CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 marzo 2021
Cassazione n. 22128/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PESCARA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. / [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Pescara ha rigettato l'istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avverso il provvedimento emesso in data 17.03.2021, con il quale il G.I.P. di Pescara ha disposto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la misura del sequestro diretto della somma di euro 115.648,05 e, in via subordinata, il sequestro per equivalente delle disponibilità liquide mobili ed immobili nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], fino alla concorrenza di euro 124.538,22. 2. Avverso la predetta ordinanza, si propone ricorso per cassazione nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., da parte dei difensori di fiducia, allegando i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per essere la motivazione del provvedimento assente o meramente apparente in ordine al requisito del fumus commissi delicti. Il Tribunale si limita unicamente a fare menzione dell'avvenuto richiamo, da parte del GIP, dell'informativa della Guardia di Finanza del 10.11.2020, e della presenza, nel provvedimento di cautela, della descrizione del "meccanismo fraudolento utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l."; con ciò omettendo completamente di farsi carico della denunciata mancanza, nel provvedimento del GIP, di ogni necessario autonomo vaglio delle risultanze investigative acquisite, anche a fronte della ricostruzione alternativa fornita dalla difesa in ordine ai rapporti tra la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ed il Sig. [OSCURATO:PERSONA], del tutto incompatibile con la formulazione dell'ipotesi accusatoria. 2.2. Con il secondo motivo si deduce anzitutto la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per essere la motivazione del provvedimento assolutamente mancante, tale dovendosi ritenere, per il difetto dei requisiti minimi di coerenza e ragionevolezza, l'argomentazione g, attraverso cui il provvedimento impugnato afferma che il GIP avrebbe disposto la misura del sequestro preventivo finalizzato alla confisca nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e del [OSCURATO:PERSONA] con riferimento, non già ai reati fiscali, bensì alla fattispecie di truffa ai danni dello Stato ex art. 640, c. 2, n. 1 cod. pen. ed in applicazione dell'art. 640-quater. A ben vedere, infatti, il GIP adotta la misura cautelare reale facendo esclusivo richiamo ad ipotesi di reati tributari e ai reati di cui agli artt. 640-bis, 648-bis e ter cod. pen. nessuno dei quali, tra questi ultimi, è ascritto all'indagato. Deduce altresì la violazione della legge penale con riferimento all'identificazione del fumus commissi delicti in relazione alle condotte contestate al [OSCURATO:PERSONA] nei capi d'imputazione indicati in ricorso, erroneamente ricondotte dal Tribunale alle fattispecie di truffa ai danni dello Stato ex art. 640, comma 1, n. 2 cod. pen., invece che a forme di concorso nel reato tributario ex art. 8 d.lgs. n. 74/2000, che, rispetto alla prima, si pongono in rapporto di specialità. Trattasi, peraltro, di condotte non punibili ai sensi dell'art. 9 dello stesso decreto, che dispone la non punibilità a titolo di concorso nel reato previsto dall'art. 8, cit, di coloro che, come il [OSCURATO:PERSONA], si siano solamente avvalsi di fatture emesse per operazioni inesistenti, posto che è al solo [OSCURATO:PERSONA] che l'accusa ascrive la predisposizione delle stesse. 2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione della disciplina relativa al sequestro preventivo diretto, avendo, la misura cautelare disposta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., riguardato indistintamente somme di denaro ritrovate depositate sul conto corrente della società al momento dell'avvenuta esecuzione della misura stessa, rispetto alle quali, tuttavia, non si è previamente accertato né giustificato in alcun modo se, pur costituendo introiti sopravvenuti nella disponibilità della società in epoca nettamente successiva a quella della presunta commissione dei reati ascritti, potessero essere, in ogni caso, anche indirettamente ed in via mediata, in correlazione derivativa e pertinenziale con detti reati, precedentemente commessi; sicchè difetta la stessa dimostrazione che le somme successivamente sequestrate costituiscano il risparmio di spesa conseguito al mancato versamento dell'imposta; dimostrazione che necessita dal momento che la natura fingibile del denaro non è sufficiente per qualificare come profitto del reato l'oggetto del sequestro. . 2.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione della disciplina relativa alla confisca laddove il Tribunale, rigettando l'istanza di riesame del [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il sequestro preventivo disposto dal GIP ai fini della conseguente confisca diretta, per l'importo di euro 115.48,05, senza considerare la circostanza, pur sottoposta dalla difesa, che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avesse provveduto, relativamente all'IVA dovuta per l'anno 2018, a mettere in atto il c.d. ravvedimento operoso ex art. 13 d.lgs. n. 74/2000, pagando l'intero importo relativo all'imposta maturata riguardo a detto periodo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Esso è, innanzitutto, inammissibile nella parte in cui si fanno valere le ragioni della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., contestando, in particolar modo col terzo e quarto motivo, il sequestro disposto in via diretta nei confronti della stessa in relazione alle somme esistenti sul conto corrente alla medesima intestato, non risultando rilasciata la procura speciale in favore dei difensori da parte del legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (difensori che peraltro essi stessi in premessa dichiarano di agire come meri difensori di [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., senza fare riferimento ad alcuna procura speciale, in ogni caso non rinvenuta in atti).E' inammissibile, invero, il ricorso per cassazione presentato nell'interesse della società, terza interessata, da difensore privo di procura speciale (cfr., al riguardo, Sez. 2, Sentenza n. 310 del 07/12/2017, Cc., dep. 09/01/2018, Rv. 271722, nella fattispecie questa Corte ha ritenuto non sufficiente la procura speciale rilasciata esplicitamente per il solo riesame, laddove nel caso di specie non risulta dagli atti presente nel fascicolo alcuna procura speciale né per il riesame né per il ricorso per cassazione; cfr. altresì, in relazione alla proposizione della richiesta di riesame da parte del difensore del terzo interessato privo di procura speciale, parimenti ritenuta inammissibile, Sez. 3, Sentenza n. 29858 del 01/12/2017 Cc. (dep. 03/07/2018 ) Rv. 273505; Sez. 1, Sentenza n. 8361 del 10/01/2014, Rv. 259174; Sez. 5, Sentenza n. 25478 del 15/05/2014, Rv. 259847); e ciò sulla base dell'affermazione, condivisa dal Collegio, che per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come è il caso della società, vale la regola prevista dall'art. 100 cod. proc. pen. secondo cui essi «stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale» analogamente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ. (sez. 6 n. 13798 del 20/1/2011, Rv. 249873; sez. 2 n. 27037 del 27/3/2012, Rv. 253404; sez. 1 n. 10398 del 29/2/2012, Rv. 252925). Difatti solo all'indagato o all'imputato è consentito di stare in giudizio personalmente, avendo solo l'obbligo di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterlo, lo rappresenta ex lege ed in forza di tale rappresentanza è titolare di un diritto d'impugnazione in favore dell'assistito senza alcuna necessità di un'apposita procura speciale, prevista soltanto per quei singoli atti riservati espressamente dalla legge all'iniziativa personale dell'imputato. Né deve trovare applicazione, nel caso di specie, la previsione contenuta nell'art. 182 comma 2 cod. proc. civ.; invero, il Collegio ritiene che la possibilità di sanare il difetto di rappresentanza prevista dalla suddetta disposizione specificamente per la fase istruttoria del giudizio civile, non possa trovare applicazione nell'ambito del procedimento penale ed in specie in quello incidentale relativo alla revoca di una misura cautelare reale; ciò, in quanto, come già affermato da questa Corte (sez. 3 n. 23107 del 23/4/2013, Rv. 255445; sez. 2 n. 31044 del 13/6/2013, Rv. 256839), per la suddetta procedura è previsto un termine per proporre impugnazione stabilito a pena di decadenza, al quale non è consentito di derogare in assenza di una espressa previsione in tale senso. 1.1.In ogni caso, sono manifestamente infondate le censure che contestano il sequestro diretto delle somme di denaro rinvenute sui conti societari non tenendo esse conto della giurisprudenza di legittimità di recente ribadita da questa Corte, anche a Sezioni Unite, secondo cui "La confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez. U, Sentenza n. 42415 del 27/05/2021 Cc. (dep. 18/11/2021 ) Rv. 282037 - 01), sicchè non rileva neppure la prova della pertinenzialità del denaro rispetto al reato, attesa appunto la natura fungibile di tale tipo di bene. 2.Quanto, poi, ai residui motivi, nella parte in cui possono ricondursi a doglianze mosse nell'interesse dell'indagato, è il caso di evidenziare che per essi manca in ogni caso la premessa essenziale, a cui riconnettere la sussistenza di un interesse concreto ad impugnare, circa l'effettiva incidenza del provvedimento reale disposto nei confronti dell'indagato sul patrimonio di questi (non risultando specificato in ricorso se sono stati rinvenuti beni su cui il sequestro ha potuto avere concreta esecuzione o quanto meno se è stato disposto il blocco di conto corrente intestato al [OSCURATO:PERSONA]). Ed invero, l'indagato è legittimato ad impugnare il provvedimento che disponga una misura cautelare reale ovvero che ne confermi l'applicazione solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale all'impugnazione stessa, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Rv. 277753 - 04). Ed ancora, in tema di sequestro probatorio, l'indagato non ha interesse a proporre richiesta di riesame se il sequestro non abbia avuto esecuzione, poiché in tal caso il provvedimento del giudice risulta inidoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata non rende possibile, per lo stesso, il conseguimento di alcun risultato vantaggioso (Sez. 6 - , Sentenza n. 3465 del 22/10/2020 Cc. (dep. 27/01/2021) Rv. 280629). 2.1.Ma comunque, anche a voler trascurare detto profilo, il ricorso risulta nel suo complesso manifestamente infondato. Infatti, a proposito dei limiti di sindacabilità, da parte di questa Corte, dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali e reali, secondo l'orientamento che il Collegio condivide, in materia di misure cautelari il sindacato di legittimità è limitato alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza la possibilità di verificare la corrispondenza delle argomentazioni alle acquisizioni processuali, essendo interdetta in sede di legittimità una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione (sez. U. n. 6402 del 30/4/1997, Rv. 207944). Ed in particolare, in materia di misure cautelari reali, il giudizio di legittimità risulta ancora più circoscritto, in quanto cade in un momento processuale, quale quello delle indagini preliminari, caratterizzato dalla sommarietà e provvisorietà delle imputazioni. Indi, se è vero che ai fini della adozione di un provvedimento di sequestro preventivo il presupposto del "fumus commissi delicti" può formare oggetto di scrutini contenutisticamente differenziati in relazione ai diversi stadi di accertamento dei fatti ed al materiale posto dal P.M. a sostegno della richiesta di emissione della misura, non potendo il giudice, in presenza di indagini che abbiano consentito l'acquisizione di articolate risultanze, limitare la propria disamina all'apparente configurabilità del "fumus" e rinunciare ad operare un più penetrante sindacato che pure gli elementi acquisiti gli consentirebbero, è altrettanto vero che nel caso di specie, ampio è l'esame delle articolate vicende, come ricostruite, innanzitutto dal primo giudice, sulla base delle plurime fonti di prova passate puntualmente in rassegna nel provvedimento impositivo, e richiamate anche nel provvedimento impugnato; questo non si è limitato a un pedissequo riportarsi all'ordinanza genetica, ma ha anche indicato le ragioni per le quali, da un lato, il [OSCURATO:PERSONA] dovesse ritenersi partecipe delle condotte ascrittegli (cfr. pagg. 4 e 5 dell'ordinanza del riesame) e, dall'altro, precisato come queste fossero riconducibili - a differenza di quanto ancora si assume in ricorso - alle fattispecie di truffa aggravata ai danni dello Stato e di falsi e non ai reati tributari (non ascritti al ricorrente). In ogni caso, in caso di impugnazione di misura reale, possono farsi valere in sede di legittimità solo i vizi della violazione di legge e della motivazione apparente, che in quanto equiparabile ad una motivazione mancante integra violazione di legge, laddove nel caso di specie pur attraverso la deduzione della violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. ci si duole, in realtà, di vizi meramente argomentativi, in quanto tali non deducibili nella presente sede. In altri termini, l'ordinanza impugnata non risulta censurabile, emergendo dalla stessa una motivazione, congrua e logica, comunque niente affatto apparente, circa la sussistenza dei presupposti che hanno giustificato l'adozione della misura cautelare reale, con la quale in definitiva il ricorrente non mostra di essersi confrontato. 3. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s