 1 del CCNL 24.11.2009 dirigentiindustria ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 3 e 5 cod. proc.Numero registro generale 12350/2021Numero sezionale 390/2026civ.”. In sintesi, sulla scorta di taluni precedenti di legittNiummeirtoà d,i  raccolta generale 7546/2026Data pubblicazione 29/03/2026deduce: - che “La previsione di una pluralità di dirigenti a diversilivelli, con graduazione di compiti è difatti ammissibile inorganizzazioni aziendali complesse quale è quella di [OSCURATO:SOCIETA].”; - che appariva “pertanto censurabile la decisionedella Corte di merito, che ha escluso il diritto del ricorrente allaqualifica dirigenziale, in una situazione aziendale complessaquale è quella di [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto non risultavala sua preposizione “a tutta o a una notevole parte dell’azienda”(n. 15 pag. 23 sent. C. Appello)”; - che la stessa decisione “vacensurata poiché i giudici di appello, hanno condotto la verificain violazione di quanto disposto dall’art. 1 del ccnl dirigentiindustria, in ordine allo svolgimento da parte del Perifi difunzioni dirigenziali, con riferimento al grado di autonomia eresponsabilità, alla estensione dei poteri decisori, alla esistenzadi direttive superiori più o meno dettagliate, all’assiduità epenetrazione del controllo da parte dei superiori. Non hannotenuto conto delle caratteristiche e delle modifiche dellastruttura aziendale con riferimento al settore nel quale avevaoperato il Perifi”.2. Con il secondo motivo denuncia “Violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2103, 1362 e 1363 c.c. e dell’art. 1 delCCNL 24.11.2009 per i dirigenti industriali, nonché art. 111,comma 6, e art. 132 nr. 4 cpc, in riferimento all’art. 360 c.p.c.,comma 1, n. 3 e n. 5”. Censura “il fatto che i giudici territorialiavrebbero omesso il procedimento logico-giuridico c.d. trifasico,ritenuto necessario, alla luce del consolidato orientamentogiurisprudenziale di legittimità, per il corretto inquadramentodel lavoratore; non hanno accertato quali attività lavorativesvolgesse in concreto il dipendente, non hanno procedutoNumero registro generale 12350/2021Numero sezionale 390/2026all’individuazione delle qualifiche previste dai CCNL di catNeugmoerroi dai  raccolta generale 7546/2026Data pubblicazione 29/03/2026applicabili alla fattispecie ed infine (e conseguentemente), nonavrebbero operato il raffronto tra il risultato della primaindagine e le declaratorie contrattuali individuate nellaseconda”.3. Con il terzo motivo denuncia “Omesso esame di un fattostorico, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5”.Evidenzia  l’omesso esame di un fatto storico, principale, la cuiesistenza risulta dagli atti processuali, che ha costituito oggettodi discussione tra le parti e con carattere decisivo (vale a direche se esaminato avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia) e non preso in considerazione dal giudiceterritoriale. Ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art.360 c.p.c., comma 2, n. 4), il “fatto storico”, il cui esame è statoomesso è il “Formale investimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] ItaliaS.p.A. del Perifi quale case manager del settore assistenzatecnica” .4. Con il quarto motivo denuncia “Errore di percezione perviolazione dell’art. 115 c.p.c. dell’art. 360 c.p.c. n. 4”.4.1. In particolare, premettendo che  Il giudice territorialestatuisce, pag. 25 della sentenza impugnata: “Dunque, anche adetta del Pagani, il ricorrente non è stato investito di alcunafunzione dirigenziale” , deduce che “Tale affermazione nonrisulta essere stata pronunciata dal teste Pagani”.4.2. Assume che: “Per di più, la Corte di Appello incorreancora una volta in errore valutando le testimonianze dei testiPiratoni, Diamanti al fine di individuare l’eventuale svolgimentodi mansioni dirigenziali del Perifi”.Numero registro generale 12350/2021Numero sezionale 390/20264.3. Deduce che: “Infine, altra prova mai offerta è Nquumeeroll dai  raccolta generale 7546/2026Data pubblicazione 29/03/2026della circostanza che il ricorrente avesse subito anche ladeprivazione della linea internet nel periodo didemansionamento lamentato”.5. Con il quinto motivo denuncia “violazione art. 346 e 116cpc ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4”. Sostiene che:“Ulteriore errore logico-giuridico della Corte di Appello è quellonel momento in cui considera abbandonata la domanda diriconoscimento della qualifica di quadro in quanto nonriproposta in appello”.6. I primi tre motivi, esaminabili congiuntamente perconnessione, sono inammissibili per plurime ed analogheragioni.7. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, èinammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, attraversola mescolanza e la sovrapposizione di ragioni tra loroeterogenee, prospetti relativamente alla medesima questionemotivi di censura tra di loro incompatibili come avviene per imotivi di ricorso di cui ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., il primodei quali presuppone la non contestazione della ricostruzionefattuale mentre il secondo contesta proprio tale ricostruzionesulla base della non completa istruzione probatoria (così, explurimis, Cass. n. 1859/2021; n. 14634/2020; n. 10212/2020).Difatti, in seno al medesimo motivo di ricorso non possonocoesistere censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità,così che non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegnodell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione diinestricabile promiscuità, tale da rendere impossibileNumero registro generale 12350/2021Numero sezionale 390/2026l’operazione di interpretazione e sussunzione delle ceNnumseuror dei  raccolta generale 7546/2026Data pubblicazione 29/03/2026(Cass. n. 12625/2020).7.1. Ebbene, tutte tali censure, anche nel loro svolgimento,anzitutto fanno promiscuo ed indistinto riferimento alle diverseipotesi di cui ai nn. 3) e 5) dell’art. 360, comma primo, c.p.c.8. Inoltre, con precipuo riferimento ai primi due motivi diricorso, nei quali si lamenta (anche) la “violazione e/o falsaapplicazione” “dell’art. 1 del CCNL 24.11.2009 per i dirigentiindustriali”, occorre ricordare che, secondo un consolidatoorientamento di questa Corte anche da ultimo confermato (cfr.Cass. n. 29818/2925, n. 29820/2025, n. 19152/2025),nell’ambito della contrattazione collettiva di lavoro privato, laconoscenza del giudice-interprete è consentita mediantel’iniziativa della parte interessata, da esercitare attraverso lemodalità proprie del processo, non essendo previsti imeccanismi di pubblicità che assistono la contrattazione dilavoro pubblico (così, ad es., Cass. civ., sez. lav., 20.5.2020, n.9300; in termini id., sez. I, 29.12.2020, n. 29772). Inoltre,detto onere può essere adempiuto, in base al principio distrumentalità delle forme processuali – nel rispetto del principiodi cui all’articolo 111 della Costituzione, letto in coerenza conl’articolo 6 della Cedu, in funzione dello scopo di conseguire unadecisione di merito in tempi ragionevoli – anche mediante lariproduzione, nel corpo dell’atto d’impugnazione, della solaclausola contrattuale collettiva sulla quale si basanoprincipalmente le doglianze, purché il testo integrale delcontratto collettivo sia stato prodotto nei precedenti gradi digiudizio e, nell’elenco degli atti depositati, posto in calce alricorso, vi sia la richiesta, presentata alla cancelleria del giudiceche ha pronunciato la sentenza impugnata, di trasmissione delNumero registro generale 12350/2021Numero sezionale 390/2026fascicolo d’ufficio che lo contiene, risultando forniti in talN mumoerdo doi  raccolta generale 7546/2026Data pubblicazione 29/03/2026alla Suprema corte tutti gli elementi per verificare l’esattezzadell’interpretazione offerta dal giudice di merito (così Cass. civ.,sez. I, 6.6.2019, n. 15415). La produzione del testo integraledel contratto collettivo, infatti, di regola, costituisceadempimento rispondente alla funzione nomofilattica dellaCorte di cassazione e necessario per l’applicazione del canoneermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c.; né, a tal fine, puòconsiderarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso,all’intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchiuna puntuale indicazione del documento nell’elenco degli atti(in tal senso id., sez. lav. 4.3.2019, n. 6255; e  in terminianaloghi id., sez. lav. 3.1.2019, n. 15, la quale aveva ritenutoche la produzione parziale di un documento sia incompatibilecon i principi generali dell’ordinamento e con i criteri di fondodell’intervento legislativo e contrasta con i canoni diermeneutica dettati dagli artt. 1362 e segg. c.c. e, in ispecie,con la regola prevista dall’art. 1363 c.c., atteso che lamancanza del testo integrale del contratto collettivo nonconsente di escludere che in altre parti dello stesso vi sianodisposizioni indirettamente rilevanti per l’interpretazioneesaustiva della questione che interessa).Infine, secondo questa Corte, il ricorso per cassazione deveessere redatto nel rispetto dei requisiti imposti, a pena diinammissibilità, dall’art. 366 c.p.c. che, al comma 1, n. 6,richiede “la specifica indicazione degli atti processuali, deidocumenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorsosi fonda”; è, quindi, necessario che il ricorrente, oltre a riportarenel ricorso il contenuto del documento, quanto meno nelle partiessenziali, precisi in quale fase processuale è avvenuta laNumero registro generale 12350/2021Numero sezionale 390/2026produzione ed in quale fascicolo di parte si trovi il docuNmumeenrot doi  raccolta generale 7546/2026Data pubblicazione 29/03/2026in questione, precisando al riguardo che il requisito di cui alrichiamato art. 366 c.p.c., n. 6, è imprescindibile ed autonomoe non può essere confuso con quello di procedibilità(egualmente richiesto) previsto dall’art. 369 c.p.c. n. 4, inquanto il primo risponde all’esigenza di fornire al giudice dilegittimità tutti gli elementi necessari per avere la completacognizione della controversia, senza necessità di accedere afonti esterne, mentre la produzione (laddove effettuata) èfinalizzata a permettere l’agevole reperibilità del documento lacui rilevanza è invocata ai fini dell’accoglimento del ricorso (cosìCass. civ., sez. lav., 19.6.2020, n. 12025).8.2. Orbene, il ricorrente non ha prodotto in occasione deldeposito del ricorso copia del testo integrale del CCNL cui siriferisce, né ha specificato in alcun punto del ricorso se, come,quando nel corso dei due gradi di merito e chi delle parti avessedepositato copia del testo integrale di tale “fonte” collettivanazionale, e, in tale ipotesi, dove essa sia collocata in uno deifascicoli di parte o anche in quelli d’ufficio; nemmeno, haspecificato se il CCNL in questione fosse stato, in ipotesi,acquisito d’ufficio da uno dei giudici del doppio grado di giudizionel merito.8.3. Del resto, nel primo motivo il ricorrente non richiama,sia pure parzialmente, il testo “dell’art. 1 del CCNL 24.11.2009per i dirigenti industria” (del quale denuncia la violazione e/ofalsa applicazione), e, pur facendo riferimento allagiurisprudenza in tema di dirigenti di diverso livello nelleimprese di rilevanti dimensioni, neppure deduce che il cennatoart. 1 del CCNL richiamato contemplasse appunto tali diversilivelli dirigenziali e in quali di essi, in ipotesi, potesse egli essereNumero registro generale 12350/2021Numero sezionale 390/2026inquadrato. Accenna soltanto all’indirizzo giurisprudeNnumzeiarol dei  raccolta generale 7546/2026Data pubblicazione 29/03/2026secondo il quale “sono veri e propri dirigenti anche quelli c.d.minori, sempre che però rientrino nella previsione e definizionedella contrattazione collettiva” (così tra la pag. 40 e la pag. 41del ricorso).Nondimeno, assume genericamente che i giudici di appello“Non hanno tenuto conto delle caratteristiche e delle modifichedella struttura aziendale con riferimento al settore nel qualeaveva operato il Perifi”.8.4. Similmente, nel secondo motivo, il ricorrente deduce“che i giudici territoriali avrebbero omesso il procedimentologico giuridico c.d. trifasico”, addebitando anche ad essi di nonaver esposto “una effettiva motivazione” (v. pag. 45 delricorso), ma prendendo in considerazione solo taluni brani dellavalutazione probatoria esposta dalla Corte di merito (v. pagg.44-45 del ricorso), e trascurando la completa motivazione resaa riguardo dalla stessa (v. in extenso § 13.-21. alle facciate 15-26 dell’impugnata sentenza), nel corso della quale era statatrascritta la declaratoria dell’art. 1 CCNL 24.11.2009 per idirigenti industriali (v. § 14.), non mancando di riportare ladeclaratoria del 7° livello in cui era inquadrato da ultimo illavoratore (v. la facciata 28 della sentenza), dopo aver riferitoin dettaglio anche precedenti mansioni e inquadramenti a fartempo dall’assunzione dello stesso in data 16.5.1973 comeesposti dal medesimo ricorrente (v. l’intero § 1.).9. Analoghi rilievi valgono per il terzo motivo.Numero registro generale 12350/2021Numero sezionale 390/20269.1. Invero, del fatto di cui il ricorrente lamenta l’omNumeesros doi  raccolta generale 7546/2026Data pubblicazione 29/03/2026esame, secondo lo stesso, “ne risulta l’esistenza dal doc. n. 29del fascicolo del ricorrente di primo grado”.Sennonché, tra gli “Atti e documenti su cui il ricorso sifonda (art. 369 n. 4 c.p.c.)”, indicati a pag. 57 del ricorso (mav. nello stesso senso il separato indice degli atti e documentiprodotti in questa sede di legittimità) – oltre a non risultare ildeposito di alcun CCNL (sia pure per estratto) – è piuttostoindicato il “Doc. n. 22 produzione di parte ricorrente primogrado”.9.2. Inoltre, il ricorrente, rispetto al rivendicato “Formaleinvestimento da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. del Perifiri qualecase manager del settore assistenza tecnica”, non considerache la stessa Corte territoriale aveva dato conto: I) che, nelricorso introduttivo del giudizio, egli aveva esposto “cheWireline [OSCURATO:PERSONA] – CaseManagement [OSCURATO:PERSONA] coninquadramento contrattuale nel livello 7 del CCNL di categoria”(così al § 1. alla facciata 2 dell’impugnata sentenza); II) che laconvenuta aveva dedotto che “il ricorrente, anche presso laDirezione Generale, non ha mai svolto mansioni di elevatolivello gestionale ed implicanti rilevanti responsabilità, né hamai autonomamente assunto la gestione di alcun budget; alcontrario, il ricorrente ha operato in ambito “CaseManagement”, assumendo il ruolo di riferimento professionalerelativamente alla assistenza tecnica” (così nell’ambito del § 3.alla facciata 6); III) che, come già accennato in narrativa, laCorte territoriale ha esposto di aver considerato “Tutta laNumero registro generale 12350/2021Numero sezionale 390/2026documentazione esibita dall’appellato” (v. § 21. della Nsutmeesros dai  raccolta generale 7546/2026Data pubblicazione 29/03/2026sentenza).9.3. In definitiva - quando il ricorrente assume che:“Emerge ictu oculi che per il Perifi non si trattasse di un“coinvolgimento in varie iniziative” – come concluso dalla Cortedi merito – “ma egli era il manager dell’assistenza tecnica dal1998 al 2006” -, denuncia anche in chiave di “anomaliamotivazionale” (v. pag. 48 del ricorso), non già “l’omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti”, bensì contrappone in realtà unapropria valutazione di un fatto senz’altro considerato dalla Corte(insieme ad altre risultanze istruttorie), dove ha concluso sulpunto che: “E’ vero che il referente per l’assistenza tecnica siadei fornitori che dei centri di assistenza era il ricorrente, ma laformale responsabilità era del Loretti” (v. sempre pag. 48 delricorso).10. Parimenti inammissibile è il quarto motivo.11. Come risulta già dalla sintesi del contenuto di talecensura (e meglio dal suo completo svolgimento: cfr. pagg. 50-53 del ricorso), è di tutta evidenza che il ricorrente in essacritica l’apprezzamento probatorio riservato ai giudici di merito,e contrappone ad esso una diversa valutazione delle risultanzeprocessuali; laddove, secondo questa Corte, è inammissibile ilricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di viziodi violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assolutadi motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storicioperata dal giudice di merito (v. per tutte Sez. un. n.34476/2019).Numero registro generale 12350/2021Numero sezionale 390/202612. È infine complessivamente inammissibile anNcuhmeer o diil  raccolta generale 7546/2026Data pubblicazione 29/03/2026quinto motivo.13. Come accennato in narrativa, la Corte d’appello haprecisato “che il Perifi non ha riproposto la domandasubordinata di riconoscimento della qualifica di quadroformulata con il ricorso introduttivo, sicché deve intendersiabbandonata”.In tal senso, ha considerato: “Invero, la parteintegralmente vittoriosa in primo grado, qualora abbia in dettogrado proposto, oltre alla domanda principale integralmenteaccolta, anche una domanda subordinata superatadall’accoglimento della domanda principale, è tenuta, in caso diappello della controparte, a riprodurre la relativa questione algiudice d’appello, e tale riproposizione può ritenersi rituale aisensi dell’art. 346 c.p.c., solo se la relativa domanda è propostacon chiarezza e precisione sufficienti a renderlainequivocabilmente intelleggibile per la controparte ed ilgiudicante. Cass. II civ. n. 10796-11/5/2009: pur se libera daforme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico,non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alledifese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice(Cass. 15928/2020; 10407/2020)”.Ha, poi, aggiunto la Corte: “D’altra parte, la qualifica diquadro compete a chi coordina unità organizzative complessee/o strutture professionali, ovvero a chi fornisce contributispecialistici della massima complessità e rilevanza e né dalleprove testimoniali né dai documenti acquisiti emerge che ilricorrente abbia svolto una funzione di coordinamento o fornito(e quali) contributi specialistici con le caratteristiche suddette”.Numero registro generale 12350/2021Numero sezionale 390/202614. Secondo un consolidato indirizzo di questa CoNrutmee,r ol dai  raccolta generale 7546/2026Data pubblicazione 29/03/2026sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito aduna prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche unaseconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel casoin cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio dicontraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diversocaso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa ratiodecidendi, né contiene, quanto alla causa petendi alternativa osubordinata, un mero obiter dictum, insuscettibile ditrasformarsi in giudicato. Detta sentenza, invece, configura unapronuncia basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna diper sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con ilconseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, apena di inammissibilità del ricorso per cassazione (così, exmultis, Cass. n. 17182/2020; n. 18046/2023; n. 10815/2019).15. Ebbene, la censura ora in esame attinge direttamente,in chiave di error in procedendo ex art. 360, comma primo, n.4), c.p.c., la prima ratio decidendi esposta dalla Corte di meritoper sostenere che la domanda subordinata di riconoscimentodella qualifica di quadro doveva ritenersi nella specieabbandonata.15.1. Il ricorrente richiama a riguardo (v. pag. 1 del ricorsoper cassazione) soltanto una parte narrativa in “Fatto” dellapropria “comparsa di costituzione e risposta” in secondo gradoin cui veniva riferita anche la conclusione rassegnata nel ricorsointroduttivo di primo grado circa detta domanda subordinata(cfr. pagg. 1-2 di tale atto, che nella specie è stato prodotto inquesta sede di legittimità) ed altro passo a pag. 11 di quellacomparsa.Numero registro generale 12350/2021Da quest’ultima, tuttavia, risulta che l’allora appellato Numero sezionale 390/2026Numero di raccolta generale 7546/2026aveva rassegnato “le seguenti CONCLUSIONIData pubblicazione 29/03/2026Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perchédestituito di fondamento giuridico e fattuale l’appello propostoda [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappr. protempore, avverso la sentenza n. 611/2015 del Tribunale disentenza che aveva accolto, per quanto qui interessa, (anche)la domanda principale dell’attore circa l’inquadramento nellaqualifica dirigenziale.15.2. Inoltre, il ricorrente, in un primo momento (v. pag.54 del ricorso in esame), svolge considerazioni non pertinenti,in quanto relative a domande “alternative” (laddove nel caso dispecie veniva in considerazione una domanda pacificamente edesplicitamente proposta in via subordinata in primo grado, enon accolta dal primo giudice, perché giudicata fondata laprincipale domanda di superiore inquadramento).Successivamente (v. pag. 55 del ricorso), il ricorrenterichiama una delle sentenze di legittimità citate dalla stessaCorte territoriale, vale a dire, Cass. n. 10796/2009, sostenendodi aver dimostrato che “il ricorrente non ha genericamenterichiamato le conclusioni prese davanti al primo giudice, ma leha riportate integralmente”, ma, a tacer d’altro, trascurando didare conto delle conclusioni sopra riportate definitivamenterassegnate nella propria comparsa di costituzione in secondogrado, nel senso della mera reiezione in rito o nel meritodell’appello avverso.16. In parte ulteriore della censura (v. pagg. 55-56 delricorso), che dovrebbe sorreggere l’ulteriore dedotta violazioneNumero registro generale 12350/2021Numero sezionale 390/2026dell’art. 116 c.p.c., il ricorrente sostiene essenzialmente Ncuhmeer ol dai  raccolta generale 7546/2026Data pubblicazione 29/03/2026Corte territoriale avrebbe omesso “alcuna valutazione” circa ilrifiuto della controparte all’esibizione di taluni documenti,disposta dal primo giudice, che “può costituire esclusivamenteun comportamento dal quale il giudice può desumere argomentidi prova ex art. 116, secondo comma, c.p.c.”.16.1. Osserva allora il Collegio che, a voler ritenere talideduzioni riferibili alla seconda ratio decidendi suddetta nelsenso del rigetto nel merito della domanda subordinata diinquadramento superiore come quadro, da un lato, la primaratio decidendi non è stata utilmente aggredita dal ricorrente esi è consolidata (difatti, una volta rigettato o dichiaratoinammissibile il motivo che investe una delle argomentazioni asostegno della sentenza impugnata, diventano inammissibili,per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che,quand’anche essi dovessero risultare fondati, non potrebbecomunque giungersi alla cassazione della sentenza impugnata,che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenutacorretta (così, ex plurimis, Cass. n. 17648/2020); dall’altro lato,non risultano direttamente censurate le considerazioni svoltedalla Corte in ordine a chi compete la qualifica di quadro e,soprattutto, circa la valutazione delle prove testimoniali edocumentali che, secondo la stessa, non dimostravano losvolgimento di funzioni o mansioni sussumibili nella figura diquadro.17. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannato al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo aNumero registro generale 12350/2021titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, Numero sezionale 390/2026Numero di raccolta generale 7546/2026ove dovuto.Data pubblicazione 29/03/2026Numero registro generale 12350/2021Numero sezionale 390/2026Numero di raccolta generale 7546/2026AULA 'A'Data pubblicazione 29/03/2026OggettoL A  C O R T E  S U P R E MA  D I  C A S S A Z I O N E  InquadramentosuperioreSEZIONE LAVOROR.G.N.  12350/2021Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Cron.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Rep.Ud. 28/01/2026Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - CCDott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 12350-2021 proposto da;[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocatiGIANCARLO PERONE, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. - ([OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli2026      avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],390 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 323/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 29/01/2021 R.G.N. 5136/2015;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 28/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12350/2021Numero sezionale 390/2026Data pubblicazione 29/03/20261. Con sentenza n. 611/2015 il Tribunale di Frosinoneaveva così provveduto: 1) aveva accertato e dichiarato il dirittodi [OSCURATO:PERSONA] all’inquadramento come dirigente in relazionealle mansioni svolte a partire dal 1998 alle dipendenze dellaconvenuta [OSCURATO:SOCIETA]. e a percepire le differenzeretributive tra quanto effettivamente riscosso e quanto avrebbedovuto percepire ove fosse stato inquadrato come dirigente inbase al CCNL Dirigenti industriali del 27.4.1995 e successivi,per il periodo dall’1.1.1998 in poi; 2) per l’effetto, avevacondannato la convenuta a pagare al ricorrente le differenzeretributive di cui al capo 1), liquidate, limitatamente al periododall’1.1.1998 al 31.3.2013, nella somma lorda di € 226.449,32,per trattamento economico ordinario, e in € 313.766,12, atitolo di indennità di incentivazione M.B.O. per il periodo 1998-2010, oltre alle ulteriori differenze retributive per trattamentoeconomico ordinario maturate nel periodo successivo al31.3.2013, con interessi legali sulle somme annualmenterivalutate, dalla scadenza dei singoli ratei del credito al saldo;3) aveva, altresì, accertato e dichiarato che la convenuta avevaillegittimamente demansionato l’attore da febbraio 2006 e, perl’effetto, aveva ordinato alla [OSCURATO:SOCIETA] di assegnare alricorrente mansioni compatibili con il suo inquadramentocontrattuale e a risarcirgli i danni cagionati, liquidati per ilperiodo sino all’1.11.2011 in € 50.000,00, a titolo dirisarcimento del danno alla professionalità, e in € 8.856,00, atitolo di risarcimento del danno biologico, oltre interessi legalidalla data della sentenza al saldo.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diRoma accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Numero registro generale 12350/2021Numero sezionale 390/2026contro la suddetta sentenza di primo grado e, per l’effeNtutmoe,r oi dni  raccolta generale 7546/2026Data pubblicazione 29/03/2026riforma della stessa, rigettava la domanda proposta dal Perificon ricorso del 5.3.2012, compensando interamente tra le partile spese del doppio grado del giudizio.3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferiva: a)ciò che aveva dedotto e richiesto il ricorrente nel ricorsointroduttivo del giudizio di primo grado depositato il 5 marzo2012; b) le difese e richieste della convenuta; c) quello cheaveva considerato e deciso il primo giudice; d) il contenuto deicinque motivi dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro lasentenza di primo grado.4. Tanto diffusamente premesso, la Corte, riportate neibrani salienti, ma ampiamente, le deposizioni testimoniali resein primo grado, trascriveva il testo dell’art. 1 CCNL 24.11.2009per i dirigenti industriali e, esaminate sia le cennate deposizionitestimoniali che “Tutta la documentazione esibitadall’appellato”, giungeva alla conclusione che, in accoglimentodel primo motivo di gravame, la domanda di inquadramento nellivello dirigenziale, avanzata dal Perifi, si appalesava infondataed andava rigettata, restando assorbiti il secondo ed il terzomotivo.4.1. Precisava che il Perifi non aveva riproposto ladomanda subordinata di riconoscimento della qualifica diquadro formulata con il ricorso introduttivo, sicché dovevaintendersi abbandonata, ma svolgeva comunque considerazionicirca il merito di tale domanda subordinata.Numero registro generale 12350/20215. La Corte giudicava fondato anche il quarto motivo Numero sezionale 390/2026Numero di raccolta generale 7546/2026d’appello, che rivestiva carattere assorbente rispetto al quintoData pubblicazione 29/03/2026motivo.5.1. In particolare, premettendo che sul presuntodemansionamento operato dall’azienda nel 2006 avevanoriferito soltanto i testi Rossetti e Piratoni, riesaminava le relativedeposizioni e concludeva che non risultava che vi fosse statoalcun demansionamento.5.2. Riferita, poi, la declaratoria del 7° livello, in cui erainquadrato da ultimo il lavoratore, aggiungeva che quest’ultimosi era limitato, con il ricorso introduttivo, a lamentare che lenuove mansioni affidategli nel 2009 (ossia tenere aggiornatediverse banche dati) fossero dequalificanti (non era stato benspecificato se rispetto al livello di inquadramento o a quellodirigenziale, infondatamente preteso), senza precisare leragioni per le quali dette mansioni non potessero esserericomprese tra quelle confacenti alle proprie funzioni.6. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a cinque motivi.7. Resiste l’intimata con controricorso.8. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazionee/o falsa applicazione dell’art. 1 del CCNL 24.11.2009 dirigentiindustria ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 3 e 5 cod. proc.Numero registro generale 12350/2021Numero sezionale 390/2026civ.”. In sintesi, sulla scorta di taluni precedenti di legittNiummeirtoà d,i  raccolta generale 7546/2026Data pubblicazione 29/03/2026deduce: - che “La previsione di una pluralità di dirigenti a diversilivelli, con graduazione di compiti è difatti ammissibile inorganizzazioni aziendali complesse quale è quella di [OSCURATO:SOCIETA].”; - che appariva “pertanto censurabile la decisionedella Corte di merito, che ha escluso il diritto del ricorrente allaqualifica dirigenziale, in una situazione aziendale complessaquale è quella di [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto non risultavala sua preposizione “a tutta o a una notevole parte dell’azienda”(n. 15 pag. 23 sent. C. Appello)”; - che la stessa decisione “vacensurata poiché i giudici di appello, hanno condotto la verificain violazione di quanto disposto dall’art. 1 del ccnl dirigentiindustria, in ordine allo svolgimento da parte del Perifi difunzioni dirigenziali, con riferimento al grado di autonomia eresponsabilità, alla estensione dei poteri decisori, alla esistenzadi direttive superiori più o meno dettagliate, all’assiduità epenetrazione del controllo da parte dei superiori. Non hannotenuto conto delle caratteristiche e delle modifiche dellastruttura aziendale con riferimento al settore nel quale avevaoperato il Perifi”.2. Con il secondo motivo denuncia “Violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2103, 1362 e 1363 c.c. e dell’art. 1 delCCNL 24.11.2009 per i dirigenti industriali, nonché art. 111,comma 6, e art. 132 nr. 4 cpc, in riferimento all’art. 360 c.p.c.,comma 1, n. 3 e n. 5”. Censura “il fatto che i giudici territorialiavrebbero omesso il procedimento logico-giuridico c.d. trifasico,ritenuto necessario, alla luce del consolidato orientamentogiurisprudenziale di legittimità, per il corretto inquadramentodel lavoratore; non hanno accertato quali attività lavorativesvolgesse in concreto il dipendente, non hanno procedutoNumero registro generale 12350/2021Numero sezionale 390/2026all’individuazione delle qualifiche previste dai CCNL di catNeugmoerroi dai  raccolta generale 7546/2026Data pubblicazione 29/03/2026applicabili alla fattispecie ed infine (e conseguentemente), nonavrebbero operato il raffronto tra il risultato della primaindagine e le declaratorie contrattuali individuate nellaseconda”.3. Con il terzo motivo denuncia “Omesso esame di un fattostorico, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5”.Evidenzia  l’omesso esame di un fatto storico, principale, la cuiesistenza risulta dagli atti processuali, che ha costituito oggettodi discussione tra le parti e con carattere decisivo (vale a direche se esaminato avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia) e non preso in considerazione dal giudiceterritoriale. Ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art.360 c.p.c., comma 2, n. 4), il “fatto storico”, il cui esame è statoomesso è il “Formale investimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] ItaliaS.p.A. del Perifi quale case manager del settore assistenzatecnica” .4. Con il quarto motivo denuncia “Errore di percezione perviolazione dell’art. 115 c.p.c. dell’art. 360 c.p.c. n. 4”.4.1. In particolare, premettendo che  Il giudice territorialestatuisce, pag. 25 della sentenza impugnata: “Dunque, anche adetta del Pagani, il ricorrente non è stato investito di alcunafunzione dirigenziale” , deduce che “Tale affermazione nonrisulta essere stata pronunciata dal teste Pagani”.4.2. Assume che: “Per di più, la Corte di Appello incorreancora una volta in errore valutando le testimonianze dei testiPiratoni, Diamanti al fine di individuare l’eventuale svolgimentodi mansioni dirigenziali del Perifi”.Numero registro generale 12350/2021Numero sezionale 390/20264.3. Deduce che: “Infine, altra prova mai offerta è Nquumeeroll dai  raccolta generale 7546/2026Data pubblicazione 29/03/2026della circostanza che il ricorrente avesse subito anche ladeprivazione della linea internet nel periodo didemansionamento lamentato”.5. Con il quinto motivo denuncia “violazione art. 346 e 116cpc ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4”. Sostiene che:“Ulteriore errore logico-giuridico della Corte di Appello è quellonel momento in cui considera abbandonata la domanda diriconoscimento della qualifica di quadro in quanto nonriproposta in appello”.6. I primi tre motivi, esaminabili congiuntamente perconnessione, sono inammissibili per plurime ed analogheragioni.7. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, èinammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, attraversola mescolanza e la sovrapposizione di ragioni tra loroeterogenee, prospetti relativamente alla medesima questionemotivi di censura tra di loro incompatibili come avviene per imotivi di ricorso di cui ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., il primodei quali presuppone la non contestazione della ricostruzionefattuale mentre il secondo contesta proprio tale ricostruzionesulla base della non completa istruzione probatoria (così, explurimis, Cass. n. 1859/2021; n. 14634/2020; n. 10212/2020).Difatti, in seno al medesimo motivo di ricorso non possonocoesistere censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità,così che non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegnodell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione diinestricabile promiscuità, tale da rendere impossibileNumero registro generale 12350/2021Numero sezionale 390/2026l’operazione di interpretazione e sussunzione delle ceNnumseuror dei  raccolta generale 7546/2026Data pubblicazione 29/03/2026(Cass. n. 12625/2020).7.1. Ebbene, tutte tali censure, anche nel loro svolgimento,anzitutto fanno promiscuo ed indistinto riferimento alle diverseipotesi di cui ai nn. 3) e 5) dell’art. 360, comma primo, c.p.c.8. Inoltre, con precipuo riferimento ai primi due motivi diricorso, nei quali si lamenta (anche) la “violazione e/o falsaapplicazione” “dell’art. 1 del CCNL 24.11.2009 per i dirigentiindustriali”, occorre ricordare che, secondo un consolidatoorientamento di questa Corte anche da ultimo confermato (cfr.Cass. n. 29818/2925, n. 29820/2025, n. 19152/2025),nell’ambito della contrattazione collettiva di lavoro privato, laconoscenza del giudice-interprete è consentita mediantel’iniziativa della parte interessata, da esercitare attraverso lemodalità proprie del processo, non essendo previsti imeccanismi di pubblicità che assistono la contrattazione dilavoro pubblico (così, ad es., Cass. civ., sez. lav., 20.5.2020, n.9300; in termini id., sez. I, 29.12.2020, n. 29772). Inoltre,detto onere può essere adempiuto, in base al principio distrumentalità delle forme processuali – nel rispetto del principiodi cui all’articolo 111 della Costituzione, letto in coerenza conl’articolo 6 della Cedu, in funzione dello scopo di conseguire unadecisione di merito in tempi ragionevoli – anche mediante lariproduzione, nel corpo dell’atto d’impugnazione, della solaclausola contrattuale collettiva sulla quale si basanoprincipalmente le doglianze, purché il testo integrale delcontratto collettivo sia stato prodotto nei precedenti gradi digiudizio e, nell’elenco degli atti depositati, posto in calce alricorso, vi sia la richiesta, presentata alla cancelleria del giudiceche ha pronunciato la sentenza impugnata, di trasmissione delNumero registro generale 12350/2021Numero sezionale 390/2026fascicolo d’ufficio che lo contiene, risultando forniti in talN mumoerdo doi  raccolta generale 7546/2026Data pubblicazione 29/03/2026alla Suprema corte tutti gli elementi per verificare l’esattezzadell’interpretazione offerta dal giudice di merito (così Cass. civ.,sez. I, 6.6.2019, n. 15415). La produzione del testo integraledel contratto collettivo, infatti, di regola, costituisceadempimento rispondente alla funzione nomofilattica dellaCorte di cassazione e necessario per l’applicazione del canoneermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c.; né, a tal fine, puòconsiderarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso,all’intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchiuna puntuale indicazione del documento nell’elenco degli atti(in tal senso id., sez. lav. 4.3.2019, n. 6255; e  in terminianaloghi id., sez. lav. 3.1.2019, n. 15, la quale aveva ritenutoche la produzione parziale di un documento sia incompatibilecon i principi generali dell’ordinamento e con i criteri di fondodell’intervento legislativo e contrasta con i canoni diermeneutica dettati dagli artt. 1362 e segg. c.c. e, in ispecie,con la regola prevista dall’art. 1363 c.c., atteso che lamancanza del testo integrale del contratto collettivo nonconsente di escludere che in altre parti dello stesso vi sianodisposizioni indirettamente rilevanti per l’interpretazioneesaustiva della questione che interessa).Infine, secondo questa Corte, il ricorso per cassazione deveessere redatto nel rispetto dei requisiti imposti, a pena diinammissibilità, dall’art. 366 c.p.c. che, al comma 1, n. 6,richiede “la specifica indicazione degli atti processuali, deidocumenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorsosi fonda”; è, quindi, necessario che il ricorrente, oltre a riportarenel ricorso il contenuto del documento, quanto meno nelle partiessenziali, precisi in quale fase processuale è avvenuta laNumero registro generale 12350/2021Numero sezionale 390/2026produzione ed in quale fascicolo di parte si trovi il docuNmumeenrot doi  raccolta generale 7546/2026Data pubblicazione 29/03/2026in questione, precisando al riguardo che il requisito di cui alrichiamato art. 366 c.p.c., n. 6, è imprescindibile ed autonomoe non può essere confuso con quello di procedibilità(egualmente richiesto) previsto dall’art. 369 c.p.c. n. 4, inquanto il primo risponde all’esigenza di fornire al giudice dilegittimità tutti gli elementi necessari per avere la completacognizione della controversia, senza necessità di accedere afonti esterne, mentre la produzione (laddove effettuata) èfinalizzata a permettere l’agevole reperibilità del documento lacui rilevanza è invocata ai fini dell’accoglimento del ricorso (cosìCass. civ., sez. lav., 19.6.2020, n. 12025).8.2. Orbene, il ricorrente non ha prodotto in occasione deldeposito del ricorso copia del testo integrale del CCNL cui siriferisce, né ha specificato in alcun punto del ricorso se, come,quando nel corso dei due gradi di merito e chi delle parti avessedepositato copia del testo integrale di tale “fonte” collettivanazionale, e, in tale ipotesi, dove essa sia collocata in uno deifascicoli di parte o anche in quelli d’ufficio; nemmeno, haspecificato se il CCNL in questione fosse stato, in ipotesi,acquisito d’ufficio da uno dei giudici del doppio grado di giudizionel merito.8.3. Del resto, nel primo motivo il ricorrente non richiama,sia pure parzialmente, il testo “dell’art. 1 del CCNL 24.11.2009per i dirigenti industria” (del quale denuncia la violazione e/ofalsa applicazione), e, pur facendo riferimento allagiurisprudenza in tema di dirigenti di diverso livello nelleimprese di rilevanti dimensioni, neppure deduce che il cennatoart. 1 del CCNL richiamato contemplasse appunto tali diversilivelli dirigenziali e in quali di essi, in ipotesi, potesse egli essereNumero registro generale 12350/2021Numero sezionale 390/2026inquadrato. Accenna soltanto all’indirizzo giurisprudeNnumzeiarol dei  raccolta generale 7546/2026Data pubblicazione 29/03/2026secondo il quale “sono veri e propri dirigenti anche quelli c.d.minori, sempre che però rientrino nella previsione e definizionedella contrattazione collettiva” (così tra la pag. 40 e la pag. 41del ricorso).Nondimeno, assume genericamente che i giudici di appello“Non hanno tenuto conto delle caratteristiche e delle modifichedella struttura aziendale con riferimento al settore nel qualeaveva operato il Perifi”.8.4. Similmente, nel secondo motivo, il ricorrente deduce“che i giudici territoriali avrebbero omesso il procedimentologico giuridico c.d. trifasico”, addebitando anche ad essi di nonaver esposto “una effettiva motivazione” (v. pag. 45 delricorso), ma prendendo in considerazione solo taluni brani dellavalutazione probatoria esposta dalla Corte di merito (v. pagg.44-45 del ricorso), e trascurando la completa motivazione resaa riguardo dalla stessa (v. in extenso § 13.-21. alle facciate 15-26 dell’impugnata sentenza), nel corso della quale era statatrascritta la declaratoria dell’art. 1 CCNL 24.11.2009 per idirigenti industriali (v. § 14.), non mancando di riportare ladeclaratoria del 7° livello in cui era inquadrato da ultimo illavoratore (v. la facciata 28 della sentenza), dopo aver riferitoin dettaglio anche precedenti mansioni e inquadramenti a fartempo dall’assunzione dello stesso in data 16.5.1973 comeesposti dal medesimo ricorrente (v. l’intero § 1.).9. Analoghi rilievi valgono per il terzo motivo.Numero registro generale 12350/2021Numero sezionale 390/20269.1. Invero, del fatto di cui il ricorrente lamenta l’omNumeesros doi  raccolta generale 7546/2026Data pubblicazione 29/03/2026esame, secondo lo stesso, “ne risulta l’esistenza dal doc. n. 29del fascicolo del ricorrente di primo grado”.Sennonché, tra gli “Atti e documenti su cui il ricorso sifonda (art. 369 n. 4 c.p.c.)”, indicati a pag. 57 del ricorso (mav. nello stesso senso il separato indice degli atti e documentiprodotti in questa sede di legittimità) – oltre a non risultare ildeposito di alcun CCNL (sia pure per estratto) – è piuttostoindicato il “Doc. n. 22 produzione di parte ricorrente primogrado”.9.2. Inoltre, il ricorrente, rispetto al rivendicato “Formaleinvestimento da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. del Perifiri qualecase manager del settore assistenza tecnica”, non considerache la stessa Corte territoriale aveva dato conto: I) che, nelricorso introduttivo del giudizio, egli aveva esposto “cheWireline [OSCURATO:PERSONA] – CaseManagement [OSCURATO:PERSONA] coninquadramento contrattuale nel livello 7 del CCNL di categoria”(così al § 1. alla facciata 2 dell’impugnata sentenza); II) che laconvenuta aveva dedotto che “il ricorrente, anche presso laDirezione Generale, non ha mai svolto mansioni di elevatolivello gestionale ed implicanti rilevanti responsabilità, né hamai autonomamente assunto la gestione di alcun budget; alcontrario, il ricorrente ha operato in ambito “CaseManagement”, assumendo il ruolo di riferimento professionalerelativamente alla assistenza tecnica” (così nell’ambito del § 3.alla facciata 6); III) che, come già accennato in narrativa, laCorte territoriale ha esposto di aver considerato “Tutta laNumero registro generale 12350/2021Numero sezionale 390/2026documentazione esibita dall’appellato” (v. § 21. della Nsutmeesros dai  raccolta generale 7546/2026Data pubblicazione 29/03/2026sentenza).9.3. In definitiva - quando il ricorrente assume che:“Emerge ictu oculi che per il Perifi non si trattasse di un“coinvolgimento in varie iniziative” – come concluso dalla Cortedi merito – “ma egli era il manager dell’assistenza tecnica dal1998 al 2006” -, denuncia anche in chiave di “anomaliamotivazionale” (v. pag. 48 del ricorso), non già “l’omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti”, bensì contrappone in realtà unapropria valutazione di un fatto senz’altro considerato dalla Corte(insieme ad altre risultanze istruttorie), dove ha concluso sulpunto che: “E’ vero che il referente per l’assistenza tecnica siadei fornitori che dei centri di assistenza era il ricorrente, ma laformale responsabilità era del Loretti” (v. sempre pag. 48 delricorso).10. Parimenti inammissibile è il quarto motivo.11. Come risulta già dalla sintesi del contenuto di talecensura (e meglio dal suo completo svolgimento: cfr. pagg. 50-53 del ricorso), è di tutta evidenza che il ricorrente in essacritica l’apprezzamento probatorio riservato ai giudici di merito,e contrappone ad esso una diversa valutazione delle risultanzeprocessuali; laddove, secondo questa Corte, è inammissibile ilricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di viziodi violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assolutadi motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storicioperata dal giudice di merito (v. per tutte Sez. un. n.34476/2019).Numero registro generale 12350/2021Numero sezionale 390/202612. È infine complessivamente inammissibile anNcuhmeer o diil  raccolta generale 7546/2026Data pubblicazione 29/03/2026quinto motivo.13. Come accennato in narrativa, la Corte d’appello haprecisato “che il Perifi non ha riproposto la domandasubordinata di riconoscimento della qualifica di quadroformulata con il ricorso introduttivo, sicché deve intendersiabbandonata”.In tal senso, ha considerato: “Invero, la parteintegralmente vittoriosa in primo grado, qualora abbia in dettogrado proposto, oltre alla domanda principale integralmenteaccolta, anche una domanda subordinata superatadall’accoglimento della domanda principale, è tenuta, in caso diappello della controparte, a riprodurre la relativa questione algiudice d’appello, e tale riproposizione può ritenersi rituale aisensi dell’art. 346 c.p.c., solo se la relativa domanda è propostacon chiarezza e precisione sufficienti a renderlainequivocabilmente intelleggibile per la controparte ed ilgiudicante. Cass. II civ. n. 10796-11/5/2009: pur se libera daforme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico,non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alledifese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice(Cass. 15928/2020; 10407/2020)”.Ha, poi, aggiunto la Corte: “D’altra parte, la qualifica diquadro compete a chi coordina unità organizzative complessee/o strutture professionali, ovvero a chi fornisce contributispecialistici della massima complessità e rilevanza e né dalleprove testimoniali né dai documenti acquisiti emerge che ilricorrente abbia svolto una funzione di coordinamento o fornito(e quali) contributi specialistici con le caratteristiche suddette”.Numero registro generale 12350/2021Numero sezionale 390/202614. Secondo un consolidato indirizzo di questa CoNrutmee,r ol dai  raccolta generale 7546/2026Data pubblicazione 29/03/2026sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito aduna prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche unaseconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel casoin cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio dicontraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diversocaso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa ratiodecidendi, né contiene, quanto alla causa petendi alternativa osubordinata, un mero obiter dictum, insuscettibile ditrasformarsi in giudicato. Detta sentenza, invece, configura unapronuncia basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna diper sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con ilconseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, apena di inammissibilità del ricorso per cassazione (così, exmultis, Cass. n. 17182/2020; n. 18046/2023; n. 10815/2019).15. Ebbene, la censura ora in esame attinge direttamente,in chiave di error in procedendo ex art. 360, comma primo, n.4), c.p.c., la prima ratio decidendi esposta dalla Corte di meritoper sostenere che la domanda subordinata di riconoscimentodella qualifica di quadro doveva ritenersi nella specieabbandonata.15.1. Il ricorrente richiama a riguardo (v. pag. 1 del ricorsoper cassazione) soltanto una parte narrativa in “Fatto” dellapropria “comparsa di costituzione e risposta” in secondo gradoin cui veniva riferita anche la conclusione rassegnata nel ricorsointroduttivo di primo grado circa detta domanda subordinata(cfr. pagg. 1-2 di tale atto, che nella specie è stato prodotto inquesta sede di legittimità) ed altro passo a pag. 11 di quellacomparsa.Numero registro generale 12350/2021Da quest’ultima, tuttavia, risulta che l’allora appellato Numero sezionale 390/2026Numero di raccolta generale 7546/2026aveva rassegnato “le seguenti CONCLUSIONIData pubblicazione 29/03/2026Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perchédestituito di fondamento giuridico e fattuale l’appello propostoda [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappr. protempore, avverso la sentenza n. 611/2015 del Tribunale disentenza che aveva accolto, per quanto qui interessa, (anche)la domanda principale dell’attore circa l’inquadramento nellaqualifica dirigenziale.15.2. Inoltre, il ricorrente, in un primo momento (v. pag.54 del ricorso in esame), svolge considerazioni non pertinenti,in quanto relative a domande “alternative” (laddove nel caso dispecie veniva in considerazione una domanda pacificamente edesplicitamente proposta in via subordinata in primo grado, enon accolta dal primo giudice, perché giudicata fondata laprincipale domanda di superiore inquadramento).Successivamente (v. pag. 55 del ricorso), il ricorrenterichiama una delle sentenze di legittimità citate dalla stessaCorte territoriale, vale a dire, Cass. n. 10796/2009, sostenendodi aver dimostrato che “il ricorrente non ha genericamenterichiamato le conclusioni prese davanti al primo giudice, ma leha riportate integralmente”, ma, a tacer d’altro, trascurando didare conto delle conclusioni sopra riportate definitivamenterassegnate nella propria comparsa di costituzione in secondogrado, nel senso della mera reiezione in rito o nel meritodell’appello avverso.16. In parte ulteriore della censura (v. pagg. 55-56 delricorso), che dovrebbe sorreggere l’ulteriore dedotta violazioneNumero registro generale 12350/2021Numero sezionale 390/2026dell’art. 116 c.p.c., il ricorrente sostiene essenzialmente Ncuhmeer ol dai  raccolta generale 7546/2026Data pubblicazione 29/03/2026Corte territoriale avrebbe omesso “alcuna valutazione” circa ilrifiuto della controparte all’esibizione di taluni documenti,disposta dal primo giudice, che “può costituire esclusivamenteun comportamento dal quale il giudice può desumere argomentidi prova ex art. 116, secondo comma, c.p.c.”.16.1. Osserva allora il Collegio che, a voler ritenere talideduzioni riferibili alla seconda ratio decidendi suddetta nelsenso del rigetto nel merito della domanda subordinata diinquadramento superiore come quadro, da un lato, la primaratio decidendi non è stata utilmente aggredita dal ricorrente esi è consolidata (difatti, una volta rigettato o dichiaratoinammissibile il motivo che investe una delle argomentazioni asostegno della sentenza impugnata, diventano inammissibili,per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che,quand’anche essi dovessero risultare fondati, non potrebbecomunque giungersi alla cassazione della sentenza impugnata,che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenutacorretta (così, ex plurimis, Cass. n. 17648/2020); dall’altro lato,non risultano direttamente censurate le considerazioni svoltedalla Corte in ordine a chi compete la qualifica di quadro e,soprattutto, circa la valutazione delle prove testimoniali edocumentali che, secondo la stessa, non dimostravano losvolgimento di funzioni o mansioni sussumibili nella figura diquadro.17. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannato al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo aNumero registro generale 12350/2021titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, Numero sezionale 390/2026Numero di raccolta generale 7546/2026ove dovuto.Data pubblicazione 29/03/2026 P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna ilricorrente al pagamento in favore della controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 peresborsi ed € 4.000,00 per compensi professionali, oltrerimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%,I.V.A. e C.P.A. come per legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del28.1.2026.La PresidenteCarla PonterioP.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna ilricorrente al pagamento in favore della controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 peresborsi ed € 4.000,00 per compensi professionali, oltrerimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%,I.V.A. e C.P.A. come per legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del28.1.2026.La PresidenteCarla Ponterio
Sentenza Cassazione n. 07546/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris