Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 07555/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.SHYTANI Klement ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Modena che lo aveva ricono- sciuto colpevole della contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accer- tamenti per l'accertamento della condizione di ebbrezza alcolica a seguito di sinistro stradale e lo aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente deduce difetto di motivazione in punto di accertamento di responsabilità, assumendo di non essere stato sorpreso alla guida del veicolo ma in un momento successivo e che non vi era prova della guida del veicolo incidentato.

3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione.

La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugna- zione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica. 3.1 In particolare il motivo di ricorso non si confronta con gli argomenti spesi dalla corte distrettuale nell'individuazione del conducente del vei- colo incidentato nello SHYTANI sulla base delle dichiarazioni di due testi- moni, che avevano descritto il conducente, del fatto che il veicolo fosse di proprietà del genitore del ricorrente, che il conducente era stato visto darsi alla fuga e che, una volta individuato e condotto sul luogo del sini- stro lo stesso palesava gli indici sintomatici dell'ebbrezza, peraltro ripor- tati nel verbale di PG, rifiutava l'accertamento e mostrava un video fatto con il tablet che rappresentava il veicolo incidentato andare a fuoco, ri- sultando pertanto provata in termini oggettivi la sua presenza sul luogo del sinistro e il collegamento con il veicolo.

I testi hanno poi concorde- mente affermato che il giovane era solo quando era stato visto appog- giato, ancora intontito, al veicolo dopo il sinistro, che era rientrato nel mezzo per spengere il motore e che aveva fatto un video del veicolo incidentato.

Da cui in termini del tutto logici i giudici di merito hanno tratto l'inferenza che lo SHYTANI si trovava alla guida del mezzo e che non vi erano altri passeggeri con lui.4.

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 18 Gennaio 2023 Il consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.SHYTANI Klement ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Modena che lo aveva ricono- sciuto colpevole della contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accer- tamenti per l'accertamento della condizione di ebbrezza alcolica a seguito di sinistro stradale e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente deduce difetto di motivazione in punto di accertamento di responsabilità, assumendo di non essere stato sorpreso alla guida del veicolo ma in un momento successivo e che non vi era prova della guida del veicolo incidentato. 3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugna- zione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica. 3.1 In particolare il motivo di ricorso non si confronta con gli argomenti spesi dalla corte distrettuale nell'individuazione del conducente del vei- colo incidentato nello SHYTANI sulla base delle dichiarazioni di due testi- moni, che avevano descritto il conducente, del fatto che il veicolo fosse di proprietà del genitore del ricorrente, che il conducente era stato visto darsi alla fuga e che, una volta individuato e condotto sul luogo del sini- stro lo stesso palesava gli indici sintomatici dell'ebbrezza, peraltro ripor- tati nel verbale di PG, rifiutava l'accertamento e mostrava un video fatto con il tablet che rappresentava il veicolo incidentato andare a fuoco, ri- sultando pertanto provata in termini oggettivi la sua presenza sul luogo del sinistro e il collegamento con il veicolo. I testi hanno poi concorde- mente affermato che il giovane era solo quando era stato visto appog- giato, ancora intontito, al veicolo dopo il sinistro, che era rientrato nel mezzo per spengere il motore e che aveva fatto un video del veicolo incidentato. Da cui in termini del tutto logici i giudici di merito hanno tratto l'inferenza che lo SHYTANI si trovava alla guida del mezzo e che non vi erano altri passeggeri con lui.4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 Gennaio 2023 Il consigliere est
Sentenza Cassazione n. 07555/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris