CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 marzo 2023
Cassazione n. 16532/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29391/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) eMAURIZIO [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- nonché contro MINISTERO DELL'INTERNO -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI BARIn.1311/2020depositata il 19/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Adunanza camerale del 23 marzo 2023 – Pres. Esposito, rel. Buffa -causa numero 20 – r.g. 29391/20 [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la corte d'appello di Bari, in parziale riforma di sentenza del tribunale della stessa sede, ha dichiarato il diritto del signor Quarato ai benefici di equiparato a vittima del dovere per invalidità nella misura del 50% e complessiva del 72%, a seguito di scoppio di ogiva nel corso di esercitazione durante il servizio militare, con conseguenti obblighi del Ministero della Difesa. Avverso tale sentenza ricorre il detto Ministero per due motivi, cui resiste l'assistito con controricorso, illustrato da memoria; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 1 comma 564 legge 266 del 2005, 1 DPR 243 del 2006, nonché 2967 e 2729 codice civile, per avere la corte territoriale ritenuto sussistere particolari condizioni ambientali operative laddove vi era un rischio tipico di esercitazione a fuoco. Il motivo è infondato. Questa Corte (Sez. L, Ordinanza n. 5095 del 2023, ed ivi richiami) ha già affermato che al militare di leva rimasto ferito, con esiti permanenti, nel corso di un'azione di addestramento competono i benefici, di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, se i compiti, rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso all'ambiente militare (v. SU, Sentenza n. 23396 del 17/11/2016, Rv. 641634 – 01, s econdo la quale, al militare di leva rimasto ferito, con esiti permanenti, nel corso di un'azione di addestramento notturna svolta accidentalmente - per errore commesso da altro militare - con armi cariche, competono i benefici di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, la cui attribuzione presuppone che i compiti, rientranti nella normale attività d'istituto, siano svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, e si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari -quale, nella specie, l'uso di bomba a mano carica anziché inerte-ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso all'ambiente militare; v. altresì Sez. L, Sentenza n. 12747 del 21/04/2022, Rv. 664479 – 01; Conforme anche Sez. L, Sentenza n. 13114 del 24/06/2015, Rv. 635861 -01). Con il secondo motivo si deduce violazione degli articoli 5 e 6 legge 206 del 2004,4 DPR 243 del 2006 e 4 DPR 181 del 2009, per avere la corte territoriale applicato la disciplina dell'invalidità complessiva in luogo delle invalidità permanente. Il motivo è infondato. Invero, questa Corte (Sez. U - , Sentenza n. 6214 del 24/02/2022, Rv. 664036 - 01) ha affermato che, in materia di trattamenti previdenziali e assistenziali in favore delle vittime di atti terroristici, della criminalità organizzata, del dovere e dei soggetti ad essi equiparati, l'art. 6, comma 1, della l. n. 206 del 2004 svolge una funzione non meramente rivalutativa, ma selettivo-regolativa, con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della citata legge, e i benefici dovuti alle vittime devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico-legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181 del 2009. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Le spese vanno compensate per la novità della questione e per la sopravvenienza dell’intervento nomofilattico in corso di causa. Non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Ca