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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14864/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7807/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via [OSCURATO:PERSONA] n.99 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma in via [OSCURATO:PERSONA] n. 22 - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina n. 502 del 2016 pubblicata il 19 settembre 2016; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 502 del 2016 la Corte d'appello di Messina confermò la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, Sezione distaccata di Salina, con la quale, previo accertamento del diritto di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], Carlo, Santina e [OSCURATO:PERSONA] dell'appezzamento di terreno sito in [OSCURATO:PERSONA] di Salina, (censito al catasto foglio di mappa par. 11 0 38, estesa are 02,80), accertò l'illegittima occupazione di mg 35 del predetto appezzamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] (mediante la realizzazione di una recinzione con pali in legno e rete metallica), condannò quest'ultima alla restituzione del terreno ed accertò l'insussistenza di una servitù di passaggio in favore della stessa Donato sulla part. 11a 38 di proprietà, oggi, della sola odierna controricorrente, per aver ricevuto, giusto atto di divisione del 22 marzo 2006, la porzione di terreno oggetto di causa. 2.In particolare, e per quello che rileva in questa sede, la Corte ritenne immune da vizi il ragionamento effettuato dal Tribunale con particolare rifermento (costituente motivo di appello) al giudizio di inattendibilità ed inutilità delle testimonianze del fratello e del nipote dei [OSCURATO:PERSONA], anche in relazione alla non coincidenza dei capitoli di prova e sulla non attendibilità degli stessi in assenza di una convergenza del contenuto delle stesse in relazione al materiale probatorio.

La Corte ritenne, ai fini del raggiungimento della prova di cui all'art. 948 c.c., sufficiente, in combinato con l'atto di acquisto del dante causa, quanto emergente dalle mappe catastali dalle quali evinse che "appaiono determinanti i risultati emersi con il confronto dei dati catastali: infatti considerati gli elementi emersi e risultato che in base alla mappa catastale la recinzione realizzata dalla convenuta ha inglobato porzione della particella n. 38 acquistata con l'atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per un'estensione circa di 23 mq".

Sicché la Corte d'appello ritenne i dati catastali ed il tipo di frazionamento, allegati all'atto, aventi valenza non sussidiaria rispetto al tenore letterale dell'atto bensì equivalenti ad esso.

Infine la Corte confermò la decisione appellata ritenendo che in presenza di un titolo idoneo di acquisto, non avendo [OSCURATO:PERSONA] formulato alcuna domanda riconvenzionale e non essendosi "preoccupata di provare quanto necessario a superare la presunzione iuris tantum di libertà del fondo" (circostanza che poi giustificò la decisione di non disporre una consulenza tecnica in tal senso), considerati gli esiti delle testimonianze effettuate, il fondo fosse libero da diritti affermati da altri sulla cosa.

Contro tale sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] con 3 motivi, resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

In prossimità della camera di consiglio è stata depositata memoria.

Motivi della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ai fini della prova dell'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per essere stato il ragionamento del giudicante viziato, di talché l'errore in cui sarebbe incorso si tradurrebbe in error in iudicando.

L'errore in particolare in cui sarebbe incorso il giudice sarebbe relativo alla errata esclusione delle testimonianze del fratello e del nipote della ricorrente, ritenute inutili e non attendibili. 1.1.A ben vedere, il giudice di seconde cure, confermando la sentenza del Tribunale, ha escluso la possibile rilevanza delle testimonianze di cui al motivo di impugnazione poiché provenienti da soggetti aventi un possibile interesse della causa e, ritenendo, inoltre con valutazione di merito non censurabile in questa sede, che ai fini del superamento della potenziale inattendibilità, avrebbero, almeno, dovuto convergere su identiche circostanze.

1.2. Il motivo è infondato.

Deve premettersi che in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (da ultimo Cass. n. 6774 del 2022).

Nella specie, nonostante la formulazione della rubrica e la tecnica espositiva utilizzata nella formulazione della censura, la doglianza, si riduce nella sostanza nel voler opporre all'interpretazione del compendio probatorio la propria, e così sollecitare una diversa interpretazione da parte della Corte di Cassazione, inibita in questa sede. 2.Con il secondo motivo si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dei principi vigenti in tema di assolvimento dell'onere della prova in relazione ai presupposti dell'azione di rivendicazione.

Il motivo è fondato.

Nella specie, la Corte d'appello ha ritenuto provato il diritto di proprietà dell'odierna controricorrente, sulla base del contratto di vendita del terreno del maggio del 1969 (in ciò richiamando esplicitamente la decisione del giudice di prime cure) e delle risultanze catastali, queste ultime in via sussidiaria.

P La Corte d'appello ha quindi applicato il principio sec:ondo cui nelle azioni di regolamento di confini e di accertamento negativo della servitù, ai fini della dimostrazione della proprietà dell'immobile non è richiesta la prova rigorosa, mediante titoli di acquisto o di usucapione, ma è sufficiente una dimostrazione fornita con ogni mezzo, anche con presunzioni (Cass. n. 803 del 2022).

Nella specie, diversamente, avrebbe dovuto essere applicato il principio secondo cui mentre l'attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usuc:apione. 3.Con il terzo motivo, infine, la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dei principi vigenti in tema di negatoria servitutis, in relazione alle disposizioni in tema di assolvimento della relativa prova. [OSCURATO:PERSONA] la Corte d'appello avrebbe errato nell'affermare che nell'azione de qua non sussisterebbe in favore del proprietario una presunzione di libertà del fondo con conseguente onere in capo al convenuto della prova della sussistenza del diritto reale da lui vantato.

L'istante avrebbe, peraltro, eccepito e dedotto l'esistenza di un a servitù per averla acquistata in forza di possesso continuato per oltre vent'anni, avrebbe quindi formulato un'eccezione riconvenzionale.

Sul punto la Corte d'appello ha affermato che non fosse necessario alcun incarico specifico al CTU non avendo la parte convenuta svolto domanda riconvenzionale né essendosi preoccupata di provare quanto necessario a superare la presunzione iuris tantum di libertà del fondo, ed alla luce della valutazione del compendio probatorio, ha ritenuto fondata la domanda dell'odierna ricorrente.

3.1. Giova premettere che ove venga esperita l'actio negatoria servitutis sul proprietario, attore, del fondo grava l'obbligo di dimostrare esclusivamente di essere proprietari del fondo, anche per presunzioni, mentre, grava sul convenuto l'onere di provare quanto necessario a superare la presunzione iuris tantum di libertà del fondo.

Difatti il proprietario che con l'actio negatoria servitutis chiede l'accertamento della libertà del suo fondo deve solo provare il suo diritto di proprietà nei confronti del convenuto, cui spetta, invece, provare il diritto reale da lui vantato (Cass. n. 301 del 1996; da ultimo Cass. n. 21851 del 2014).

3.2. Nella specie, nonostante la formulazione della rubrica e la tecnica espositiva utilizzata nella formulazione della censura, la doglianza, oltre ad opporre la propria valutazione del compendio probatorio a quella fatta dal giudice di seconde cure, si riduce nel voler contrastare l'interpretazione della domanda, ovvero nella specie, dell'assenza della stessa, che è attività riservata al giudice di merito il quale, nella specie, si è conformato al principio di cui innanzi.

In conclusione, deve essere accolto il secondo motivo, rigettati il primo ed il terzo, e per l'effetto cassata la decisione e rinviata alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo, rigetta il primo ed il terzo, cassa la decisione impugnata e rinvia per la decisione, anche relativ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7807/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via [OSCURATO:PERSONA] n.99 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma in via [OSCURATO:PERSONA] n. 22 - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina n. 502 del 2016 pubblicata il 19 settembre 2016; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 502 del 2016 la Corte d'appello di Messina confermò la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, Sezione distaccata di Salina, con la quale, previo accertamento del diritto di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], Carlo, Santina e [OSCURATO:PERSONA] dell'appezzamento di terreno sito in [OSCURATO:PERSONA] di Salina, (censito al catasto foglio di mappa par. 11 0 38, estesa are 02,80), accertò l'illegittima occupazione di mg 35 del predetto appezzamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] (mediante la realizzazione di una recinzione con pali in legno e rete metallica), condannò quest'ultima alla restituzione del terreno ed accertò l'insussistenza di una servitù di passaggio in favore della stessa Donato sulla part. 11a 38 di proprietà, oggi, della sola odierna controricorrente, per aver ricevuto, giusto atto di divisione del 22 marzo 2006, la porzione di terreno oggetto di causa. 2.In particolare, e per quello che rileva in questa sede, la Corte ritenne immune da vizi il ragionamento effettuato dal Tribunale con particolare rifermento (costituente motivo di appello) al giudizio di inattendibilità ed inutilità delle testimonianze del fratello e del nipote dei [OSCURATO:PERSONA], anche in relazione alla non coincidenza dei capitoli di prova e sulla non attendibilità degli stessi in assenza di una convergenza del contenuto delle stesse in relazione al materiale probatorio. La Corte ritenne, ai fini del raggiungimento della prova di cui all'art. 948 c.c., sufficiente, in combinato con l'atto di acquisto del dante causa, quanto emergente dalle mappe catastali dalle quali evinse che "appaiono determinanti i risultati emersi con il confronto dei dati catastali: infatti considerati gli elementi emersi e risultato che in base alla mappa catastale la recinzione realizzata dalla convenuta ha inglobato porzione della particella n. 38 acquistata con l'atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per un'estensione circa di 23 mq". Sicché la Corte d'appello ritenne i dati catastali ed il tipo di frazionamento, allegati all'atto, aventi valenza non sussidiaria rispetto al tenore letterale dell'atto bensì equivalenti ad esso. Infine la Corte confermò la decisione appellata ritenendo che in presenza di un titolo idoneo di acquisto, non avendo [OSCURATO:PERSONA] formulato alcuna domanda riconvenzionale e non essendosi "preoccupata di provare quanto necessario a superare la presunzione iuris tantum di libertà del fondo" (circostanza che poi giustificò la decisione di non disporre una consulenza tecnica in tal senso), considerati gli esiti delle testimonianze effettuate, il fondo fosse libero da diritti affermati da altri sulla cosa. Contro tale sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] con 3 motivi, resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. In prossimità della camera di consiglio è stata depositata memoria. Motivi della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ai fini della prova dell'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per essere stato il ragionamento del giudicante viziato, di talché l'errore in cui sarebbe incorso si tradurrebbe in error in iudicando. L'errore in particolare in cui sarebbe incorso il giudice sarebbe relativo alla errata esclusione delle testimonianze del fratello e del nipote della ricorrente, ritenute inutili e non attendibili. 1.1.A ben vedere, il giudice di seconde cure, confermando la sentenza del Tribunale, ha escluso la possibile rilevanza delle testimonianze di cui al motivo di impugnazione poiché provenienti da soggetti aventi un possibile interesse della causa e, ritenendo, inoltre con valutazione di merito non censurabile in questa sede, che ai fini del superamento della potenziale inattendibilità, avrebbero, almeno, dovuto convergere su identiche circostanze. 1.2. Il motivo è infondato. Deve premettersi che in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (da ultimo Cass. n. 6774 del 2022). Nella specie, nonostante la formulazione della rubrica e la tecnica espositiva utilizzata nella formulazione della censura, la doglianza, si riduce nella sostanza nel voler opporre all'interpretazione del compendio probatorio la propria, e così sollecitare una diversa interpretazione da parte della Corte di Cassazione, inibita in questa sede. 2.Con il secondo motivo si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dei principi vigenti in tema di assolvimento dell'onere della prova in relazione ai presupposti dell'azione di rivendicazione. Il motivo è fondato. Nella specie, la Corte d'appello ha ritenuto provato il diritto di proprietà dell'odierna controricorrente, sulla base del contratto di vendita del terreno del maggio del 1969 (in ciò richiamando esplicitamente la decisione del giudice di prime cure) e delle risultanze catastali, queste ultime in via sussidiaria. P La Corte d'appello ha quindi applicato il principio sec:ondo cui nelle azioni di regolamento di confini e di accertamento negativo della servitù, ai fini della dimostrazione della proprietà dell'immobile non è richiesta la prova rigorosa, mediante titoli di acquisto o di usucapione, ma è sufficiente una dimostrazione fornita con ogni mezzo, anche con presunzioni (Cass. n. 803 del 2022). Nella specie, diversamente, avrebbe dovuto essere applicato il principio secondo cui mentre l'attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usuc:apione. 3.Con il terzo motivo, infine, la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dei principi vigenti in tema di negatoria servitutis, in relazione alle disposizioni in tema di assolvimento della relativa prova. [OSCURATO:PERSONA] la Corte d'appello avrebbe errato nell'affermare che nell'azione de qua non sussisterebbe in favore del proprietario una presunzione di libertà del fondo con conseguente onere in capo al convenuto della prova della sussistenza del diritto reale da lui vantato. L'istante avrebbe, peraltro, eccepito e dedotto l'esistenza di un a servitù per averla acquistata in forza di possesso continuato per oltre vent'anni, avrebbe quindi formulato un'eccezione riconvenzionale. Sul punto la Corte d'appello ha affermato che non fosse necessario alcun incarico specifico al CTU non avendo la parte convenuta svolto domanda riconvenzionale né essendosi preoccupata di provare quanto necessario a superare la presunzione iuris tantum di libertà del fondo, ed alla luce della valutazione del compendio probatorio, ha ritenuto fondata la domanda dell'odierna ricorrente. 3.1. Giova premettere che ove venga esperita l'actio negatoria servitutis sul proprietario, attore, del fondo grava l'obbligo di dimostrare esclusivamente di essere proprietari del fondo, anche per presunzioni, mentre, grava sul convenuto l'onere di provare quanto necessario a superare la presunzione iuris tantum di libertà del fondo. Difatti il proprietario che con l'actio negatoria servitutis chiede l'accertamento della libertà del suo fondo deve solo provare il suo diritto di proprietà nei confronti del convenuto, cui spetta, invece, provare il diritto reale da lui vantato (Cass. n. 301 del 1996; da ultimo Cass. n. 21851 del 2014). 3.2. Nella specie, nonostante la formulazione della rubrica e la tecnica espositiva utilizzata nella formulazione della censura, la doglianza, oltre ad opporre la propria valutazione del compendio probatorio a quella fatta dal giudice di seconde cure, si riduce nel voler contrastare l'interpretazione della domanda, ovvero nella specie, dell'assenza della stessa, che è attività riservata al giudice di merito il quale, nella specie, si è conformato al principio di cui innanzi. In conclusione, deve essere accolto il secondo motivo, rigettati il primo ed il terzo, e per l'effetto cassata la decisione e rinviata alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il secondo motivo, rigetta il primo ed il terzo, cassa la decisione impugnata e rinvia per la decisione, anche relativ
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