CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 giugno 2026
Cassazione n. 19717/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
amente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscanan. 827/2016 depositata il 09/05/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26963/2016Numero sezionale 4893/2026Numero di raccolta generale 19717/2026Data pubblicazione 14/06/2026Leonardo Scerbo impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provincialedi Pistoia gli avvisi di accertamento notificatigli dall’Agenzia delle Entratein relazione all’anno d’imposta 2009, concernenti, rispettivamente,maggiori importi dovuti a titolo di Irap e Iva, nonché di Irpef e addizionali,sul presupposto che l’associazione no profit [OSCURATO:PERSONA], di cuiegli era associato unitamente a [OSCURATO:PERSONA], dovesse in realtàqualificarsi come società commerciale di fatto, con conseguentedisconoscimento del regime agevolato di cui all’art. 148 TUIR e recuperodelle imposte ritenute dovute secondo il regime proprio degli enticommerciali. La CTP di Pistoia, con sentenza n. 09/01/13, accolse i ricorsiriuniti, ritenendo non sufficientemente provata l’esistenza di una società difatto e reputando che l’attività fosse stata svolta sotto forma associativa.Avverso tale decisione propose appello l’Agenzia delle Entrate, insistendosulla natura commerciale dell’attività svolta e sulla legittimità degliaccertamenti; la Commissione tributaria regionale della Toscana, consentenza n. 827/31/16, depositata il 9 maggio 2016, accolse il gravameerariale, riformando la decisione di primo grado e compensando le spese.Nel corso del giudizio di legittimità, con ordinanza interlocutoria n.24667/2025, pubblicata il 6 settembre 2025, questa Corte rilevò che ilricorso per cassazione era stato notificato unicamente all’Agenzia delleEntrate, benché gli atti impositivi concernessero una dedotta società difatto tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduta, edispose pertanto, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., l’integrazione delcontraddittorio nei confronti degli eredi di quest’ultima, assegnando allaparte ricorrente il termine di sessanta giorni dalla comunicazionedell’ordinanza. Per la cassazione della sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso affidato a quattro motivi; l’Agenzia delle Entrate si èritualmente costituita con controricorso e la parte contribuente ha altresìdepositato memoria illustrativa.Numero registro generale 26963/2016Numero sezionale 4893/2026Numero di raccolta generale 19717/2026Data pubblicazione 14/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 2727 e 2247 cod. civ., assumendosiche la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente ravvisato ipresupposti per qualificare l’associazione come società di fatto, pur indifetto di prova adeguata in ordine agli elementi costitutivi del vincolosociale.Con il secondo motivo si lamenta, ancora ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o erronea applicazione degliartt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., per avere il giudiced’appello trascurato la valutazione degli elementi istruttori e documentaliofferti dal contribuente, valorizzando invece risultanze ritenute generiche ocomunque non idonee a fondare la decisione.Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4,cod. proc. civ., la violazione degli artt. 118 disp. att. cod. proc. civ., 132cod. proc. civ., 111, sesto comma, Cost. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992,sul rilievo che la sentenza impugnata sarebbe affetta da motivazionecarente, generica e priva di un’adeguata esposizione delle ragioni di fattoe di diritto poste a fondamento della decisione.Con il quarto motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 148 TUIR, prospettandosi che laCommissione tributaria regionale abbia erroneamente escluso la naturanon commerciale dell’associazione e abbia omesso di considerare ladocumentazione prodotta dal contribuente a sostegno della riconducibilitàdell’attività svolta ai fini istituzionali dell’ente.In via preliminare e assorbente, deve rilevarsi che non consta l’avvenutaintegrazione del contraddittorio disposta da questa Corte con ordinanzaNumero registro generale 26963/2016Numero sezionale 4893/2026Numero di raccolta generale 19717/2026Data pubblicazione 14/06/2026interlocutoria n. 24667/2025, pubblicata il 6 settembre 2025, ai sensidell’art. 331 cod. proc. civ. L’ordine di integrazione era stato impartito sulpresupposto che il ricorso per cassazione fosse stato notificato unicamenteall’Agenzia delle Entrate, benché gli atti impositivi oggetto di causainvolgessero la dedotta esistenza di una società di fatto tra LeonardoScerbo e [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduta, con conseguentenecessità di evocare in giudizio gli eredi di quest’ultima, quali litisconsortinecessari. Il termine assegnato per l’adempimento, decorrente dallacomunicazione dell’ordinanza, è inutilmente spirato senza che risultidepositata prova della rituale esecuzione della notificazione integrativa neiconfronti dei soggetti indicati nel provvedimento interlocutorio. Ne derivache, in difetto di tempestiva ottemperanza all’ordine di integrazione delcontraddittorio, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, aisensi degli artt. 331 e 307 cod. proc. civ., restando precluso l’esame deimotivi di ricorso. La natura processuale della definizione e la peculiaritàdella vicenda, connessa alla necessità di integrare il contraddittorio neiconfronti degli eredi della litisconsorte pretermessa, giustificano l’integralecompensazione delle spese del giudizio di legittimità.Il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto per mancata integrazione delcontraddittorio nel termine assegnato con l’ordinanza interlocutoria; lespese del giudizio di legittimità devono essere integralmente compensatetra le parti. P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio per mancata integrazione delcontraddittorio e compensa integralmente tra le parti le spese del giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11/06/2026.Il PresidenteLucio Luciotti