CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 24240/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'8 gennaio 2021 emessa dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi due di reclusione ed euro 100,00 di multa per il reato di cui all'art. 388, comma quarto, cod. pen. Secondo la concorde ricostruzione dei Giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].", ha sottratto beni per un valore di euro 20.000,00, consistenti in cinquecento abiti di proprietà della predetta società, di cui aveva la custodia in quanto sottoposti a pignoramento. 2.Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla erronea qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 388, comma quarto, cod. pen. anziché ai sensi del quinto comma della medesima disposizione incriminatrice. Con il secondo motivo deduce il vizio di carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, nonché di travisamento dell'a prova, avendo entrambe le sentenze omesso di considerare che nel verbale di interrogatorio del 28 marzo 2018 l'imputata ha ammesso di avere spostato presso la sua abitazione i beni pignorati a seguito dello sfratto, su istanza del medesimo creditore, dall'immobile ove erano custoditi. In contrasto con tale dichiarazione dell'imputata, la sentenza impugnata ha, invece, affermato che la stessa non indicò mai il luogo di custodia dei beni pignorati, circostanza che è stata valorizzata anche ai fini del diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati, generici e meramente confutativi. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Rileva il Collegio che la motivazione della sentenza ha ricostruito la condotta ascritta alla ricorrente in termini coerenti con la condotta contestata nel capo di imputazione, avendo affermato la responsabilità dell'imputata per la sottrazione dei beni sottoposti a pignoramento. Deve, dunque, ritenersi che il riferimento al comma quarto dell'art. 388 cod. pen., anziché al comma quinto, sia frutto di un mero errore materiale che non inficia la correlazione tra il fatto contestato e la motivazione della sentenza.3. Anche il secondo motivo non supera i vaglio di ammissibilità. La ricorrente, infatti, omettendo il dovuto confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata, deduce genericamente e cumulal:ivamente i vizi di carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione e, soprattutto, il travisamento per omessa valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputata. Ebbene, rileva, preliminarmente il Collegio che il c.d. vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato (Sez. 5 , n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Ciò premesso, nella fattispecie in esame, la sentenza impugnata non solo ha ricostruito con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici la condotta ascritta all'imputata, ma ha anche valutato le dichiarazioni rese dalla Balsamo - ribadite anche dinanzi al Giudice dell'esecuzione - escludendone, tuttavia) la rilevanza sul giudizio di colpevolezza dell'imputata. E' stata, infatti, reputata determinante, rispetto a quanto affermato dalla Balsamo, la circostanza che il'imputata non ha mai provveduto alla restituzione dei beni tanto che la stessa procedura esecutiva è stata dichiarata estinta per sottrazione del compendio pignorato. 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ric:orrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la ricorrente va condannata al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso I'll m