CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00981/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 24.11.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione ragion per cui, ricondotto il fatto nella ipotesi contemplata nel capoverso dell'art. 648 cod. pen. e riconosciute le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva, lo aveva infine condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 200 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il difensore del Romano lamentando: 2.1 illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine al riconoscimento, operato dalla persona offesa, dell'oggetto asseritamente proveniente da reato che, essendo prodotto in serie, non presentava elementi tali da consentirne la sicura identificazione; 2.2 difetto di motivazione quanto al capo c) dell'appello ove la difesa aveva sollecitato l'esclusione della recidiva, la riduzione della pena al minimo edittale con le attenuanti generiche applicate nella loro massima estensione e su cui la Corte territoriale non ha speso alcuna considerazione. 4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: rileva che il primo motivo ripropone censure già formulate e motivatamente disattese dalla Corte di Appello; quanto al secondo motivo, osserva che, effettivamente, la Corte ha dato conto della censura articolata con l'atto di gravame che ha poi escluso dal novero delle doglianze ma, aggiunge, nessuna deduzione specifica è stata articolata con il ricorso a sostegno della esclusione della recidiva e di un più mite trattamento sanzionatorio; 5. la difesa ha trasmesso una memoria difensiva insistendo, dal canto suo, sul primo motivo e per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato. 1. Il primo motivo risulta formulato in termini assolutamente generici, ovvero in modo tale da non tener conto e da non confrontarsi minimamente con la motivazione della sentenza impugnata; è appena il caso di ribadire che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi e delle censure: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; il motivo di ricorso è pertanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto delle ragioni per le quali l'appello non poteva essere accolto, non si confronta minimamente con le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata del cui contenuto si è invece del tutto disinteressato non indicando gli elementi alla base della censura formulata e non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Ed in effetti, con l'atto di appello la difesa aveva dedotto la mancanza di prova circa la identificazione del motore rinvenuto nella disponibilità del Romano con quello provento di furto aggravato commesso in agro di [OSCURATO:PERSONA] in Guarano in danno della società [OSCURATO:PERSONA] 92 in liquidazione; soprattutto, secondo la difesa, non essendo disponibile il numero di matricola del propulsore rubato non era stato possibile ricontrarne la identità con quello impresso su quello sequestrato al ricorrente.La Corte di Appello ha risposto alla doglianza difensiva sottolineando che, diversamente da quanto opinato dalla difesa, il propulsore era stato riconosciuto sia dal dipendente che dal liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] spa che, anzi, aveva prodotto la bolla di accompagnamento contenente i dati identificativi del propulsore di forma, colore e marca analoga a quello provento del furto. Il ricorso è perciò generico perché non si confronta con la considerazione in fatto spesa dal giudice di primo grado limitandosi a reiterare la medesima doglianza senza tener conto della risposta fornite dalla Corte di Appello. 2. Quanto al secondo motivo, si deve convenire nel senso che la Corte territoriale, pur avendo dato correttamente atto della censura difensiva articolata con il gravame (cfr., pag. 4 della sentenza impugnata) non ha tuttavia risposto alla doglianza, alla luce (in termini chiaramente e direttamente contraddittori con quanto poco prima premesso) della "... assenza di censure riguardanti il trattamento sanzionatorio ..." (cfr., ivi). Ed in effetti, a pagg. 3-4 dell'atto di appello, la difesa aveva articolato una censura (lett. C) sul trattamento sanzionatorio in cui aveva insistito sulla esclusione della recidiva perché, a suo giudizio, "... la reiterazione della condotta illecita non è effettivo e concreto sintomo di riprovevolezza e pericolosità ulteriori, rispetto a quanto già insito nel fatto costituente reato" (cfr., ivi); aveva evidenziato il carattere (ormai sempre) facoltativo della recidiva sottolineando che, a fronte del dato oggettivo della reiterazione della condotta criminosa, "l'aspetto del giudizio deve ... vertere su qualcosa in più e di diverso rispetto ai requisiti di legge" aggiungendo come nel caso di specie avrebbe dovuto essere valutata la "qualità del comportamento" ed il "margine di offensività" e che "la condotta non è ancora sintomatica di una malevola personalità del reo, oltre il 'normale' tasso di devianza connesso alla commissione del reato, idem dicasi per il grado di colpevolezza" (cfr., ancora, ivi). Su questi profili la sentenza della Corte di Appello, come detto, è effettivamente silente. Ciò non di meno, va rilevato che il Tribunale aveva determinato il trattamento sanzionatorio finale seguendo un procedimento senza dubbio errato ma che era da ultimo ed infine approdato alla qualificazione del fatto come riconducibile alla ipotesi attenuata di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen.; il primo giudice aveva infatti riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche stimandole equivalenti (cfr., pag. 4 della sentenza di primo grado) alla contestata recidiva per poi tuttavia ricondurre il fatto nella ipotesi di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen. con la finale condanna alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 200 di multa. In definitiva, il Tribunale aveva in prima battuta formulato un giudizio di "equivalenza" tra circostanze di opposto segno sulla ipotesi di cui al comma 1 e, successivamente, considerato la vicenda come riconducibile nella ipotesi di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen.. È pacifico, invece, che l'ipotesi del fatto di particolare tenuità, di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen., non integra una figura autonoma di reato, ma una circostanza attenuante della ricettazione e, come tale, deve essere inclusa nel giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen. con le concorrenti circostanze aggravanti tra cui, anche, la recidiva (cfr., in tal senso, Sez. 2, Sentenza n. 1845 del 17/12/2013, PG in proc. Cacciaglia, Rv. 258479; conf., Sez. 2, Sentenza n. 25121 del 13/05/2021, Bevilacqua, Rv. 281675, secondo cui l'ipotesi del fatto di speciale tenuità, non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante che deve essere inclusa nel giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen., sicché l'applicazione dell'aumento per la recidiva, ex art. 99 cod. pen. sulla pena "attenuata" di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., determina l'illegalità della pena per eccesso in ordine alla sua quantità, emendabile dal giudice di appello, anche in mancanza di uno specifico motivo di gravame, in forza del principio costituzionale di legalità della sanzione). Nel caso di specie, perciò, si deve ritenere che la qualificazione della condotta di ricettazione come riconducibile nella ipotesi attenuata si era risolta, di fatto e nella sostanza, nella considerazione della recidiva come "subvalente" rispetto alle attenuanti generiche ed alla stessa attenuante di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen.. Di qui, perciò, la insussistenza di un concreto interesse dell'imputato a far valere la censura qui articolata ma, ancor prima, a formulare sul punto il motivo di appello (cfr., Sez. 1 - , Sentenza n. 43269 del 25/09/2019, R., Rv. 277144; Sez. 3 - , Sentenza n. 19901 del 12/12/2018, Bondani, Rv. 275962; Sez. 4, Sentenza n. 20328 del 11/01/2017, B., Rv. 269942; Sez. 4, Sentenza n. 27101 del 21/04/2016, Debilio, Rv. 267442; Sez. 2, Sentenza n. 38697 del 24/06/2015, Ndiaye, Rv. 264803). 3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali laddove la evidente e segnalata erroneità del calcolo della pena operato dai giudici di merito giustifica la mancata condanna al pagamento della sanzione di cui all'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.