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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13471/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;letti i ricorsi autonomamente proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto per un verso ( con il secondo motivi del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e con il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA]) si contesta il giudizio di responsabilità e la corretta configurazione ex art 391 ter data alle condotte in contestazione mentre per altro verso si contrasta la valutazione resa a sostegno della recidiva applicata a [OSCURATO:PERSONA] e la misura della pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] ( con gli altri motivi dei due ricorsi), il tutto prospettando profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche, così da rendere le relative valutazioni di merito non censurabili in questa sede rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i P.Q.M/444,-zi, e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;letti i ricorsi autonomamente proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto per un verso ( con il secondo motivi del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e con il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA]) si contesta il giudizio di responsabilità e la corretta configurazione ex art 391 ter data alle condotte in contestazione mentre per altro verso si contrasta la valutazione resa a sostegno della recidiva applicata a [OSCURATO:PERSONA] e la misura della pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] ( con gli altri motivi dei due ricorsi), il tutto prospettando profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche, così da rendere le relative valutazioni di merito non censurabili in questa sede rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i P.Q.M/444,-zi, e
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