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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 ottobre 2024

Cassazione n. 33618/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25514/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 1204/2024depositata il 28/10/2024 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza n. 1204/2024, depositata il 28.10.2024, sul reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 18/2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarativa del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 147 della legge fallimentare, in estensione al fallimento della “Autotrasporti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].” e di [OSCURATO:PERSONA], già dichiarato con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 3/2018, ha dichiarato l’estinzione del giudizio di reclamo.

Il giudice del reclamo ha evidenziato che, sul rilievo che il creditore istante, sig. [OSCURATO:PERSONA], che aveva instaurato la procedura che aveva condotto al fallimento della “Autotrasporti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].” e di [OSCURATO:PERSONA], fosse litisconsorte necessario nel giudizio di reclamo avverso la sentenza che aveva dichiarato il fallimento in estensione di Vicenzo e [OSCURATO:PERSONA], aveva onerato entrambi i reclamanti di provvedere entro un termine perentorio all’integrazione del contraddittorio nei confronti del predetto creditore.

Tuttavia, entrambi i signori Mercuri avevano notificato gli atti del reclamo, a mezzo posta elettronica certificata, all’avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratore domiciliatario del [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della procedura fallimentare a carico della società.

Più precisamente, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] aveva notificato il reclamo e gli atti successivi al procuratore costituito del [OSCURATO:PERSONA] nella procedura del fallimento dichiarato a carico della società “Autotrasporti di [OSCURATO:PERSONA] c. s.a.s.”; mentre il difensore di [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto superfluo l’adempimento, avendo già provveduto, in precedenza ed autonomamente, a notificare al suddetto avvocato del [OSCURATO:PERSONA] il reclamo ed il decreto di fissazione di udienza.

La Corte d’Appello ha ritenuto non ottemperato l’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del creditore [OSCURATO:PERSONA], giacché la notifica eseguita presso il difensore domiciliatario di altro giudizio non poteva considerarsi valida ai fini che interessano, avendo la giurisprudenza ribadito, più volte, che i fallimenti delle società e dei soci illimitatamente responsabili costituiscono, ad onta della unicità della sentenza dichiarativa di fallimento e dell’unicità degli organi, entità giuridiche diverse, centri diversificati di imputazione giuridica degli effetti della dichiarazione di fallimento, atteso che gli artt. 147 e 148 della legge fallimentare impongono una distinzione tra i patrimoni della società e quelli dei soci illimitatamente responsabili, tra gli stati passivi e le masse che siano da riferire all’una o agli altri.

Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Alfredo e [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi.

Il fallimento della “Autotrasporti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].” e di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito in giudizio con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 c.p.c., 147, 148, 15 E 18 L.F.

Espongono i ricorrenti che ove si ritenga che nella procedura di estensione del fallimento l’interesse di tutti i creditori sia ampiamente tutelato dall’iniziativa del curatore fallimentare, non può poi affermarsi che tale principio non valga anche nella fase di reclamo.

È questa la conclusione che, del resto, ha raggiunto la Corte di Cassazione nella sentenza n. 17546/2024, la quale, secondo la Corte d’Appello sarebbe isolata, mache, in realtà, è stata il frutto di una revisione critica della materia.

Ne consegue che la Corte d’Appello ha erroneamente ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti del creditore istante [OSCURATO:PERSONA].

2. Il motivo è fondato.

Va osservato che, come correttamente dedotto dai ricorrenti, questa Corte, con la sopra citata sentenza n. 17546/2024, pronunciata all’esito di un’udienza pubblica, ha rimeditato con argomentazioni ampie, articolate e pienamente condivisibili, il proprio orientamento, giungendo alla conclusione che il creditore istante della società dichiarata fallita in prima istanza non è mai litisconsorte necessario nel successivo procedimento per la declaratoria del fallimento in estensione, e ciò sia nella fase di primo grado chein sede di reclamo.

Ne consegue che, erroneamente, il giudice d’appello ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - creditore istante nella procedura sfociata nella declaratoria di fallimento della “Autotrasporti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].” e di [OSCURATO:PERSONA] –e ha dichiarato l’estinzione del procedimento di reclamo dopo aver verificato che il contraddittorio non era stato regolarmente instaurato nei confronti del predetto creditore istante.

3. Con il secondo motivo è’ stata dedotta la violazione degli artt. 148 L. F., 83 e 170 c.p.c..

Espongono i ricorrenti che “l’unitarietà del contesto processuale di cui il reclamo costituisce sviluppo eventuale, considerato che il creditore istante è ritenuto parte necessaria proprio e solo in virtù di quella sua iniziativa processuale -l’istanza di fallimento per l’appunto- attuata con il ministero e l’assistenza del suo difensore, non può seriamente negarsi validità alla notifica, effettuata dai reclamanti, al difensore costituito del sig. [OSCURATO:PERSONA]”.

4. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 c.p.c., 147, 148, 15 e 18 L.F.

E’ richiesto, in via assolutamente gradata, che, ove siano rigettati i primi due motivi di ricorso e, in particolare, ove l’adita Corte ritenga di affermare la sussistenza del litisconsorzio necessario del creditore istante nel giudizio di reclamo, sulla stessa motivazione sia fondato il riconoscimento del litisconsorzio anche nel primigenio procedimento di estensione con conseguente cassazione della statuizione di rigetto dell’eccezione di nullità della sentenza e rinvio al giudice di secondo grado per quanto di sua competenza.

5. Il secondo ed il terzo motivo sono assorbiti per effetto dell’accoglimento del primo.

La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M Accoglie il primo motivo, assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25514/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 1204/2024depositata il 28/10/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza n. 1204/2024, depositata il 28.10.2024, sul reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 18/2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarativa del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 147 della legge fallimentare, in estensione al fallimento della “Autotrasporti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].” e di [OSCURATO:PERSONA], già dichiarato con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 3/2018, ha dichiarato l’estinzione del giudizio di reclamo. Il giudice del reclamo ha evidenziato che, sul rilievo che il creditore istante, sig. [OSCURATO:PERSONA], che aveva instaurato la procedura che aveva condotto al fallimento della “Autotrasporti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].” e di [OSCURATO:PERSONA], fosse litisconsorte necessario nel giudizio di reclamo avverso la sentenza che aveva dichiarato il fallimento in estensione di Vicenzo e [OSCURATO:PERSONA], aveva onerato entrambi i reclamanti di provvedere entro un termine perentorio all’integrazione del contraddittorio nei confronti del predetto creditore. Tuttavia, entrambi i signori Mercuri avevano notificato gli atti del reclamo, a mezzo posta elettronica certificata, all’avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratore domiciliatario del [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della procedura fallimentare a carico della società. Più precisamente, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] aveva notificato il reclamo e gli atti successivi al procuratore costituito del [OSCURATO:PERSONA] nella procedura del fallimento dichiarato a carico della società “Autotrasporti di [OSCURATO:PERSONA] c. s.a.s.”; mentre il difensore di [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto superfluo l’adempimento, avendo già provveduto, in precedenza ed autonomamente, a notificare al suddetto avvocato del [OSCURATO:PERSONA] il reclamo ed il decreto di fissazione di udienza. La Corte d’Appello ha ritenuto non ottemperato l’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del creditore [OSCURATO:PERSONA], giacché la notifica eseguita presso il difensore domiciliatario di altro giudizio non poteva considerarsi valida ai fini che interessano, avendo la giurisprudenza ribadito, più volte, che i fallimenti delle società e dei soci illimitatamente responsabili costituiscono, ad onta della unicità della sentenza dichiarativa di fallimento e dell’unicità degli organi, entità giuridiche diverse, centri diversificati di imputazione giuridica degli effetti della dichiarazione di fallimento, atteso che gli artt. 147 e 148 della legge fallimentare impongono una distinzione tra i patrimoni della società e quelli dei soci illimitatamente responsabili, tra gli stati passivi e le masse che siano da riferire all’una o agli altri. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Alfredo e [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi. Il fallimento della “Autotrasporti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].” e di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito in giudizio con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 c.p.c., 147, 148, 15 E 18 L.F. Espongono i ricorrenti che ove si ritenga che nella procedura di estensione del fallimento l’interesse di tutti i creditori sia ampiamente tutelato dall’iniziativa del curatore fallimentare, non può poi affermarsi che tale principio non valga anche nella fase di reclamo. È questa la conclusione che, del resto, ha raggiunto la Corte di Cassazione nella sentenza n. 17546/2024, la quale, secondo la Corte d’Appello sarebbe isolata, mache, in realtà, è stata il frutto di una revisione critica della materia. Ne consegue che la Corte d’Appello ha erroneamente ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti del creditore istante [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il motivo è fondato. Va osservato che, come correttamente dedotto dai ricorrenti, questa Corte, con la sopra citata sentenza n. 17546/2024, pronunciata all’esito di un’udienza pubblica, ha rimeditato con argomentazioni ampie, articolate e pienamente condivisibili, il proprio orientamento, giungendo alla conclusione che il creditore istante della società dichiarata fallita in prima istanza non è mai litisconsorte necessario nel successivo procedimento per la declaratoria del fallimento in estensione, e ciò sia nella fase di primo grado chein sede di reclamo. Ne consegue che, erroneamente, il giudice d’appello ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - creditore istante nella procedura sfociata nella declaratoria di fallimento della “Autotrasporti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].” e di [OSCURATO:PERSONA] –e ha dichiarato l’estinzione del procedimento di reclamo dopo aver verificato che il contraddittorio non era stato regolarmente instaurato nei confronti del predetto creditore istante. 3. Con il secondo motivo è’ stata dedotta la violazione degli artt. 148 L. F., 83 e 170 c.p.c.. Espongono i ricorrenti che “l’unitarietà del contesto processuale di cui il reclamo costituisce sviluppo eventuale, considerato che il creditore istante è ritenuto parte necessaria proprio e solo in virtù di quella sua iniziativa processuale -l’istanza di fallimento per l’appunto- attuata con il ministero e l’assistenza del suo difensore, non può seriamente negarsi validità alla notifica, effettuata dai reclamanti, al difensore costituito del sig. [OSCURATO:PERSONA]”. 4. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 c.p.c., 147, 148, 15 e 18 L.F. E’ richiesto, in via assolutamente gradata, che, ove siano rigettati i primi due motivi di ricorso e, in particolare, ove l’adita Corte ritenga di affermare la sussistenza del litisconsorzio necessario del creditore istante nel giudizio di reclamo, sulla stessa motivazione sia fondato il riconoscimento del litisconsorzio anche nel primigenio procedimento di estensione con conseguente cassazione della statuizione di rigetto dell’eccezione di nullità della sentenza e rinvio al giudice di secondo grado per quanto di sua competenza. 5. Il secondo ed il terzo motivo sono assorbiti per effetto dell’accoglimento del primo. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M Accoglie il primo motivo, assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizio
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