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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 35137/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16929/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) agente della riscossione per la provincia di Agrigento, in persona del Direttore, elettivamente domiciliata in Roma via Tusculana 1178 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Agrigento -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] nato il 27 luglio 1961 a Villarosa (EN) elettivamente domiciliato in Roma via [OSCURATO:PERSONA] 15 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Siracusa ~ con troricorrente - avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA f7LA Sr55à .1)1*-} della SICILIA; depositata il 10/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Cons.

Rel. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'ottemperanza di una sentenza della CTP di Agrigento del 1 settembre 2014.

La crp adita ha rilevato che dalla sentenza, ritualmente prodotta e passata in giudicato, si desume che si tratta di intimazioni di pagamento annullate e che ciò travolge anche le relative cartelle; osserva che poiché il giudicato copre il dedotto e deducibile la pronuncia di accoglimento passata in giudicato comporta non solo il venire meno della ingiunzione ma anche delle cartelle e iscrizioni a ruolo.

La [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto ordinato a [OSCURATO:PERSONA] di eseguire la formalità di cancellazione nonché la restituzione delle somme già pagate. • Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a un motivo.

Il contribuente si è costituito con controricorso.

La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata del 15 luglio 2021.

Il controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con l'unico motivo del ricorso si lamenta l'error in procedendo ai sensi dell'ad 360 n. 4 c.p.c. per inosservanza e violazione dell'ad 70 del D.Igs. 546/1992 16929/2017 RG 2 La parte deduce che la CTR avrebbe dovuto pronunciarsi solo sugli atti di intimazione di pagamento annullati e non anche sulle cartelle presupposte e che nel giudizio di ottemperanza non è consentito alle parti richiedere un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire.

Il motivo è infondato.

La CTR si è attenuta al consolidato principio secondo il quale il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione, così avendosi il giudicato implicito (Cass. 5486/2019).

La CTR ha correttamente richiamato il principio ed ha quindi interpretato l'estensione della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l'esecuzione, rilevando che in questo caso dall' accoglimento del ricorso discende non solo l'annullamento delle intimazioni, ma anche di quanto costituisce la premessa necessaria delle stesse e cioè le relative cartelle ed iscrizioni a ruolo, dovendosi quindi ripristinare la situazione antecedente gli avvisi di intimazione.

La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è infatti assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, e il contribuente ben può impugnare anche solo l'atto consequenziale notificatogli, facendo valere 16929/2017 RG 3 hif\ il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto (Cass. 1144/2018).

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ne ha fatto richiesta in memoria.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.200,00, per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili oltre alle spese forfettarie ed agli accessori di legge, spese distratte in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Roma camera di consiglio da remoto del 15 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16929/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) agente della riscossione per la provincia di Agrigento, in persona del Direttore, elettivamente domiciliata in Roma via Tusculana 1178 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Agrigento -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] nato il 27 luglio 1961 a Villarosa (EN) elettivamente domiciliato in Roma via [OSCURATO:PERSONA] 15 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Siracusa ~ con troricorrente - avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA f7LA Sr55à .1)1*-} della SICILIA; depositata il 10/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Cons. Rel. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'ottemperanza di una sentenza della CTP di Agrigento del 1 settembre 2014. La crp adita ha rilevato che dalla sentenza, ritualmente prodotta e passata in giudicato, si desume che si tratta di intimazioni di pagamento annullate e che ciò travolge anche le relative cartelle; osserva che poiché il giudicato copre il dedotto e deducibile la pronuncia di accoglimento passata in giudicato comporta non solo il venire meno della ingiunzione ma anche delle cartelle e iscrizioni a ruolo. La [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto ordinato a [OSCURATO:PERSONA] di eseguire la formalità di cancellazione nonché la restituzione delle somme già pagate. • Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a un motivo. Il contribuente si è costituito con controricorso. La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata del 15 luglio 2021. Il controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con l'unico motivo del ricorso si lamenta l'error in procedendo ai sensi dell'ad 360 n. 4 c.p.c. per inosservanza e violazione dell'ad 70 del D.Igs. 546/1992 16929/2017 RG 2 La parte deduce che la CTR avrebbe dovuto pronunciarsi solo sugli atti di intimazione di pagamento annullati e non anche sulle cartelle presupposte e che nel giudizio di ottemperanza non è consentito alle parti richiedere un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire. Il motivo è infondato. La CTR si è attenuta al consolidato principio secondo il quale il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione, così avendosi il giudicato implicito (Cass. 5486/2019). La CTR ha correttamente richiamato il principio ed ha quindi interpretato l'estensione della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l'esecuzione, rilevando che in questo caso dall' accoglimento del ricorso discende non solo l'annullamento delle intimazioni, ma anche di quanto costituisce la premessa necessaria delle stesse e cioè le relative cartelle ed iscrizioni a ruolo, dovendosi quindi ripristinare la situazione antecedente gli avvisi di intimazione. La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è infatti assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, e il contribuente ben può impugnare anche solo l'atto consequenziale notificatogli, facendo valere 16929/2017 RG 3 hif\ il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto (Cass. 1144/2018). Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ne ha fatto richiesta in memoria. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.200,00, per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili oltre alle spese forfettarie ed agli accessori di legge, spese distratte in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Roma camera di consiglio da remoto del 15 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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