CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 novembre 2021
Cassazione n. 32004/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11924/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del procuratore speciale Lo- renzo Tavaglione, in qualità di rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:SOCIETA]., procuratrice speciale della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., avente causa dell'U.B.I. – [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare della ditta individuale S.O.B. [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA]; – intimato – per regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 260/20, depositata il 21 gennaio 2020. F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 11924/2020 Numero sezionale 8504/2021 Numero di raccolta generale 32004/2021 Data pubblicazione 05/11/2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 ottobre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Alberto CARDINO, che ha chiesto la dichiarazione di competenza del Tribunale di Trani o del Tribunale di Bergamo. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare della ditta individuale S.O.B. di [OSCURATO:PERSONA], ha convenuto in giudizio l'U.B.I. – Unione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 1835/17, emesso l'8 aprile 2017, con cui il Tribunale di Bari gli aveva intimato il pagamento della somma di Euro 270.382,58, oltre interessi, a titolo di saldo debitore di un'a- pertura di credito in conto corrente e di restituzione di un mutuo. A sostegno della domanda, l'opponente ha eccepito preliminarmente l'in- competenza per territorio del Giudice adìto. 1.1. Con sentenza del 21 gennaio 2020, il Tribunale di Bari ha accolto l'opposizione, dichiarando la propria incompetenza e revocando il decreto in- giuntivo. A fondamento della decisione, il Tribunale ha ritenuto insussistente la propria competenza sia in relazione al foro generale del convenuto che in relazione ai fori alternativi di cui agli artt. 19 e 20 cod. proc. civ., rilevando che l'opponente risiede nel Comune di Bisceglie, incluso nel circondario del Tribunale di Trani, mentre l'obbligazione è sorta in Trani e dev'essere adem- piuta presso la sede della Banca opposta, sita in Bergamo. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto istanza di regolamento di competenza, per un solo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in qualità di rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., a sua volta procura- trice speciale della [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria dei crediti dell'UBI ai sensi degli artt. 4 e 7 della legge 1999, n. 130. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Sostiene la ricorrente che il giudizio è stato correttamente instaurato 2 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 11924/2020 Numero sezionale 8504/2021 Numero di raccolta generale 32004/2021 Data pubblicazione 05/11/2021 dinanzi al Tribunale di Bari, dal momento che, come emerge dalla documen- tazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, tutti i contratti posti a fon- damento della domanda recano clausole derogatorie della competenza: il contratto di conto corrente prevede infatti che per le relative controversie è competente in via esclusiva il foro di Cosenza ed in alternativa quello di Bari, quello di apertura di credito prevede la competenza esclusiva del foro di Bari o, a scelta della Banca, di quello nella cui giurisdizione si trova la filiale presso la quale è costituito il rapporto, e quello di mutuo prevede la competenza esclusiva del foro di Cosenza o di Bari o, a scelta della Banca, di quello nella cui giurisdizione si trova la filiale presso la quale è costituito il rapporto. Pre- cisato che tutte le clausole fanno salvo il caso in cui il cliente rivesta la qualità di consumatore, afferma che nella specie non trova applicazione il d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, non essendo il Cozzoli in possesso della predetta qualifica, in quanto esercente l'attività di produzione, esportazione e com- mercializzazione di frutta e verdura. 2. Il ricorso è improcedibile. La ricorrente, pur lamentando l'omesso esame delle clausole derogatorie della competenza per territorio contenute nei contratti bancari stipulati dallo intimato ed allegati al ricorso per decreto ingiuntivo, non ha infatti provveduto alla produzione degli stessi né del fascicolo di parte del giudizio di merito, essendosi limitata a trascrivere nel ricorso il testo delle clausole invocate a sostegno delle censure, nonché ad indicare i contratti tra i documenti prodotti unitamente al ricorso per cassazione, senza tuttavia depositarli material- mente in Cancelleria. Tale omissione, confermata dall'attestazione appositamente rilasciata dal Cancelliere ed acquisita agli atti, impedendo qualsiasi riscontro in ordine al contenuto dei contratti, ancor prima della verifica in ordine alla fondatezza delle censure proposte, preclude l'esame nel merito dell'impugnazione, per inosservanza dell'art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ.: tale disposi- zione, infatti, nel prescrivere la produzione degli atti, dei documenti, dei con- tratti o degli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda, pone a carico del ri- corrente un onere strettamente correlato alla specifica indicazione richiesta dall'art. 366, primo comma, n. 6 cod. proc. civ., che può essere adempiuto 3 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 11924/2020 Numero sezionale 8504/2021 Numero di raccolta generale 32004/2021 Data pubblicazione 05/11/2021 non solo mediante l'allegazione del documento al ricorso, ma anche, nel caso in cui il documento sia stato prodotto dallo stesso ricorrente nelle fasi di me- rito e si trovi nel relativo fascicolo, mediante la produzione di quest'ultimo, a condizione che il ricorrente specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Cass., Sez. Un., 25/03/2010, n. 7161; Cass., Sez. VI, 20/11/2017, n. 27475; 4/01/2013, n. 124). Nella specie, nep- pure quest'ultima condizione può ritenersi soddisfatta, essendosi la ricorrente limitata, nel richiamare i contratti stipulati dal ricorrente, a segnalarne l'av- venuta produzione nel procedimento monitorio, nonché ad indicare il relativo fascicolo tra i documenti prodotti, senza tuttavia che quest'ultimo risulti ma- terialmente depositato, al pari degli altri documenti indicati. 3. La mancata costituzione dell'intimato esclude la necessità di provve- dere al regolamento delle spese processuali. P.Q.M. dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il 5/10/2021 Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] 4 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O