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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 31531/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della Corte di appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa in data 26 ottobre 2021 dalla Corte di appello di Cagliari con la quale, a seguito di gravame interposto dallo stesso imputato avverso la sentenza emessa in data 29 aprile 2019 dal locale Tribunale, in parziale riforma di tale decisione, ritenuti i reati in contestazione unificati dal vincolo della continuazione con i reati oggetto della sentenza in data 17 maggio 2011 dello stesso Tribunale, è stata rideterminata la pena inflitta all'imputato, revocandosi la sospensione condizionale della pena concessagli con la sentenza della Corte di appello di Cagliari del 18/11/2010 e del Tribunale di Cagliari del 17/5/2011.

2. Con l'atto di ricorso a mezzo del difensore si deduce:

2.1. Con il primo motivo violazione dell'art. 168 cod. pen. in quanto la sospensione condizionale della pena concessa dalla Corte di appello di Cagliari è stata già revocata da parte di altro Giudice.

2.2. Con il secondo motivo, mancanza ed illogicità della motivazione in relazione alla dedotta esclusione della recidiva reiterata, in ordine alla quale non è stata motivata la ragione fondante.

3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse stante la già intervenuta revoca del beneficio in parola da parte della Corte di appello di Cagliari con sentenza del 19/9/2016 (v. allegato al ricorso).

3. Il secondo motivo è inammissibile in quanto involge questione di fatto correlata alle ragioni della recidiva non dedotta in appello, limitatosi a chiedere la esclusione della recidiva per il riconoscimento della continuazione tra i reati per i quali si è proceduto e quelli di resistenza e lesioni oggetto della sentenza del 17/5/2011.

A quanto dedotto la Corte ha puntualmente risposto richiamando l'orientamento secondo il quale il riconoscimento della continuazione non esclude la recidiva.4.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanan del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somam che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della Corte di appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa in data 26 ottobre 2021 dalla Corte di appello di Cagliari con la quale, a seguito di gravame interposto dallo stesso imputato avverso la sentenza emessa in data 29 aprile 2019 dal locale Tribunale, in parziale riforma di tale decisione, ritenuti i reati in contestazione unificati dal vincolo della continuazione con i reati oggetto della sentenza in data 17 maggio 2011 dello stesso Tribunale, è stata rideterminata la pena inflitta all'imputato, revocandosi la sospensione condizionale della pena concessagli con la sentenza della Corte di appello di Cagliari del 18/11/2010 e del Tribunale di Cagliari del 17/5/2011. 2. Con l'atto di ricorso a mezzo del difensore si deduce: 2.1. Con il primo motivo violazione dell'art. 168 cod. pen. in quanto la sospensione condizionale della pena concessa dalla Corte di appello di Cagliari è stata già revocata da parte di altro Giudice. 2.2. Con il secondo motivo, mancanza ed illogicità della motivazione in relazione alla dedotta esclusione della recidiva reiterata, in ordine alla quale non è stata motivata la ragione fondante. 3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse stante la già intervenuta revoca del beneficio in parola da parte della Corte di appello di Cagliari con sentenza del 19/9/2016 (v. allegato al ricorso). 3. Il secondo motivo è inammissibile in quanto involge questione di fatto correlata alle ragioni della recidiva non dedotta in appello, limitatosi a chiedere la esclusione della recidiva per il riconoscimento della continuazione tra i reati per i quali si è proceduto e quelli di resistenza e lesioni oggetto della sentenza del 17/5/2011. A quanto dedotto la Corte ha puntualmente risposto richiamando l'orientamento secondo il quale il riconoscimento della continuazione non esclude la recidiva.4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanan del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somam che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a
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