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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18696/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] Francesca avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 15.10.2024 il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati con due sentenze irrevocabili di condanna della ricorrente; Premesso che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222 - 01); Rilevato che il ricorso, richiamando la omogeneità del bene giuridico tutelato dalle norme incriminatrici violate e il ravvicinato spazio temporale delle violazioni, censura l'erronea valutazione, da parte del giudice dell'esecuzione, delle ragioni personali, economiche e familiari che sarebbero alla base di una unitaria ideazione e commissione delle condotte delittuose da parte della [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che il giudice dell'esecuzione ha invece fondato il suo rigetto sulla considerazione della eterogeneità delle due vicende, verificatesi in contesti relazionali e spazio-temporali sensibilmente diversi (la prima in ambito lavorativo a partire dal 2013 e fino a luglio del 2014, mentre la seconda in ambito personale dall'autunno del 2014 al maggio del 2019), per concludere che le diverse violazioni appaiono frutto di decisioni criminose estemporanee, in quanto tali espressione di una generica condotta di vita della condannata, propensa alla commissione dio reati contro il patrimonio per conseguire consistenti profitti; Ritenuto, che, a fronte di tale motivazione non illogica o contraddittoria, il ricorso si limita a sollecitare una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione con l'adozione di parametri di valutazione diversi da quelli adottati nell'ordinanza impugnata (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01); Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. la Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ir ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] Francesca avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 15.10.2024 il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati con due sentenze irrevocabili di condanna della ricorrente; Premesso che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222 - 01); Rilevato che il ricorso, richiamando la omogeneità del bene giuridico tutelato dalle norme incriminatrici violate e il ravvicinato spazio temporale delle violazioni, censura l'erronea valutazione, da parte del giudice dell'esecuzione, delle ragioni personali, economiche e familiari che sarebbero alla base di una unitaria ideazione e commissione delle condotte delittuose da parte della [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che il giudice dell'esecuzione ha invece fondato il suo rigetto sulla considerazione della eterogeneità delle due vicende, verificatesi in contesti relazionali e spazio-temporali sensibilmente diversi (la prima in ambito lavorativo a partire dal 2013 e fino a luglio del 2014, mentre la seconda in ambito personale dall'autunno del 2014 al maggio del 2019), per concludere che le diverse violazioni appaiono frutto di decisioni criminose estemporanee, in quanto tali espressione di una generica condotta di vita della condannata, propensa alla commissione dio reati contro il patrimonio per conseguire consistenti profitti; Ritenuto, che, a fronte di tale motivazione non illogica o contraddittoria, il ricorso si limita a sollecitare una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione con l'adozione di parametri di valutazione diversi da quelli adottati nell'ordinanza impugnata (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01); Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. la Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ir ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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