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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13062/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

La corte ha ben illustrato le ragioni del diniego delle invocate attenuanti generiche alla luce della entità dell'evasione, in linea con il principio per cui la sussisl:elza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggettD di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti li uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass., Sez.

VI, n. 42688 del 24/09/2008, Cari li, Rv 242419).

Si è anche affermato che «ai fini della concessione o del dinieqc delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ec ,itto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo e emento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle mocla ità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso» (Cass., Sez.

II, n. 3151)9 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163).

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissitilIA, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somna di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere pr)fili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendi..

Così deciso in Roma il 14.3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. La corte ha ben illustrato le ragioni del diniego delle invocate attenuanti generiche alla luce della entità dell'evasione, in linea con il principio per cui la sussisl:elza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggettD di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti li uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass., Sez. VI, n. 42688 del 24/09/2008, Cari li, Rv 242419). Si è anche affermato che «ai fini della concessione o del dinieqc delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ec ,itto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo e emento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle mocla ità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso» (Cass., Sez. II, n. 3151)9 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163). Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissitilIA, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somna di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere pr)fili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendi.. Così deciso in Roma il 14.3
Sentenza Cassazione n. 13062/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris