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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 1975

Cassazione n. 08080/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 149/RG. 27948 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per detenzione a fini di spaccio; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con argomenti corretti e privi di manifeste illogicità lì dove a pag. 2, ai fini del trattamento sanzionatorio, richiamando gli argomenti del Tribunale (pagg. 6-7) ha quantificato la pena discostandosi di poco dai minimi edittali, anche applicando l'art. 73, comma 5, d.

P.R. n. 309 del 1990, cosicchè non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione (Sez. 5, n. 3607 del 2/10/2025, Rv. 288953).

Del tutto generico e aspecifico il motivo relativo alla quantificazione della pena per la recidiva che è stata riconosciuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma 6 febbraio 2026 La Consigliera e•ra [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 149/RG. 27948 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per detenzione a fini di spaccio; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con argomenti corretti e privi di manifeste illogicità lì dove a pag. 2, ai fini del trattamento sanzionatorio, richiamando gli argomenti del Tribunale (pagg. 6-7) ha quantificato la pena discostandosi di poco dai minimi edittali, anche applicando l'art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309 del 1990, cosicchè non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione (Sez. 5, n. 3607 del 2/10/2025, Rv. 288953). Del tutto generico e aspecifico il motivo relativo alla quantificazione della pena per la recidiva che è stata riconosciuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma 6 febbraio 2026 La Consigliera e•ra [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08080/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris