Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26213/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14225/2017R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] – intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia –sez. staccata di Catania, depositata il 2 8 novembre 201 6 , n. 4127/17/2016; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 9 settembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia delle entrate notificava alla società “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.”, e a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: Società di persone –imputazione per trasparenza – litisconsorzio necessario Rosaria, soci (al 50%) della stessa, avviso di accertamento di maggiore Irap e Irpef per l’anno 2008.

2. Contro questi atti impositivi società e soci proponevano ricorso, deducendo l’erronea quantificazione degli importi accertati.

3. I ricorsi, riuniti in primo grado, venivano rigettati dalla CTP e, contro la sentenza di quest’ultima, società e soci proponevano appello, che la CTR reputava solo parzialmente fondato.

4. La CTR riteneva che l’accertamento compiuto dall’Agenzia delle entrate fosse affetto da incongruenze non adeguatamente valutate dai giudici di primo grado.

D’altro canto, constatava che la parte ricorrente non aveva offerto una chiara esposizione dei fatti e degli elementi a sostegno del ricorso tributario.

Lacune che non sarebbero state colmate da nessuna delle due parti anche in grado di appello.

In particolare, l’Agenzia delle entrate non avrebbe chiarito se, nella determinazione dei corrispettivi, avesse utilizzato il criterio di cassa oppure quello di competenza e neppure avrebbe “dato ragguagli sui collegamenti con l’anno precedente”, ricomprendendo tuttavia nell’imponibile per l'anno 2008 corrispettivi che la parte contribuente sosteneva di aver già conteggiato, per competenza, nella dichiarazione fiscale relativa all’anno precedente, senza però dare “completa dimostrazione di quanto asserito”.

Tuttavia, sulla base della documentazione versata in atti e all’esito della discussione tra le parti, la CTR riteneva di confermare l’accertamento, nelle voci non contestate riguardanti le somme liquidate dalla AUSL per euro 111.747,23 e i corrispettivi netti riscossi per euro 68.451,93, sottraendo tuttavia l’importo di una sopravvenienza passiva determinata in euro 28.737,43.

Quest’ultima, in particolare, sarebbe derivata dall ’allegazione effettuata dalla parte contribuente - “non espressamente smentita dall’ufficio” - di aver ricompreso gli importi non riscossi per il 2007 nella dichiarazione concernente quell’anno in base al principio della determinazione del reddito per competenza, pur se corrisposti soltanto nel 2008.Per la CTR, quindi, i maggiori ricavi accertati a favore della società dovevano ricondursi alla somma di euro 22.330,00, “da valere anche ai fini della ripartizione tra i soci”, con rideterminazione delle sanzioni amministrative, che l’ufficio stesso aveva affermato riferirsi esclusivamente all’Irap.

5. Contro tale decisione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi.

6. Il contribuente è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Secondo la ricorrente, l’appellante avrebbe inammissibilmente mutato i termini della contestazione proposta in primo grado, deducendo motivi e circostanze diversi da quelli contenuti nell’atto di accertamento e nel ricorso introduttivo innanzi alla commissione tributaria provinciale.

Come eccepito dall’Ufficio nell’atto di costituzione in appello - in particolare alla pagina 3 di questo atto (di cui non viene allegata copia al ricorso) - il contribuente, in sede procedimentale e nel ricorso innanzi alla CTP, non avrebbe mai fatto cennoa somme che dovevano essere detratte, a titolo di sopravvenienza passiva, dai maggiori ricavi accertati.

Solo con l’atto di appello (pag. 6) gli appellanti avrebbero testualmente sostenuto che: “in data 26 agosto 2008, a seguito del verbale di contrattazione del budget sottoscritto dalle parti interessate, è divenuto certo e definitivo l’ammontare dei proventi non più riscuotibili per il 2007 e per il 2008.

Alla luce di quanto sopra, gli odierni deducenti, nella determinazione dell’imponibile, hanno detratto la sopravvenienza passiva relativa al 2007, pari a euro 28.737,43”.Si tratterebbe, dunque, di un motivo assolutamente nuovo dedotto per la prima volta in sede di appello e come tale inammissibile.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 101 TUIR.

L’ufficio avrebbe considerato correttamente gli importi liquidati dalla Ausl per il 2008 e i corrispettivi netti incassati risultanti dalle scritture contabili, e nulla avrebbe provato la parte contribuente in ordine a somme dichiarate mai riscosse o a somme riscosse successivamente, avendo i giudici di secondo grado dato rilievo esclusivamente ad affermazioni delle parti contribuenti non sostenute da idonea documentazione.

3. Va rilevato preliminarmente un problema di mancanza d’integrità del contraddittorio.

4. Nei gradi di merito, infatti, il giudizio si è correttamente svolto nel contraddittorio della società e di tutti i soci, venendo in rilievo un giudizio in cui si controverteva, sulla base dell’accertamento di maggiori ricavi in capo ad una società di persone, anche dell’imputazione dei conseguenti maggiori utili ai soci della stessa.

5. È noto, infatti, che l'imputazione per trasparenza ai soci di società di persone di maggiori redditi in derivazione da quello accertato in capo alla società determina, in sede di impugnazione, un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra gli uni e l’altra (principio espresso da Cass.

S.U., n. 14815 del 04-06-2008, Rv. 603330-01, e costantemente ribadito in seguito: tra le ultime, Sez. 5, 16/04/2024, n. 10193; 15/04/2024, n. 10085; 11/01/2024, n. 1260; 10/01/2024, n. 939; 09/01/2024, n. 751), almeno nei casi –come quello in esame –in cui non si controverte di sole questioni personali attinenti ai singoli soci.

Il ricorso per cassazione, invece, risulta proposto nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA] – peraltro solo in proprio - e non anche della società “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.” e dell’altra socia [OSCURATO:PERSONA].6.

Il contraddittorio, dunque, non risulta integro, in quanto l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta la configurabilità di un litisconsorzio necessario, quando, come nella specie, oggetto del giudizio sia il reddito sociale, il cui accertamento, sia sull'anche sul quantum , si riverbera anche sul reddito dei soci.

7. Ne deriva che, ai sensi dell'art.331 c.p.c. , deve preliminarmente disporsi - impregiudicata ogni altra questione in rito o sul merito - l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società e dell’altra socia, sicché la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo, al fine di consentire all’Agenzia delle entrate ricorrente di eseguire l’adempimento suddetto, da effettuarsi nel termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria.

PQM la Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando l’integrazione del contraddittorionei confronti della società “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.” e dell’altra socia [OSCURATO:PERSONA], mediante notificazione a questi ultimi del ricorso, e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14225/2017R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] – intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia –sez. staccata di Catania, depositata il 2 8 novembre 201 6 , n. 4127/17/2016; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 9 settembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia delle entrate notificava alla società “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.”, e a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: Società di persone –imputazione per trasparenza – litisconsorzio necessario Rosaria, soci (al 50%) della stessa, avviso di accertamento di maggiore Irap e Irpef per l’anno 2008. 2. Contro questi atti impositivi società e soci proponevano ricorso, deducendo l’erronea quantificazione degli importi accertati. 3. I ricorsi, riuniti in primo grado, venivano rigettati dalla CTP e, contro la sentenza di quest’ultima, società e soci proponevano appello, che la CTR reputava solo parzialmente fondato. 4. La CTR riteneva che l’accertamento compiuto dall’Agenzia delle entrate fosse affetto da incongruenze non adeguatamente valutate dai giudici di primo grado. D’altro canto, constatava che la parte ricorrente non aveva offerto una chiara esposizione dei fatti e degli elementi a sostegno del ricorso tributario. Lacune che non sarebbero state colmate da nessuna delle due parti anche in grado di appello. In particolare, l’Agenzia delle entrate non avrebbe chiarito se, nella determinazione dei corrispettivi, avesse utilizzato il criterio di cassa oppure quello di competenza e neppure avrebbe “dato ragguagli sui collegamenti con l’anno precedente”, ricomprendendo tuttavia nell’imponibile per l'anno 2008 corrispettivi che la parte contribuente sosteneva di aver già conteggiato, per competenza, nella dichiarazione fiscale relativa all’anno precedente, senza però dare “completa dimostrazione di quanto asserito”. Tuttavia, sulla base della documentazione versata in atti e all’esito della discussione tra le parti, la CTR riteneva di confermare l’accertamento, nelle voci non contestate riguardanti le somme liquidate dalla AUSL per euro 111.747,23 e i corrispettivi netti riscossi per euro 68.451,93, sottraendo tuttavia l’importo di una sopravvenienza passiva determinata in euro 28.737,43. Quest’ultima, in particolare, sarebbe derivata dall ’allegazione effettuata dalla parte contribuente - “non espressamente smentita dall’ufficio” - di aver ricompreso gli importi non riscossi per il 2007 nella dichiarazione concernente quell’anno in base al principio della determinazione del reddito per competenza, pur se corrisposti soltanto nel 2008.Per la CTR, quindi, i maggiori ricavi accertati a favore della società dovevano ricondursi alla somma di euro 22.330,00, “da valere anche ai fini della ripartizione tra i soci”, con rideterminazione delle sanzioni amministrative, che l’ufficio stesso aveva affermato riferirsi esclusivamente all’Irap. 5. Contro tale decisione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi. 6. Il contribuente è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992. Secondo la ricorrente, l’appellante avrebbe inammissibilmente mutato i termini della contestazione proposta in primo grado, deducendo motivi e circostanze diversi da quelli contenuti nell’atto di accertamento e nel ricorso introduttivo innanzi alla commissione tributaria provinciale. Come eccepito dall’Ufficio nell’atto di costituzione in appello - in particolare alla pagina 3 di questo atto (di cui non viene allegata copia al ricorso) - il contribuente, in sede procedimentale e nel ricorso innanzi alla CTP, non avrebbe mai fatto cennoa somme che dovevano essere detratte, a titolo di sopravvenienza passiva, dai maggiori ricavi accertati. Solo con l’atto di appello (pag. 6) gli appellanti avrebbero testualmente sostenuto che: “in data 26 agosto 2008, a seguito del verbale di contrattazione del budget sottoscritto dalle parti interessate, è divenuto certo e definitivo l’ammontare dei proventi non più riscuotibili per il 2007 e per il 2008. Alla luce di quanto sopra, gli odierni deducenti, nella determinazione dell’imponibile, hanno detratto la sopravvenienza passiva relativa al 2007, pari a euro 28.737,43”.Si tratterebbe, dunque, di un motivo assolutamente nuovo dedotto per la prima volta in sede di appello e come tale inammissibile. 2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 101 TUIR. L’ufficio avrebbe considerato correttamente gli importi liquidati dalla Ausl per il 2008 e i corrispettivi netti incassati risultanti dalle scritture contabili, e nulla avrebbe provato la parte contribuente in ordine a somme dichiarate mai riscosse o a somme riscosse successivamente, avendo i giudici di secondo grado dato rilievo esclusivamente ad affermazioni delle parti contribuenti non sostenute da idonea documentazione. 3. Va rilevato preliminarmente un problema di mancanza d’integrità del contraddittorio. 4. Nei gradi di merito, infatti, il giudizio si è correttamente svolto nel contraddittorio della società e di tutti i soci, venendo in rilievo un giudizio in cui si controverteva, sulla base dell’accertamento di maggiori ricavi in capo ad una società di persone, anche dell’imputazione dei conseguenti maggiori utili ai soci della stessa. 5. È noto, infatti, che l'imputazione per trasparenza ai soci di società di persone di maggiori redditi in derivazione da quello accertato in capo alla società determina, in sede di impugnazione, un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra gli uni e l’altra (principio espresso da Cass. S.U., n. 14815 del 04-06-2008, Rv. 603330-01, e costantemente ribadito in seguito: tra le ultime, Sez. 5, 16/04/2024, n. 10193; 15/04/2024, n. 10085; 11/01/2024, n. 1260; 10/01/2024, n. 939; 09/01/2024, n. 751), almeno nei casi –come quello in esame –in cui non si controverte di sole questioni personali attinenti ai singoli soci. Il ricorso per cassazione, invece, risulta proposto nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA] – peraltro solo in proprio - e non anche della società “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.” e dell’altra socia [OSCURATO:PERSONA].6. Il contraddittorio, dunque, non risulta integro, in quanto l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta la configurabilità di un litisconsorzio necessario, quando, come nella specie, oggetto del giudizio sia il reddito sociale, il cui accertamento, sia sull'anche sul quantum , si riverbera anche sul reddito dei soci. 7. Ne deriva che, ai sensi dell'art.331 c.p.c. , deve preliminarmente disporsi - impregiudicata ogni altra questione in rito o sul merito - l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società e dell’altra socia, sicché la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo, al fine di consentire all’Agenzia delle entrate ricorrente di eseguire l’adempimento suddetto, da effettuarsi nel termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria. PQM la Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando l’integrazione del contraddittorionei confronti della società “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.” e dell’altra socia [OSCURATO:PERSONA], mediante notificazione a questi ultimi del ricorso, e
Sentenza Cassazione n. 26213/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris