CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18311/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21588/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, largo Somalia, 67 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 1655 /201 9 , depositatail 17 maggio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna , Oggetto: contratti bancari -ripetizione di indebito depositatail 17 maggio 2019 , che, in accoglimento del l’appello di [OSCURATO:PERSONA], la ha condannata al pagamento in favore di quest’ultimo della somma di euro 63.123,86, oltre interessi legali, a titolo di ripetizione di somme indebitamente versate in pagamento del saldo di un conto corrente; - dall’esame della sentenza impugnata si evince che con la domanda introduttiva il correntista aveva allegato l’applicazione di interessi anatocistici edeterminati in misura superiore a quella legale in difetto di relativa pattuizione scritta e che il giudice di prime cure aveva disatteso tale domanda ritenendo estinto il diritto vantato per prescrizione; -la Corte di appello ha accolto il gravame evidenziando che l’eccepito termine prescrizionale era stato utilmente interrotto, avuto anche riguardo alla natura ripristinatoria delle rimesse contestate; -il ricorso è affidato a quattro motiv i ; -[OSCURATO:PERSONA] non spiega alcuna difesa; -la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: -con il primo motivo la ricorrent e denuncia l ’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, in relazione alla ritenuta mancata contestazione dell’allegazione relativa all’esistenza di un affidamento concesso sul conto corrente, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 2033, 2697 e 2935 cod. civ., per aver la Corte di appello ritenuto che gravasse sulla banca dimostrare la natura solutoria delle rimesse effettuate; - con il secondo motivo deduce , con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine all’allegazione dell’assenza di un contratto di apertura di credito regolata sul conto corrente in oggetto; -i motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati;-la Corte di appello ha affermato sul punto che «sarebbe spettato alla Banca fornire la relativa prova [della natura solutoria delle rimesse contestate], atteso che pur in assenza dei relativi contratti di apertura di credito, dagli estratti conto prodotti dal correntista è emerso che il conto fosse affidato»; - ha, inoltre, aggiunto che « su detta circostanza la banca non ha sollevatoalcuna specifica doglianza in appello» e che « qualora non sia contestata l’esistenza di un contratto di apertura di credito, la natura ripristinatoria delle rimesse è presunta»; -da quanto precede, può affermarsi, in primo luogo, che il giudice di appello si è pronunciato sulla questione relativa all’esistenza o meno di un contratto di apertura di credito, affermando, nella sostanza, che pur in assenza di una formalizzazione dello stesso, la banca, mediante un comportamento concludente, evincibile dall’esame degli estratti conto, aveva concesso al correntista un’apertura di credito, riconoscendo un affidamentosul conto corrente; -la doglianza espressa con il secondo motivo è, dunque, infondata; -dalle riportate affermazioni si evince, in secondo luogo, che la Corte di appello non ha posto sulla banca l’onere di dimostrare la natura solutoria delle rimesse contestate, maha ritenuto che dalle risultanze probatorie acquisite al giudizio risultava sufficientemente dimostrata l’avvenuta stipula di un contratto di apertura di credito , avuto anche riguardo alla condotta della banca che non aveva offerto idonei elementi probatori che inficiassero siffatta conclusione; - pertanto, la censura per violazione e falsa applicazione di legge formulata con il primo motivo di ricorso si presenta inammissibile in quanto muove da una non corretta interpretazione del ragionamento del giudice, non cogliendo, in tal modo, la ratio decidendi; -non concludente è, poi, la doglianza per vizio motivazionale articolata con tale motivo, atteso che la decisione della Corte di appello non si è basata sulla mancata contestazione dell’esistenza di un’apertura di credito, rilevata dal giudice, ad adiuvandum,solo al fine di rafforzare il convincimento raggiunto, quanto sulla sufficiente dimostrazione della conclusione del contratto attraverso la documentazione prodotta in giudizio dall’attore; -anche sotto tale profilo, quindi, il primo motivo è inammissibile; - con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, 2035, 2697, 2934 e 2943 cod. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto che le raccomandate prodotte in giudizio dal correntista fossero idonee a interrompere il decorso dell’eccepito termine prescrizionale benché generiche e prive dell’esatta individuazione delle somme cui le stesse facevano rifermento; -con il medesimo motivo lamenta, inoltre, la nullità della sentenza per irriducibile contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione, nella parte in cui pur precisando che le richieste di pagamento inoltrate con tali raccomandate si riferivano esclusivamente alle somme versate per interessi capitalizzati periodicamente in violazione del divieto di anatocismo ha ritenuto che le stesse potevano spiegare effetto interruttivo della prescrizione anche con riferimento alle altre pretese restitutorie fatte valere in sede giudiziale; -il motivo è inammissibile; - indipendentemente da ogni considerazione in ordine alla contestata idoneità delle menzionate raccomandate a interrompere il termine prescrizionale, si osserva che – secondo quanto accertato dalla Corte di appello – il conto corrente risulta essere stato chiuso il 19 agosto 2002 e l’atto di citazione che ha dato origine al presente giudizio è stato notificato dal correntista il 25 febbraio 2011; - ciò posto, stante l’efficacia interruttiva del term ine prescrizione propria dell’atto introduttivo del giudizioe la durata decennale di tale termine, la doglianza in esame si presenta priva della necessaria concludenza, in quanto astrattamente inidonea a determina r e un diverso esitodella decisione sull’eccezione di prescrizione; -con l’ultimo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per ultrapetizione nella parte in cui ha quantificato l’importo dovuto dalla banca secondo criteri diversi da quelli elaborati dal giudice di primo grado benché non investiti dall’appello del correntista; -il motivo è inammissibile; - come rilevato nella parte narrativa, il giudice di primo grado aveva respinto la domanda del correntista in ragione della rilevata prescrizione del diritto vantato, per cui non sussisteva a carico di quest’ultimo un onere di impugnare specificamente le risultanze della consulenza tecnica, non oggetto di esame nella sentenza , e, conseguentemente, è inconfigur abile la formazione dell’invocato giudicato interno in ordine ai criteri prospettati dal consulente tecnico d’ufficio, difettando la relativa statuizione da parte del giudice; - per le suindicate considerazioni, pertanto, il ricorso non può essere accolto; -nulla va disposto in tema di spese processuali, in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a