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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16183/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udfo il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cpre ha concluso chiedendo L L‹.i 4„. c„,-1) udito il di nsore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Taranto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha concesso alla predetta il beneficio di cui all'art. 175 cod. pen. e rideterminato la durata delle pene accessorie fallimentari in misura pari a quella della pena principale, confermando nel resto il provvedimento impugnato.

All'imputata, in qualità di amministratore unico dal 24 settembre 2001 al 19 luglio 2005 della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Taranto con sentenza del 23 giugno 2006, è ascritto - in concorso con [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della fallita dal 20 luglio al 10 ottobre 2005 - il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui ai capo B dell'imputazione.

Il giudice di primo grado, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante del danno di particolare gravità, condannava l'imputata, in ordine al reato indicato, alla pena, condizionalmente sospesa, di anni due di reclusione.

2. Avverso la predetta sentenza, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione l'imputata, articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 223 I, in relazione all'art. 216 c. 1, n. 1,

I. fall., lamentando la carenza dell' elementi oggettivo e soggettivo del reato.

Rileva anzitutto l'insussistenza della condotta distrattiva oggetto di imputazione, avendo l'istruttoria dibattimentale dimostrato che gli importi contestati sono stati corrisposti in favore dell'imputata e del marito, [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle attività dagli stessi svolte in favore della società come soci/lavoratori o amministratori, a seconda dei periodi, non potendosi ritenere detta corresponsione in contrasto con le funzionalità dell'impresa, che senza la loro opera non avrebbe potuto né avviare, né proseguire la sua attività.

A tal proposito, l'assenza di buste paga o documenti contrattuali, sintomatica della percezione "in nero" dei compensi, costituisce un fatto pregiudizievole più per gli imputati e che per la società, che in tal modo ha potuto svolgere la sua attività avvalendosi dell'opera dei due soci, risparmiando importi che avrebbe dovuto, invece, versare in favore di questi ultimi in caso di rapporto di lavoro e/o di amministrazione regolarmente dichiarato.

Quanto all'assenza di una delibera assembleare circa la determinazione dei compensi degli amministratori, trattasi, per la difesa, di una circostanza di carattere meramente formale, in una situazione in cui la compagine sociale è interamente costituita dai due soli soci a cui le condotte distrattive vengono contestate.

Riguardo l'adeguatezza dei compensi, si osserva che gli importi ritenuti congrui dal Tribunale e dalla Corte di Appello non tengono conto, rispettivamente, dei contributi e del fatto che il Natuzzi aveva ricoperto per quattro anni la posizione di socio lavoratore, nonché ricoperto la carica di amministratore. 2.2.Quanto all'elemento psicologico, col secondo motivo, lamenta l'assoluta carenza di motivazione, mancando qualsiasi accertamento relativo alla rappresentazione, in capo all'agente, della portata lesiva della propria condotta nei confronti dei creditori e della concreta possibilità di dissesto.

2.2. Con il terzo motivo si contesta l'applicazione al caso di specie dell'aggravante del danno di particolare gravità, rilevando, rispettivamente, la violazione del divieto di analogia in malam partem, essendo la stessa limitata, per espressa previsione dell'art. 219 c.1

I. fall., ai fatti di cui agli artt. 216, 217 e 218

I. fall. e non estensibile alle ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria ex art. 223

I. fall. per le quali è intervenuta sentenza di condanna nel caso di specie; si lamenta altresì il vizio di motivazione sul punto.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo è innanzitutto aspecifico.

Osserva la Corte territoriale riguardo alla presunta destinazione di una parte delle somme al pagamento di stipendi ai soci lavoratori come i medesimi appellanti, con loro gravame, avessero evidenziato che gli esborsi sarebbero stati effettivamente utilizzati per tali pagamenti, seppure in assenza di giustificativi contabili, sicché essi, non erano a loro stesso dire, realmente quantificabili.

Si parla - precisa la Corte territoriale - nell'atto di appello di un'indennità per il lavoro asseritamente svolto dai prevenuti in un'azienda che aveva un fatturato di euro 2.283.111, tuttavia nulla si dice non solo (e non tanto) sulla mancanza di buste paga dei soci-lavoratori e di delibere assembleari di determinazione degli stipendi, ma anche, soprattutto, sulla reale documentazione che le somme siano state destinate allo scopo indicato.

E' altresì significativo, aggiunge la Corte di appello, che nell'atto di gravame si assuma che i soci, preso atto della situazione fallimentare della società, avessero cercato di mettere in atto tutta una serie di azioni volte proprio a preservare quel 'minimo' di patrimonio che era rimasto nella società, evidentemente non certo a favore dei creditori della società medesima.

Tuttavia, si osserva nella pronuncia impugnata, essendo stati amministratori della società fallita la Santoro e il Natuzzi nei periodi indicati ovvero la prima per circa tre anni e 10 mesi e il secondo per soli tre mesi scarsi, anche a dare per buona la cifra massima indicata dalla Santoro come dovuta e prelevata negli anni (euro 1500 mensili), la stessa sarebbe stata legittimata a percepire euro 69.000 e il Natuzzi avrebbe avuto diritto a ricevere euro 4.500, per un totale di euro 73.500 (non certo euro 96.000 indicati nell'appello), men che meno quelli che risultano contabilizzati ovvero euro 109.600 per il Natuzzi ed euro 105.500 per la Santoro per complessivi euro 215.100 (peraltro con importi quasi uguali tra i due a fronte di cariche dalle durate grandemente difformi tra loro).

In definitiva ritiene la Corte territoriale che le affermazioni contenute nel gravame risultano oltre che palesemente infondate in diritto, assolutamente inconsistenti in fatto, talvolta contraddittorie tra loro, talaltra persino confermative dell'assunto accusatorio.

Quanto alle spettanze quali amministratori, pure addotte a giustificazione dei prelievi ingiustificati, la Corte territoriale, nel richiamare l'orientamento nettamente prevalente di questa Corte, secondo cui gli esborsi a titolo di pagamento di competenze, in assenza di delibera assembleare che stabilisca la misura degli stessi, integrano il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione laddove la loro congruità non sia fondata su dati ed elementi di confronto che ne consentano un'adeguata ed oggettiva valutazione e di ritenere quindi congrua la somma versata, e non frutto di mero arbitrio dell'amministratore.

È da aggiungere, precisa la Corte territoriale, che anche laddove si volesse considerare l'opposto orientamento secondo il quale risponde del reato di bancarotta preferenziale e non di bancarotta fraudolenta per distrazione il liquidatore/amministratore di una società che disponga in proprio favore il pagamento del compenso proporzionato alla quantità e qualità dell'attività prestata, ma in assenza di una delibera societaria, tale qualificazione giuridica presupporrebbe pur sempre che il ricorrente fornisca indicazione di dati ed elementi di confronto che consentano un'adeguata valutazione dell'attività effettuata quali, ad esempio, gli impegni orari osservati, gli emolumenti riconosciuti a precedenti amministratori o quelli di società del medesimo settore, i risultati raggiunti, laddove nella specie nessuno degli elementi detti risulta neanche addotto, men che meno dimostrato.

Indi, conclude la Corte territoriale che anche a ritenere che le somme apprese fossero solo quelle indicate con l'appello, le stesse sarebbero in ogni caso del tutto prive di qualsivoglia giustificazione: il che comunque basterebbe alla conferma della condanna alla pena già irrogata al minimo edittale in primo grado (è il caso di precisare al riguardo che i prelievi ingiustificati contestati in imputazione per complessivi euro 384.964 e rideterminati, nella pronuncia di primo grado, in euro 324.300, inerivano non solo alle somme ricondotte agli asseriti emolumenti, qui oggetto di contestazione, ma anche ad ulteriori somme che si assumono prelevate per presunti, rimasti indimostrati, costi per carburante e per il pagamento di fitti anch'essi rimasti privi di supporti giustificativi).

E' evidente che, a fronte di tale congrua ricostruzione, la giustificazione che si introduce in ricorso - in cui si vira sulla natura degli esborsi a titolo di compensi/indennità ai soci che, di là della loro carica di amministratori, avrebbero prestato attività lavorativa in favore della società (e ciò senza neppure indicarsi i parametri di quantificazione delle somme erogate a tale titolo e affidandosi in ogni caso l'assunto dello svolgimento dell'attività lavorativa a mera prospettazione presuntiva di tipo prettamente congetturale) - che fa leva sulla convenienza della erogazione a nero degli emolumenti che avrebbe fatto risparmiare alla società il versamento dei contributi previdenziali, appare del tutto inconferente e priva di efficacia disarticolante; tale giustificazione, infatti, non dà comunque conto della congruità delle somme versate (e ciò senza considerare che, a rigore, a una siffatta affermazione conseguirebbe, comunque, il riconoscimento implicito del debito verso l'Erario).

Il motivo in scrutinio è, inoltre, manifestamente infondato.

Esso non tiene in alcun conto i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità - già ampiamente richiamati nella pronuncia di appello - in ordine alla necessità di previsione statutaria ed effettiva e congrua delibera assembleare per giustificare i prelievi asseritamente definiti quali "indennità" corrisposte, a nero, ai soci lavoratori nel corso degli anni. 2.In ordine al secondo e terzo motivo relativi, rispettivamente all'elemento sogeettivo e all'aggravante, deve rilevarsene la novità ai sensi dell'art. 606, comma 3, ult. parte, c.p.p..

Ed invero, in sede di appello, premessa la riconducibilità dell'ipotesi contestata, al più, alla bancarotta fraudolenta preferenziale, la contestazione dell'elemento soggettivo si incentrava unicamente sul dolo specifico che si assumeva insussistente difettando la volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione dell'eventualità di un danno per gli altri, sicchè la corte territoriale non era tenuta a pronunciarsi specificamente in ordine alla sussistenza del dolo, generico, relativo alla bancarotta distrattiva.

In disparte ogni considerazione circa il mancato confronto con le persuasive argomentazioni esplicitate nella giurisprudenza di legittimità (ad esempio da Cass., Sez. 5, Sentenza n. 24216 del 24/02/2021 - dep. 21/06/2021, Rv. 281578) in riferimento all'applicabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, di cui all'art. 219 comma 1 I.f., anche ai fatti di bancarotta societaria, considerato il rinvio operato dalla suddetta norma a tutte le fattispecie di bancarotta di cui agli artt. 216 (oltre che agli artt. 217 e 218) ed il richiamo integrale dell'art. 223, comma 2, legge fall. alle pene previste dall'art. 216 legge fa Il..

4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14/2/2022.

Il Con9Oliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udfo il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cpre ha concluso chiedendo L L‹.i 4„. c„,-1) udito il di nsore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Taranto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha concesso alla predetta il beneficio di cui all'art. 175 cod. pen. e rideterminato la durata delle pene accessorie fallimentari in misura pari a quella della pena principale, confermando nel resto il provvedimento impugnato. All'imputata, in qualità di amministratore unico dal 24 settembre 2001 al 19 luglio 2005 della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Taranto con sentenza del 23 giugno 2006, è ascritto - in concorso con [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della fallita dal 20 luglio al 10 ottobre 2005 - il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui ai capo B dell'imputazione. Il giudice di primo grado, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante del danno di particolare gravità, condannava l'imputata, in ordine al reato indicato, alla pena, condizionalmente sospesa, di anni due di reclusione. 2. Avverso la predetta sentenza, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione l'imputata, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 223 I, in relazione all'art. 216 c. 1, n. 1, I. fall., lamentando la carenza dell' elementi oggettivo e soggettivo del reato. Rileva anzitutto l'insussistenza della condotta distrattiva oggetto di imputazione, avendo l'istruttoria dibattimentale dimostrato che gli importi contestati sono stati corrisposti in favore dell'imputata e del marito, [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle attività dagli stessi svolte in favore della società come soci/lavoratori o amministratori, a seconda dei periodi, non potendosi ritenere detta corresponsione in contrasto con le funzionalità dell'impresa, che senza la loro opera non avrebbe potuto né avviare, né proseguire la sua attività. A tal proposito, l'assenza di buste paga o documenti contrattuali, sintomatica della percezione "in nero" dei compensi, costituisce un fatto pregiudizievole più per gli imputati e che per la società, che in tal modo ha potuto svolgere la sua attività avvalendosi dell'opera dei due soci, risparmiando importi che avrebbe dovuto, invece, versare in favore di questi ultimi in caso di rapporto di lavoro e/o di amministrazione regolarmente dichiarato. Quanto all'assenza di una delibera assembleare circa la determinazione dei compensi degli amministratori, trattasi, per la difesa, di una circostanza di carattere meramente formale, in una situazione in cui la compagine sociale è interamente costituita dai due soli soci a cui le condotte distrattive vengono contestate. Riguardo l'adeguatezza dei compensi, si osserva che gli importi ritenuti congrui dal Tribunale e dalla Corte di Appello non tengono conto, rispettivamente, dei contributi e del fatto che il Natuzzi aveva ricoperto per quattro anni la posizione di socio lavoratore, nonché ricoperto la carica di amministratore. 2.2.Quanto all'elemento psicologico, col secondo motivo, lamenta l'assoluta carenza di motivazione, mancando qualsiasi accertamento relativo alla rappresentazione, in capo all'agente, della portata lesiva della propria condotta nei confronti dei creditori e della concreta possibilità di dissesto. 2.2. Con il terzo motivo si contesta l'applicazione al caso di specie dell'aggravante del danno di particolare gravità, rilevando, rispettivamente, la violazione del divieto di analogia in malam partem, essendo la stessa limitata, per espressa previsione dell'art. 219 c.1 I. fall., ai fatti di cui agli artt. 216, 217 e 218 I. fall. e non estensibile alle ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria ex art. 223 I. fall. per le quali è intervenuta sentenza di condanna nel caso di specie; si lamenta altresì il vizio di motivazione sul punto. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo è innanzitutto aspecifico. Osserva la Corte territoriale riguardo alla presunta destinazione di una parte delle somme al pagamento di stipendi ai soci lavoratori come i medesimi appellanti, con loro gravame, avessero evidenziato che gli esborsi sarebbero stati effettivamente utilizzati per tali pagamenti, seppure in assenza di giustificativi contabili, sicché essi, non erano a loro stesso dire, realmente quantificabili. Si parla - precisa la Corte territoriale - nell'atto di appello di un'indennità per il lavoro asseritamente svolto dai prevenuti in un'azienda che aveva un fatturato di euro 2.283.111, tuttavia nulla si dice non solo (e non tanto) sulla mancanza di buste paga dei soci-lavoratori e di delibere assembleari di determinazione degli stipendi, ma anche, soprattutto, sulla reale documentazione che le somme siano state destinate allo scopo indicato. E' altresì significativo, aggiunge la Corte di appello, che nell'atto di gravame si assuma che i soci, preso atto della situazione fallimentare della società, avessero cercato di mettere in atto tutta una serie di azioni volte proprio a preservare quel 'minimo' di patrimonio che era rimasto nella società, evidentemente non certo a favore dei creditori della società medesima. Tuttavia, si osserva nella pronuncia impugnata, essendo stati amministratori della società fallita la Santoro e il Natuzzi nei periodi indicati ovvero la prima per circa tre anni e 10 mesi e il secondo per soli tre mesi scarsi, anche a dare per buona la cifra massima indicata dalla Santoro come dovuta e prelevata negli anni (euro 1500 mensili), la stessa sarebbe stata legittimata a percepire euro 69.000 e il Natuzzi avrebbe avuto diritto a ricevere euro 4.500, per un totale di euro 73.500 (non certo euro 96.000 indicati nell'appello), men che meno quelli che risultano contabilizzati ovvero euro 109.600 per il Natuzzi ed euro 105.500 per la Santoro per complessivi euro 215.100 (peraltro con importi quasi uguali tra i due a fronte di cariche dalle durate grandemente difformi tra loro). In definitiva ritiene la Corte territoriale che le affermazioni contenute nel gravame risultano oltre che palesemente infondate in diritto, assolutamente inconsistenti in fatto, talvolta contraddittorie tra loro, talaltra persino confermative dell'assunto accusatorio. Quanto alle spettanze quali amministratori, pure addotte a giustificazione dei prelievi ingiustificati, la Corte territoriale, nel richiamare l'orientamento nettamente prevalente di questa Corte, secondo cui gli esborsi a titolo di pagamento di competenze, in assenza di delibera assembleare che stabilisca la misura degli stessi, integrano il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione laddove la loro congruità non sia fondata su dati ed elementi di confronto che ne consentano un'adeguata ed oggettiva valutazione e di ritenere quindi congrua la somma versata, e non frutto di mero arbitrio dell'amministratore. È da aggiungere, precisa la Corte territoriale, che anche laddove si volesse considerare l'opposto orientamento secondo il quale risponde del reato di bancarotta preferenziale e non di bancarotta fraudolenta per distrazione il liquidatore/amministratore di una società che disponga in proprio favore il pagamento del compenso proporzionato alla quantità e qualità dell'attività prestata, ma in assenza di una delibera societaria, tale qualificazione giuridica presupporrebbe pur sempre che il ricorrente fornisca indicazione di dati ed elementi di confronto che consentano un'adeguata valutazione dell'attività effettuata quali, ad esempio, gli impegni orari osservati, gli emolumenti riconosciuti a precedenti amministratori o quelli di società del medesimo settore, i risultati raggiunti, laddove nella specie nessuno degli elementi detti risulta neanche addotto, men che meno dimostrato. Indi, conclude la Corte territoriale che anche a ritenere che le somme apprese fossero solo quelle indicate con l'appello, le stesse sarebbero in ogni caso del tutto prive di qualsivoglia giustificazione: il che comunque basterebbe alla conferma della condanna alla pena già irrogata al minimo edittale in primo grado (è il caso di precisare al riguardo che i prelievi ingiustificati contestati in imputazione per complessivi euro 384.964 e rideterminati, nella pronuncia di primo grado, in euro 324.300, inerivano non solo alle somme ricondotte agli asseriti emolumenti, qui oggetto di contestazione, ma anche ad ulteriori somme che si assumono prelevate per presunti, rimasti indimostrati, costi per carburante e per il pagamento di fitti anch'essi rimasti privi di supporti giustificativi). E' evidente che, a fronte di tale congrua ricostruzione, la giustificazione che si introduce in ricorso - in cui si vira sulla natura degli esborsi a titolo di compensi/indennità ai soci che, di là della loro carica di amministratori, avrebbero prestato attività lavorativa in favore della società (e ciò senza neppure indicarsi i parametri di quantificazione delle somme erogate a tale titolo e affidandosi in ogni caso l'assunto dello svolgimento dell'attività lavorativa a mera prospettazione presuntiva di tipo prettamente congetturale) - che fa leva sulla convenienza della erogazione a nero degli emolumenti che avrebbe fatto risparmiare alla società il versamento dei contributi previdenziali, appare del tutto inconferente e priva di efficacia disarticolante; tale giustificazione, infatti, non dà comunque conto della congruità delle somme versate (e ciò senza considerare che, a rigore, a una siffatta affermazione conseguirebbe, comunque, il riconoscimento implicito del debito verso l'Erario). Il motivo in scrutinio è, inoltre, manifestamente infondato. Esso non tiene in alcun conto i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità - già ampiamente richiamati nella pronuncia di appello - in ordine alla necessità di previsione statutaria ed effettiva e congrua delibera assembleare per giustificare i prelievi asseritamente definiti quali "indennità" corrisposte, a nero, ai soci lavoratori nel corso degli anni. 2.In ordine al secondo e terzo motivo relativi, rispettivamente all'elemento sogeettivo e all'aggravante, deve rilevarsene la novità ai sensi dell'art. 606, comma 3, ult. parte, c.p.p.. Ed invero, in sede di appello, premessa la riconducibilità dell'ipotesi contestata, al più, alla bancarotta fraudolenta preferenziale, la contestazione dell'elemento soggettivo si incentrava unicamente sul dolo specifico che si assumeva insussistente difettando la volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione dell'eventualità di un danno per gli altri, sicchè la corte territoriale non era tenuta a pronunciarsi specificamente in ordine alla sussistenza del dolo, generico, relativo alla bancarotta distrattiva. In disparte ogni considerazione circa il mancato confronto con le persuasive argomentazioni esplicitate nella giurisprudenza di legittimità (ad esempio da Cass., Sez. 5, Sentenza n. 24216 del 24/02/2021 - dep. 21/06/2021, Rv. 281578) in riferimento all'applicabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, di cui all'art. 219 comma 1 I.f., anche ai fatti di bancarotta societaria, considerato il rinvio operato dalla suddetta norma a tutte le fattispecie di bancarotta di cui agli artt. 216 (oltre che agli artt. 217 e 218) ed il richiamo integrale dell'art. 223, comma 2, legge fall. alle pene previste dall'art. 216 legge fa Il.. 4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/2/2022. Il Con9Oliere es
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