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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 28240/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 24 giugno 2020/ la Corte di appello di Caltanissetta, in riforma della pronuncia del locale Tribunale del 28 novembre 2019, ritenuta la continuazione tra il reato di cui al presente procedimento e quelli decisi con sentenza del G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta in data 7 settembre 2017, irrevocabile il 21 novembre 2017, ha rideterminatg, la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in quella di complessivi anni due, mesi sette di reclusione ed euro 5.150,00 di multa, per l'effetto revocando il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la suddetta sentenza del G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta del 7 settembre 2017, irrevocabile il 21 novembre 2017, nel resto confermando la decisione assunta dal giudice di primo grado, con cui l'imputato era stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - così diversamente riqualificata la fattispecie originariamente ascrittagli - per aver detenuto a fini di cessione circa 500 grammi di hashish, di cui grammi 92,229 (corrispondenti a 268 dosi medie giornaliere) effettivamente rinvenuti e sequestrati.

Fatto accertato in Caltanissetta il 21 maggio 2012.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi di censura, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Con il primo, il ricorrente ha dedotto erronea applicazione degli artt. 96, 369 e 369-bis cod. proc. pen., con consequenziale violazione del diritto di difesa.

A dire dell'Infantino, infatti, sarebbero nulle le attività processuali compiute dopo l'avvenuta nomina del suo difensore in data 14 febbraio 2017, in quanto effettuata da una sedicente e non ben identificata sua convivente, e dunque in carenza di riscontro, anche per facta concludentia, del fatto che tale designazione fosse stata operata nel rispetto della volontà del ricorrente.

Si tratterebbe, pertanto, di un'ipotesi di nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, lesiva dei diritti defensionali dell'imputato, non sanata dall'avvenuta partecipazione al giudizio da parte del difensore.

Con la seconda doglianza è stata eccepita erronea applicazione degli artt.157 e 161 cod. proc. pen., con consequenziale nullità della notifica degli atti.L'eccepita illegittimità della disposta nomina del difensore comporterebbe, infatti, anche la conseguente nullità delle notifiche degli atti processuali effettuate presso lo studio di tale professionista.

Con il terzo motivo( l'Infantino ha lamentato erronea applicazione dell'art.81 cod. pen., nella parte in cui gli aumenti per la continuazione sono stati applicati ritenendo più grave il reato oggetto del presente giudizio anziché quelli decisi nei procedimenti in questa sede riuniti - invece da considerarsi, sia in astratto che in concreto, quali ipotesi criminose più gravi -.

Con l'ultima censura il ricorrente ha eccepito, infine, vizio di motivazione, lamentando l'assoluta assenza di rappresentazione dei motivi per cui la Corte di appello ha dedotto, ai fini della disposta continuazione tra reati, la maggiore gravità del delitto oggetto del presente giudizio.

3. La difesa ha depositato successive conclusioni, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che i motivi dedotti dal ricorrente non siano manifestamente infondati, per cui deve, conseguentemente, prendere atto dell'intervenuta prescrizione del reato, pronunciando nei suoi riguardi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Non manifestamente infondata, in particolare, appare l'ultima doglianza eccepita dall'Infantino in ricorso, con cui è stata lamentata carenza motivazionale in ordine alle ragioni per le quali il delitto oggetto del presente giudizio rappresenterebbe, ai fini della disposta continuazione, la fattispecie criminosa più grave rispetto ai reati giudicati con la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta in data 7 settembre 2017, irrevocabile il 21 novembre 2017.

2. La superiore valutazione fa ritenere ben radicato il grado di giudizio dinanzi a questa Corte di legittimità, inducendo alla conseguente declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

La commissione del delitto, infatti, risale al 21 maggio 2012, per cui il termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi, di cui al combinato disposto agli artt. 157 e 161 cod. pen., è ad oggi da ritenersi ampiamente decorso. el t-- e.

E', poi, appena il caso di sottolineare come la maturata prescrizionej-enZia st"érflu_9- ogni possibile approfondimento nel merito.

Ed infatti, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez.

U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511-01), non essendo rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v.

Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01).

Non ricorrono, infine, le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tenuto conto delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di merito nella sentenza impugnata.

Non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" (cioè presa d'atto), la necessità di assoluzione (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01), discende, di necessità, la pronunzia dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 giugno 2020/ la Corte di appello di Caltanissetta, in riforma della pronuncia del locale Tribunale del 28 novembre 2019, ritenuta la continuazione tra il reato di cui al presente procedimento e quelli decisi con sentenza del G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta in data 7 settembre 2017, irrevocabile il 21 novembre 2017, ha rideterminatg, la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in quella di complessivi anni due, mesi sette di reclusione ed euro 5.150,00 di multa, per l'effetto revocando il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la suddetta sentenza del G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta del 7 settembre 2017, irrevocabile il 21 novembre 2017, nel resto confermando la decisione assunta dal giudice di primo grado, con cui l'imputato era stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - così diversamente riqualificata la fattispecie originariamente ascrittagli - per aver detenuto a fini di cessione circa 500 grammi di hashish, di cui grammi 92,229 (corrispondenti a 268 dosi medie giornaliere) effettivamente rinvenuti e sequestrati. Fatto accertato in Caltanissetta il 21 maggio 2012. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi di censura, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con il primo, il ricorrente ha dedotto erronea applicazione degli artt. 96, 369 e 369-bis cod. proc. pen., con consequenziale violazione del diritto di difesa. A dire dell'Infantino, infatti, sarebbero nulle le attività processuali compiute dopo l'avvenuta nomina del suo difensore in data 14 febbraio 2017, in quanto effettuata da una sedicente e non ben identificata sua convivente, e dunque in carenza di riscontro, anche per facta concludentia, del fatto che tale designazione fosse stata operata nel rispetto della volontà del ricorrente. Si tratterebbe, pertanto, di un'ipotesi di nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, lesiva dei diritti defensionali dell'imputato, non sanata dall'avvenuta partecipazione al giudizio da parte del difensore. Con la seconda doglianza è stata eccepita erronea applicazione degli artt.157 e 161 cod. proc. pen., con consequenziale nullità della notifica degli atti.L'eccepita illegittimità della disposta nomina del difensore comporterebbe, infatti, anche la conseguente nullità delle notifiche degli atti processuali effettuate presso lo studio di tale professionista. Con il terzo motivo( l'Infantino ha lamentato erronea applicazione dell'art.81 cod. pen., nella parte in cui gli aumenti per la continuazione sono stati applicati ritenendo più grave il reato oggetto del presente giudizio anziché quelli decisi nei procedimenti in questa sede riuniti - invece da considerarsi, sia in astratto che in concreto, quali ipotesi criminose più gravi -. Con l'ultima censura il ricorrente ha eccepito, infine, vizio di motivazione, lamentando l'assoluta assenza di rappresentazione dei motivi per cui la Corte di appello ha dedotto, ai fini della disposta continuazione tra reati, la maggiore gravità del delitto oggetto del presente giudizio. 3. La difesa ha depositato successive conclusioni, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che i motivi dedotti dal ricorrente non siano manifestamente infondati, per cui deve, conseguentemente, prendere atto dell'intervenuta prescrizione del reato, pronunciando nei suoi riguardi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Non manifestamente infondata, in particolare, appare l'ultima doglianza eccepita dall'Infantino in ricorso, con cui è stata lamentata carenza motivazionale in ordine alle ragioni per le quali il delitto oggetto del presente giudizio rappresenterebbe, ai fini della disposta continuazione, la fattispecie criminosa più grave rispetto ai reati giudicati con la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta in data 7 settembre 2017, irrevocabile il 21 novembre 2017. 2. La superiore valutazione fa ritenere ben radicato il grado di giudizio dinanzi a questa Corte di legittimità, inducendo alla conseguente declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. La commissione del delitto, infatti, risale al 21 maggio 2012, per cui il termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi, di cui al combinato disposto agli artt. 157 e 161 cod. pen., è ad oggi da ritenersi ampiamente decorso. el t-- e. E', poi, appena il caso di sottolineare come la maturata prescrizionej-enZia st"érflu_9- ogni possibile approfondimento nel merito. Ed infatti, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511-01), non essendo rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01). Non ricorrono, infine, le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tenuto conto delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di merito nella sentenza impugnata. Non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" (cioè presa d'atto), la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01), discende, di necessità, la pronunzia dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso i
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