CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37521/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo attraverso il quale si censura la ritenuta responsabilità in ordine all'ipotesi di cui agli artt. 56, 393 è declinato in fatto avendo la Corte territoriale logicamente e con completezza argomentato in ordine alla realizzazione della condotta violenta e minacciosa e la conseguente qualificazione giuridica nella forma tentata del delitto contestato in ragione del mancato conseguimento dello scopo, così accogliendo parzialmente l'appello proposto (quarta pagina sentenza impugnata); rilevato che, in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, esaustiva risulta la motivazione della Corte di merito che ha evidenziato, dopo aver ripercorso la violenta e spropositata reazione del ricorrente, l'assenza di elementi positivamente apprezzabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/0