CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 marzo 2022
Cassazione n. 32766/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Aluiso, che ha concluso chiedendo annullarsi il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Potenza, decidendo in sede di rinvio a seguito dell'annullamento pronunciato dalla Corte di Cassazione in data 30 marzo 2022, ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse dell'indagato [OSCURATO:PERSONA]. All'odierno ricorrente è contestato il concorso, unitamente ad altri indagati, nei delitti di cui all'art. 319 ter cod. pen. commessi nell'ambito di attività giurisdizionali svolte dalla Procura della Repubblica di Taranto, avendo conseguito, attraverso un pubblico ufficiale corrotto dai privati, incarichi professionali conferiti da dirigenti dell' ILVA in amministrazione straordinaria, con la liquidazione delle relative parcelle professionali pari ad euro 273.000; con il provvedimento genetico era stato sottoposto a sequestro preventivo l'identico valore, nella disponibilità del Ragno, ritenendolo provento del delitto di corruzione. Rigettata l'istanza di riesame, veniva proposto ricorso in sede di legittimità contestando sia l'individuazione del profitto che si assume derivare dal reato di corruzione, trattandosi di attività professionali svolte regolarmente e in virtù di contratti validi ed efficaci tra le parti; sia la quantificazione del profitto, poiché il Tribunale non aveva tenuto conto delle somme che il Ragno aveva corrisposto ad altro difensore, regolarmente a lui fatturate, somme che non potevano essere imputate al profitto del reato. La Corte di Cassazione, stabilito in relazione al primo motivo di ricorso che le somme oggetto della misura costituivano non già il profitto del reato di corruzione, bensì il prezzo di quel delitto (in quanto utilità che il pubblico ufficiale corrotto aveva fatto conseguire ad un terzo, ossia all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]), nell'accogliere il secondo motivo di ricorso, rilevava in primo luogo la necessità di verificare l'ammissibilità e la fondatezza della richiesta del Ragno, in quanto avente ad oggetto somme liquidate al Ragno ma relative ad attività professionale svolta da terzi, nonché, in caso di positivo accertamento, in favore di chi dovesse essere disposta la restituzione delle somme eventualmente ritenute non suscettibili di sottoposizione al vincolo cautelare. Il Tribunale di Potenza ha ritenuto che "le somme che il Ragno corrispondeva al collega Lanucara devono ugualmente ricomprendersi nel prezzo del reato contestato all'indagato, posto che le stesse rappresentano una voce di spesa a carico del primo, che andava a decurtare il compenso (illecito, si ribadisce, in quanto prezzo del reato) che questi riceveva dall'Ilva", ritenendo che la confisca del prezzo del reato resti insensibile alla destinazione di parte di quel prezzo alla remunerazione di attività lecitamente svolte; aggiungeva che andava riconosciuta la legittimazione esclusiva del Ragno a richiedere la restituzione di quelle somme, poiché "a lui solo riferibili, in quanto a lui corrisposte da parte dell'uva". 2. Ha proposto ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con unico articolato motivo, violazione di legge in relazione all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione (carente, contraddittoria e manifestamente illogica); il Tribunale, a fronte del censurato difetto di motivazione indicato dalla sentenza rescindente, non aveva operato alcuna nuova ricostruzione fattuale, necessaria per accertare il presupposto della natura e della destinazione delle somme erogate dal ricorrente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] -) limitandosi a evocare l'assunto della necessità di sottoporre a confisca l'intero prezzo del reato, individuato nei compensi corrisposti all'indagato (conseguenza che avrebbe potuto essere raggiunta già dalla sentenza della Corte di Cassazione ove si fosse ritenuto dimostrato che le somme dovute all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] erano da riconnprendere nel prezzo del reato). Evidente, dunque, la violazione in cui è incorso il Tribunale che ha sostanzialmente riproposto il medesimo apparato argomentativo, già fatto proprio dalla decisione annullata e che la Corte di Cassazione aveva ritenuto integrare motivo di annullamento del provvedimento, perché carente nell'indicazione dei dati fattuali e logici su cui fondare la necessaria sottoposizione a vincolo anche delle somme spettanti al co-difensore, trattandosi peraltro di compensi dovuti per un autonomo ed indipendente mandato professionale, già conferito in epoca precedente rispetto a quello ottenuto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Il Tribunale, ricostruendo la vicenda corruttiva che costituisce la premessa storica e logica dell'individuazione delle specifiche condotte attraverso le quali fu realizzata la fattispecie di reato (pagg. 10 e ss.), ha individuato il prezzo del reato - alla stregua del principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente - nei compensi corrisposti all'odierno ricorrente, costituenti l'utilità assicurata dal soggetto corruttore per effetto dell'accordo illecito con il pubblico ufficiale (il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]). In particolare, nel provvedimento impugnato si è dato conto del coinvolgimento - attestato dal saldo legame operativo tra il pubblico ufficiale e l'odierno ricorrente nella "gestione" degli incarichi professionali assicurati al Ragno sin da quando il pubblico ufficiale ricopriva incarichi direttivi giudiziari in altra sede - nei delitti di corruzione e concussione, aventi ad oggetto le pressioni esercitate sui vertici dell'ILVA affinché fossero affidati al Ragno gli incarichi difensivi dei funzionari della società, sottoposti a procedimenti penali pendenti presso l'autorità giudiziaria di Taranto; ciò sulla scorta delle dichiarazioni dei dirigenti e funzionari della uva che hanno ricostruito le modalità di nomina fiduciaria dell'[OSCURATO:PERSONA], quale effetto di indicazioni giunte dalla società anche attraverso l'ingerenza di altro indagato (Nicoletti) che era in più occasioni intervenuto per scegliere e consigliare il professionista cui affidare gli incarichi. Rispetto alle somme erogate a tale titolo dalla società uva all'odierno ricorrente e in difetto di elementi attestanti autonomi incarichi difensivi affidati all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha operato la valutazione richiesta dalla sentenza di annullamento della Corte apprezzando d'un lato come il compenso corrisposto dall'Ilva, per le attività professionali svolte per l'assistenza dei propri funzionari, fosse destinato esclusivamente al ricorrente; dall'altro, che i pagamenti effettuati dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], a fronte delle fatture da quest'ultimo emesse per la collaborazione prestata nell'assolvimento degli incarichi, costituivano una "voce di spesa" sostenuta dal Ragno per assicurare, alla società che aveva conferito gli incarichi, l'adempimento delle prestazioni professionali; sicché tale vicenda negoziale, relativa ai rapporti interni tra i professionisti e certamente successiva all'illecito affidamenti degli incarichi al Ragno, non aveva alcun rilievo nell'individuazione della misura del prezzo del reato, trattandosi di destinazione (successiva all'erogazione del prezzo) di parte di quelle somme ad un soggetto terzo, secondo una scelta operata dal percettore del «prezzo del reato» in completa autonomia rispetto al contenuto del patto corruttivo. 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rige