CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 18343/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente Ordinanza Sull'istanza di correzione ex art. 130 cod. proc. pen. proposta dall'Ufficio in data 2 febbraio 2022; relativa alla sentenza emessa da questa Corte in data 1 febbraio 2022; visti gli atti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG: Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che, per mero errore materiale, nel dispositivo della sentenza emessa da questa Corte in data 1 febbraio 2022, nel proc. R.G.N. 25454/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], non risulta riportata la statuizione di inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero; PQM Dispone la correzione nel ruolo del dispositivo della sentenza della Corte di cassazione decisa nell'udienza del 1 febbraio 2022, relativa al procedimento n. 25454/2021, inserendo, alla fine, la seguente frase: "Infine dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero". Manda alla Cancelleria per le annotazioni sull'originale. Così deciso il 31/03/2022 Il Consigliere estensore Il 1-3 eisi