Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25427/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 del GIP TRIBUNALE di VELLETRIdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 17 novembre 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, la pena complessiva di anni quattro mesi quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa, con confisca del denaro in sequestro e confisca e distruzione dello stupefacente e delle altre cose in sequestro, per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui all'art. 73, commi 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e all'art. 497-bis, comma 2 cod. pen..

2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale è stata censurata la sentenza impugnata per l'erronea qualificazione giuridica del fatto, attesa la mancata verifica circa la sussistenza della fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 cit., invero dovendosi rilevare che mezzi, modalità e circostanze dell'azione erano tali da consentire di configurare siffatta ipotesi.

Mentre era stata erroneamente valorizzata la circostanza di una precedente condanna del 2009, così operando un giudizio di equivalenza tra recidiva ed attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

3.1. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

3.1.1. In ragione di ciò, ed in relazione al profilo di censura siccome avanzato in modo palesemente generico, è nozione comune che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (da ult.

Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116).

3.1.2. In specie, al contrario e senza alcuno specifico riferimento ai fatti, è semplicemente prospettata la configurabilità della fattispecie minore in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione.

Va da sé che, con siffatte premesse, non può ravvisarsi ictu ocu/i alcuna erronea qualificazione del fatto, nei termini di cui ai richiamati principi.

3.2. In relazione poi all'errato giudizio di comparizione, la doglianza è del tutto generica e, in ogni caso, la valutazione di congruità della pena da parte del Giudice dà conto dell'effettuato giudizio valutativo (cfr. Sez. 3, n. 42910 del 29/09/2009, Gallicchio, Rv. 245209; Sez. 3, n. 14775 del 06/03/2020, P., Rv. 278777), e quindi dell'adempimento dell'obbligo di motivazione.

4. Non può quindi che concludersi, data la manifesta infondatezza delle doglianze, nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 del GIP TRIBUNALE di VELLETRIdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 novembre 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, la pena complessiva di anni quattro mesi quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa, con confisca del denaro in sequestro e confisca e distruzione dello stupefacente e delle altre cose in sequestro, per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui all'art. 73, commi 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e all'art. 497-bis, comma 2 cod. pen.. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale è stata censurata la sentenza impugnata per l'erronea qualificazione giuridica del fatto, attesa la mancata verifica circa la sussistenza della fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 cit., invero dovendosi rilevare che mezzi, modalità e circostanze dell'azione erano tali da consentire di configurare siffatta ipotesi. Mentre era stata erroneamente valorizzata la circostanza di una precedente condanna del 2009, così operando un giudizio di equivalenza tra recidiva ed attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. 3.1. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 3.1.1. In ragione di ciò, ed in relazione al profilo di censura siccome avanzato in modo palesemente generico, è nozione comune che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (da ult. Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116). 3.1.2. In specie, al contrario e senza alcuno specifico riferimento ai fatti, è semplicemente prospettata la configurabilità della fattispecie minore in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione. Va da sé che, con siffatte premesse, non può ravvisarsi ictu ocu/i alcuna erronea qualificazione del fatto, nei termini di cui ai richiamati principi. 3.2. In relazione poi all'errato giudizio di comparizione, la doglianza è del tutto generica e, in ogni caso, la valutazione di congruità della pena da parte del Giudice dà conto dell'effettuato giudizio valutativo (cfr. Sez. 3, n. 42910 del 29/09/2009, Gallicchio, Rv. 245209; Sez. 3, n. 14775 del 06/03/2020, P., Rv. 278777), e quindi dell'adempimento dell'obbligo di motivazione. 4. Non può quindi che concludersi, data la manifesta infondatezza delle doglianze, nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 25427/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris