CassazionedecretoSezione LDecisione del 16 maggio 2024
Cassazione n. 26957/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 25738-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 96, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1068/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/03/2022 R.G.N. 1255/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Oggetto R.G.N.25738/2022 Cron. Rep. Ud.16/05/2024 CC La Corte d'appello di Roma, con la sentenza in atti, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione contro l'ordinanza ingiunzione con cui l'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Roma le aveva contestato la violazione dell'articolo 1 della legge n. 4/1956 e dell'articolo 3, comma 3 del decreto legge n. 12/2002 in relazione al periodo aprile 2008- maggio 2012, ordinandole di pagare quale sanzione amministrativala somma complessiva di € 117.116,00. A fondamento della sentenza la Corte d'appello ha confermato quanto statuito dal giudice di primo grado circa la tardività dell’opposizione proposta dalla ricorrente oltre il termine di decadenza di 30 giorni ex articolo 6, comma 6 del decreto legislativo n.150 del 2011, decorrente dalla notifica per compiuta giacenza avvenuta in data 28 ottobre 2018, decorsi 10 giorni dalla spedizione della cosiddetta CAD, comunicazione di avvenuto deposito, del plico presso l'ufficio postale. Secondo la Corte d'appello infatti la notifica si dà per eseguita ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della legge n. 890/1982 trascorsi 10 giorni dalla data di spedizione della CAD ovvero al momento del ritiro del piego presso l'ufficio postale se è anteriore . Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con un motivo di ricorso al quale ha resistito l'ispettorato territoriale del lavoro di Roma con controricorso. Le parti hanno depositato memoria. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. Ragioni della decisione 1.- Con l'unico motivo di ricorso si deduce l'illegittimità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'articolo 360. comma 1 n. 5 c.p.c. atteso che la Corte d'appello aveva omesso di valutare il fatto decisivo costituito dalla nullità e/o inesistenza del procedimento di notifica dell'ordinanza impugnata in spregio alla normativa di cui all'articolo 8 della legge n. 890/1982 atteso che non vi era la prova della ricezione della CAD necessaria ai fini del perfezionamento della notificazione come affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione anche a Sezioni Unite n .10012 del 2021. 2.-Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione di tardività del controricorso sollevata dalla difesa ricorrente nella memoria depositata prima della camera di consiglio; ciò in considerazione della nullità della notifica del ricorso effettuata presso l’ITL di Roma anziché presso l’Avvocatura Generale dello Stato, la cui tardiva costituzione ha sanato anche la precedente nullità. In tali termini v. anche Ordinanza n. 6300 del 02/03/2023 secondo cui In tema di giudizio di cassazione nei confronti della P.A., si applica anche alla notifica del controricorso la regola secondo cui la nullità della notificazione -perché eseguita presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, anziché presso l'Avvocatura generale -può essere sanata, con effetto "ex tunc", non solo dalla rinnovazione della notificazione, ma anche dalla costituzione in giudizio dell'Avvocatura generale in rappresentanza dell'ente, ancorché intervenuta successivamente al decorso del termine di cui all'art. 370 c.p. 3.- Ciò posto, il ricorso è fondato. Anzitutto va tenuto conto del reale contenuto del motivo di ricorso il quale, aldilà del riferimento formale alla ipotesi della mancata valutazione di un fatto, reca univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla violazione di legge per nullità o inesistenza della notifica, in mancanza della prova dell'avviso di ricevimento del CAD non essendo sufficiente la spedizione del CAD. In tal senso va infatti riaffermato che (Cass. sentenza n. 17931 del 24/07/2013) l’errata indicazione di una norma nell’intestazione del motivo specifico di ricorso per Cassazione, non è causa di inammissibilità dell’atto purchè l’effettivo motivo di doglianza emerga dal contenuto testuale del ricorso. Ed invero per quanto il giudizio in Cassazione sia “a critica vincolata”, l’indicazione di un “numero” sbagliato dell’art.360 c.p.c. non può da sola implicare la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, se la doglianza mossa dal ricorrente è comunque chiara e definibile. 4.- Nel merito il motivo è fondato in base al nuovo orientamento assunto in materia dalla giurisprudenza di legittimità che è stato suggellato nella sentenza delle Sezioni Unite n. 10012 del 15/04/2021 la quale ha infatti statuito che “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”. 5.-In senso conforme si era già pronunciata l’ordinanza n. 5077 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] così massimata:“ In tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - attraverso l'e sibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), in quanto solo l'esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa.” 6. Nel caso in esame, quindi la sentenza impugnata si è discostata dai menzionati principi avendo affermato che il corretto espletamento della procedura notificatoria relativa all’ordinanza ingiunzione impugnata – ai fini della decorrenza del termine perentorio di impugnazione - si dà per eseguito decorsi 10 giorni dalla spedizione della cosiddetta CAD, comunicazione di avvenuto deposito, del plico presso l'ufficio postale; laddove , in base alla menzionata giurisprudenza di legittimità, è necessaria – invece - anche la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), 7.- Sulla scorta di tali motivi il ricorso va quindi accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rimessione al giudice di rinvio indicato in dispositivo il quale dovrà procedere alla prosecuzione della causa e provvedere altresì sulle spese del giudizio di cassazione. 8.-Non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa