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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2026

Cassazione n. 09474/2026

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato chel'unico motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la dichiarazione di inammissibilità dell'appello per tardività dell’impugnazione, è insuperabilmente generico, in assenza di confronto con la motivazione del giudice di secondo grado, e manifestamente infondato in punto di diritto; che, nella specie, i giudici dell’appello hanno correttamente esplicitato le ragioni della tardività dell'atto di impugnazione (cfr., in particolare, pag. 1, ove si evidenzia che la sentenza è stata emessa in presenza dell’imputato in data 12 dicembre 2024); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 03/03/2026 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato chel'unico motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la dichiarazione di inammissibilità dell'appello per tardività dell’impugnazione, è insuperabilmente generico, in assenza di confronto con la motivazione del giudice di secondo grado, e manifestamente infondato in punto di diritto; che, nella specie, i giudici dell’appello hanno correttamente esplicitato le ragioni della tardività dell'atto di impugnazione (cfr., in particolare, pag. 1, ove si evidenzia che la sentenza è stata emessa in presenza dell’imputato in data 12 dicembre 2024); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 03/03/2026 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 09474/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris