Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021

Cassazione n. 10811/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base della reiezione della richiesta di applicazione della desistenza, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e reiterativo di censure alle quali la Corte territoriale ha corretta ed adeguata confutazione, mentre il ricorrente insiste a rivendicare una forma di resipiscenza, collegandola all'assenza di beni custoditi nell'auto, che elude in toto le argomentazioni rese sul punto; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3); Considerato che la doglienza svolta nel terzo motivo in riferimento alla determinazione della pena è, del pari, inammissibile per genericità, non confrontandosi con la specifica giustificazione resa in relazione a tutte le componenti del trattamento sanzionatorio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base della reiezione della richiesta di applicazione della desistenza, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e reiterativo di censure alle quali la Corte territoriale ha corretta ed adeguata confutazione, mentre il ricorrente insiste a rivendicare una forma di resipiscenza, collegandola all'assenza di beni custoditi nell'auto, che elude in toto le argomentazioni rese sul punto; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3); Considerato che la doglienza svolta nel terzo motivo in riferimento alla determinazione della pena è, del pari, inammissibile per genericità, non confrontandosi con la specifica giustificazione resa in relazione a tutte le componenti del trattamento sanzionatorio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10811/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris