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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19187/2026

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[OSCURATO:PERSONA] soc. coop., in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 129/2022,depositata il 3 febbraio 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenzadella Corte di appello di Catanzaro, depositata il 3 febbraio 2022, direiezione dell’appello per la riforma della sentenza del Tribunale diNumero registro generale 10034/2022Numero sezionale 2233/2026Numero di raccolta generale 19187/2026Data pubblicazione 11/06/2026Cosenza che aveva respinto la sua opposizione all’esecuzione promossanei suoi confronti, quale garante di [OSCURATO:SOCIETA]. e terzadatrice d’ipoteca, dalla Banca di [OSCURATO:PERSONA] soc.coop., nella cui posizione era poi subentrata la Banca di CreditoCooperativo [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., in forza di un contratto dimutuo fondiario dell’11 ottobre 2006;- dall’esame della sentenza impugnata si evince che l’opposizione erafondata sulla nullità della clausola relativa agli interessi corrispettivi emoratori contenuta nel contratto, dedotta in ragione del fatto che erafrutto dell’illecita manipolazione dei tassi Euribor e della usurarietàdegli interessi pattuiti per superamento dei relativi tassi soglia;- la Corte di appello ha riferito che il giudice di prime cure avevarespinto l’opposizione evidenziando che la prima questione era stataproposta tardivamente e, in quanto tale, non era scrutinabile, mentrela seconda era infondata poiché l’opponente non aveva prodotto ingiudizio i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi;- ha, quindi, disatteso il gravame osservando, quanto al primo profilo,che non era possibile rilevare d’ufficio la prospettata nullità atteso chel’appellante non aveva prodotto la decisione della CommissioneEuropea posta a fondamento della deduzione, non aveva allegato ilcoinvolgimento della banca creditrice nella manipolazione dei tassiEuribor ai quali erano parametrati i tassi convenzionali e non avevaneanche spiegato come un comportamento illecito posto in essere daalcuni istituti bancari europei possa incidere sul contratto di mutuostipulato a valle tra il cliente e la banca estranea alle dedottemanipolazioni;- quanto al secondo profilo, ha osservato che, ancheindipendentemente dall’esistenza di un onere per l’attore di produrre idecreti contenti le soglie fissate ai sensi della l. 7 marzo 1996, n. 108,i tassi applicati era inferiori alle soglie applicabili ratione temporis;- il ricorso è affidato a quattro motivi;Numero registro generale 10034/2022Numero sezionale 2233/2026Numero di raccolta generale 19187/2026Data pubblicazione 11/06/2026- resiste con controricorso la Banca di [OSCURATO:PERSONA] CentroCalabria soc. coop.;- le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;[OSCURATO:PERSONA]:- con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 111e 117 Cost., 115 cod. proc. civ., 1418 cod. civ., da 101 a 106 T.F.U.E.,6, par. 1, Conv.

E.D.U. e 47, par. 1, Carta dei [OSCURATO:PERSONA] U.E.,per aver la sentenza impugnata ritenuto che la Decisione dellaCommissione Antitrust Europea del 4 dicembre 2013 (caso –AT.39914) non costituisse fonte del diritto e, in quanto tale, fossesottratta all’onere di allegazione;- il motivo è infondato;- ai sensi dell’art. 288, quarto comma, T.F.U.E., la decisione è un attoobbligatorio in tutti i suoi elementi e può avere una portata individuale,qualora designi i destinatari, o generale e indefinita, qualora non siaindirizzata a specifiche persone fisiche o giuridiche (cfr.

Corte Giust.U.E. 18 maggio 2021, C-83/19, Asociaţia “Forumul Judecătorilor dinRomânia”);- laddove, come prospettato nel caso in esame, la decisione sia stataemanata dalla Commissione nell’esercizio dei poteri a questa attribuitiin materia di accertamento di infrazioni alla disciplina di concorrenza,tale decisione ha necessariamente carattere individuale ed èsuscettibile, una volta notificata ai destinatari, di produrre effetti nelleloro sfere giuridiche soggettive, nell’ordinamento nazionale;- in tal caso, la decisione può essere assimilata, quanto alla sua natura,all’atto amministrativo del diritto nazionale, quale atto imperativo,adottato all’esito di un procedimento, finalizzato alla cura di uninteresse pubblico predeterminato dalla fonte normativa primaria;- in quanto tale è priva dei caratteri tipici dell’atto normativo dellaastrattezza e della innovatività e, per tale ragione, si sottraeall’applicazione della regola iura novit curia di all’art. 113 cod. proc.Numero registro generale 10034/2022Numero sezionale 2233/2026Numero di raccolta generale 19187/2026Data pubblicazione 11/06/2026civ.;- condivisibilmente, dunque, la Corte di appello ha posto a caricodell’attore, in applicazione della regola generale sul riparto dell’oneredella prova, l’onere di allegarne e dimostrane l’esistenza e il contenuto;- con il secondo motivo la ricorrente deduce la nullità della decisione diappello per violazione degli artt. 117 Cost., 1346, 1418 e 1421 cod.civ., 2 l. 10 ottobre 1990, n. 287, 101 T.F.U.E. e 53 E.E.A., nonchél’illogica e contraddittoria motivazione, nella parte in cui ha omesso dirilevare d’ufficio la nullità parziale del contratto per violazione dellanormativa antitrust e posto a carico dell’attrice l’onere di provare ilcoinvolgimento della banca nella manipolazione dei tassi Euribor equello della incidenza di tale manipolazione sul rapporto contrattualededotto in giudizio;- il motivo è inammissibile;- le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo gradosono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, acondizione che i relativi fatti costitutivi risultino documentati ex actis,non essendo possibile acquisire la prova dei fatti costitutivi delleeccezioni senza rispettare i relativi termini decadenziali previsti per ilgiudizio di cognizione (cfr., altresì, Cass. 31 luglio 2025, n. 22102;Cass. 8 gennaio 2025, n. 416; Cass. 1° febbraio 2023, n. 2963);- la Corte di appello ha escluso la sussistenza di elementi idoneiespressivi della prospettata nullità, per cui non può utilmentecensurarsi la mancata attivazione del potere di rilevazione officioso;- con il terzo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenzaimpugnata per violazione degli artt. 24, 111, sesto comma, e 117Cost., 113 cod. proc. civ., 1418 cod. civ., 2 l. 7 marzo 1996, n. 198,23 Cost., 6, 8 e 18 Conv.

E.D.U. e 47 Carta dei Diritti FondamentaliU.E., nonché per motivazione illogica, contraddittoria e meramenteapparente, in relazione alla questione attinente alla dedotta usurarietàdei tassi di interesse pattuiti;Numero registro generale 10034/2022Numero sezionale 2233/2026Numero di raccolta generale 19187/2026Data pubblicazione 11/06/2026- il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato;- la Corte di appello ha, in proposito, argomentato che «anchesuperando il rilievo formale dell’omessa produzione in primo grado deidecreti ministeriali, nulla depone per l’usurarietà dei tassi pattuiti trale parti in causa», chiarendo che il tasso degli interessi corrispettivi erainferiore al tasso soglia, come ritenuto anche nella consulenza tecnicad’ufficio svolta in primo grado, e che, del pari, il tasso moratorio erarispettoso di tale soglia, da calcolarsi secondo le modalità di calcoloindicate dalla giurisprudenza di questa Corte e non secondo quelleapplicate nella predetta consulenza tecnica d’ufficio;- orbene, si rammenta che il sindacato di legittimità sulla motivazionesi è ormai ridotto alla verifica del rispetto del cd. minimo costituzionale(cfr., da ultimo, Cass. 16 maggio 2024, n. 13621; Cass. 11 aprile 2024,n. 9807; Cass. 7 marzo 2024, n. 6127), sicché si è chiarito che è oggidenunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante;- questa anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella«motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza dellamotivazione o di sua contraddittorietà (cfr. Cass., Sez.

Un., 7 aprile2014, n. 8053);- nel caso in esame la riferita motivazione della Corte di appelloconsente di individuare agevolmente l’iter seguito dal giudice ed èrispettosa del cd. minimo costituzionale, non palesando deficitargomentativi, per cui la sentenza impugnata si sottrae al viziomotivazionale denunciato;- quanto agli ulteriori profili di censura, parte ricorrente deduce erroriche la Corte di appello avrebbe effettuato nella lettura e nellacomprensione dei dati esposti nella consulenza tecnica d’ufficio, maNumero registro generale 10034/2022Numero sezionale 2233/2026Numero di raccolta generale 19187/2026Data pubblicazione 11/06/2026tale deduzione, investendo l’accertamento dei fatti, riguarda aspettiriservati al giudice di merito;- con l’ultimo motivo critica la decisione della Corte di appello perviolazione degli artt. 115 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ,111 Cost., 6 Conv.

E.D.U. e 47 Carta dei [OSCURATO:PERSONA] U.E., sullaquestione della mancata adesione da parte alle conclusioni dellaconsulenza tecnica d’ufficio svolta in primo grado in ordine all’entità delcredito vantato dalla banca;- anche questo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato;- la Corte territoriale ha, sul punto, osservato che «Le considerazioniche precedono, in ultima analisi, consentono di ritenere che il conteggioeffettuato dalla banca in seno all’atto di pignoramento immobiliare del7.5.2010 (€ 199.378,84, di cui € 178.518,85 per capitale residuo) nonevidenzi profili d’illegittimità che ne impongano il ricalcolo e men chemeno nei termini indicati dal CTU, come parrebbe auspicarel’appellante con il terzo motivo di gravame, poiché detto conteggio nonappare affidabile, non avendo il CTU tenuto conto dei tassi degliinteressi corrispettivi succedutesi nel tempo»;- in tal modo, ha inteso chiaramente significare che l’infondatezza dellecontestazioni della appellante in ordine alla usurarietà dei tassi diinteresse applicati dalla banca conduceva, inevitabilmente, a ritenerecorretta la quantificazione del credito effettuata dalla banca, stantel’assenza di ulteriori profili di doglianza sul punto;- anche con rifermento a questo motivo, dunque, la motivazione dellasentenza rispetta il cd. minimo costituzionale e la censura, nellasostanza, si risolve in una (generica) critica alla valutazione deglielementi di prova effettata dalla Corte territoriale che è a questariservata;- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essereaccolto;- le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e siNumero registro generale 10034/2022Numero sezionale 2233/2026Numero di raccolta generale 19187/2026Data pubblicazione 11/06/2026liquidano come in dispositivo; P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione dellespese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro7.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00per esborsi e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 21 maggio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] soc. coop., in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 129/2022,depositata il 3 febbraio 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenzadella Corte di appello di Catanzaro, depositata il 3 febbraio 2022, direiezione dell’appello per la riforma della sentenza del Tribunale diNumero registro generale 10034/2022Numero sezionale 2233/2026Numero di raccolta generale 19187/2026Data pubblicazione 11/06/2026Cosenza che aveva respinto la sua opposizione all’esecuzione promossanei suoi confronti, quale garante di [OSCURATO:SOCIETA]. e terzadatrice d’ipoteca, dalla Banca di [OSCURATO:PERSONA] soc.coop., nella cui posizione era poi subentrata la Banca di CreditoCooperativo [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., in forza di un contratto dimutuo fondiario dell’11 ottobre 2006;- dall’esame della sentenza impugnata si evince che l’opposizione erafondata sulla nullità della clausola relativa agli interessi corrispettivi emoratori contenuta nel contratto, dedotta in ragione del fatto che erafrutto dell’illecita manipolazione dei tassi Euribor e della usurarietàdegli interessi pattuiti per superamento dei relativi tassi soglia;- la Corte di appello ha riferito che il giudice di prime cure avevarespinto l’opposizione evidenziando che la prima questione era stataproposta tardivamente e, in quanto tale, non era scrutinabile, mentrela seconda era infondata poiché l’opponente non aveva prodotto ingiudizio i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi;- ha, quindi, disatteso il gravame osservando, quanto al primo profilo,che non era possibile rilevare d’ufficio la prospettata nullità atteso chel’appellante non aveva prodotto la decisione della CommissioneEuropea posta a fondamento della deduzione, non aveva allegato ilcoinvolgimento della banca creditrice nella manipolazione dei tassiEuribor ai quali erano parametrati i tassi convenzionali e non avevaneanche spiegato come un comportamento illecito posto in essere daalcuni istituti bancari europei possa incidere sul contratto di mutuostipulato a valle tra il cliente e la banca estranea alle dedottemanipolazioni;- quanto al secondo profilo, ha osservato che, ancheindipendentemente dall’esistenza di un onere per l’attore di produrre idecreti contenti le soglie fissate ai sensi della l. 7 marzo 1996, n. 108,i tassi applicati era inferiori alle soglie applicabili ratione temporis;- il ricorso è affidato a quattro motivi;Numero registro generale 10034/2022Numero sezionale 2233/2026Numero di raccolta generale 19187/2026Data pubblicazione 11/06/2026- resiste con controricorso la Banca di [OSCURATO:PERSONA] CentroCalabria soc. coop.;- le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;[OSCURATO:PERSONA]:- con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 111e 117 Cost., 115 cod. proc. civ., 1418 cod. civ., da 101 a 106 T.F.U.E.,6, par. 1, Conv. E.D.U. e 47, par. 1, Carta dei [OSCURATO:PERSONA] U.E.,per aver la sentenza impugnata ritenuto che la Decisione dellaCommissione Antitrust Europea del 4 dicembre 2013 (caso –AT.39914) non costituisse fonte del diritto e, in quanto tale, fossesottratta all’onere di allegazione;- il motivo è infondato;- ai sensi dell’art. 288, quarto comma, T.F.U.E., la decisione è un attoobbligatorio in tutti i suoi elementi e può avere una portata individuale,qualora designi i destinatari, o generale e indefinita, qualora non siaindirizzata a specifiche persone fisiche o giuridiche (cfr. Corte Giust.U.E. 18 maggio 2021, C-83/19, Asociaţia “Forumul Judecătorilor dinRomânia”);- laddove, come prospettato nel caso in esame, la decisione sia stataemanata dalla Commissione nell’esercizio dei poteri a questa attribuitiin materia di accertamento di infrazioni alla disciplina di concorrenza,tale decisione ha necessariamente carattere individuale ed èsuscettibile, una volta notificata ai destinatari, di produrre effetti nelleloro sfere giuridiche soggettive, nell’ordinamento nazionale;- in tal caso, la decisione può essere assimilata, quanto alla sua natura,all’atto amministrativo del diritto nazionale, quale atto imperativo,adottato all’esito di un procedimento, finalizzato alla cura di uninteresse pubblico predeterminato dalla fonte normativa primaria;- in quanto tale è priva dei caratteri tipici dell’atto normativo dellaastrattezza e della innovatività e, per tale ragione, si sottraeall’applicazione della regola iura novit curia di all’art. 113 cod. proc.Numero registro generale 10034/2022Numero sezionale 2233/2026Numero di raccolta generale 19187/2026Data pubblicazione 11/06/2026civ.;- condivisibilmente, dunque, la Corte di appello ha posto a caricodell’attore, in applicazione della regola generale sul riparto dell’oneredella prova, l’onere di allegarne e dimostrane l’esistenza e il contenuto;- con il secondo motivo la ricorrente deduce la nullità della decisione diappello per violazione degli artt. 117 Cost., 1346, 1418 e 1421 cod.civ., 2 l. 10 ottobre 1990, n. 287, 101 T.F.U.E. e 53 E.E.A., nonchél’illogica e contraddittoria motivazione, nella parte in cui ha omesso dirilevare d’ufficio la nullità parziale del contratto per violazione dellanormativa antitrust e posto a carico dell’attrice l’onere di provare ilcoinvolgimento della banca nella manipolazione dei tassi Euribor equello della incidenza di tale manipolazione sul rapporto contrattualededotto in giudizio;- il motivo è inammissibile;- le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo gradosono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, acondizione che i relativi fatti costitutivi risultino documentati ex actis,non essendo possibile acquisire la prova dei fatti costitutivi delleeccezioni senza rispettare i relativi termini decadenziali previsti per ilgiudizio di cognizione (cfr., altresì, Cass. 31 luglio 2025, n. 22102;Cass. 8 gennaio 2025, n. 416; Cass. 1° febbraio 2023, n. 2963);- la Corte di appello ha escluso la sussistenza di elementi idoneiespressivi della prospettata nullità, per cui non può utilmentecensurarsi la mancata attivazione del potere di rilevazione officioso;- con il terzo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenzaimpugnata per violazione degli artt. 24, 111, sesto comma, e 117Cost., 113 cod. proc. civ., 1418 cod. civ., 2 l. 7 marzo 1996, n. 198,23 Cost., 6, 8 e 18 Conv. E.D.U. e 47 Carta dei Diritti FondamentaliU.E., nonché per motivazione illogica, contraddittoria e meramenteapparente, in relazione alla questione attinente alla dedotta usurarietàdei tassi di interesse pattuiti;Numero registro generale 10034/2022Numero sezionale 2233/2026Numero di raccolta generale 19187/2026Data pubblicazione 11/06/2026- il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato;- la Corte di appello ha, in proposito, argomentato che «anchesuperando il rilievo formale dell’omessa produzione in primo grado deidecreti ministeriali, nulla depone per l’usurarietà dei tassi pattuiti trale parti in causa», chiarendo che il tasso degli interessi corrispettivi erainferiore al tasso soglia, come ritenuto anche nella consulenza tecnicad’ufficio svolta in primo grado, e che, del pari, il tasso moratorio erarispettoso di tale soglia, da calcolarsi secondo le modalità di calcoloindicate dalla giurisprudenza di questa Corte e non secondo quelleapplicate nella predetta consulenza tecnica d’ufficio;- orbene, si rammenta che il sindacato di legittimità sulla motivazionesi è ormai ridotto alla verifica del rispetto del cd. minimo costituzionale(cfr., da ultimo, Cass. 16 maggio 2024, n. 13621; Cass. 11 aprile 2024,n. 9807; Cass. 7 marzo 2024, n. 6127), sicché si è chiarito che è oggidenunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante;- questa anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella«motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza dellamotivazione o di sua contraddittorietà (cfr. Cass., Sez. Un., 7 aprile2014, n. 8053);- nel caso in esame la riferita motivazione della Corte di appelloconsente di individuare agevolmente l’iter seguito dal giudice ed èrispettosa del cd. minimo costituzionale, non palesando deficitargomentativi, per cui la sentenza impugnata si sottrae al viziomotivazionale denunciato;- quanto agli ulteriori profili di censura, parte ricorrente deduce erroriche la Corte di appello avrebbe effettuato nella lettura e nellacomprensione dei dati esposti nella consulenza tecnica d’ufficio, maNumero registro generale 10034/2022Numero sezionale 2233/2026Numero di raccolta generale 19187/2026Data pubblicazione 11/06/2026tale deduzione, investendo l’accertamento dei fatti, riguarda aspettiriservati al giudice di merito;- con l’ultimo motivo critica la decisione della Corte di appello perviolazione degli artt. 115 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ,111 Cost., 6 Conv. E.D.U. e 47 Carta dei [OSCURATO:PERSONA] U.E., sullaquestione della mancata adesione da parte alle conclusioni dellaconsulenza tecnica d’ufficio svolta in primo grado in ordine all’entità delcredito vantato dalla banca;- anche questo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato;- la Corte territoriale ha, sul punto, osservato che «Le considerazioniche precedono, in ultima analisi, consentono di ritenere che il conteggioeffettuato dalla banca in seno all’atto di pignoramento immobiliare del7.5.2010 (€ 199.378,84, di cui € 178.518,85 per capitale residuo) nonevidenzi profili d’illegittimità che ne impongano il ricalcolo e men chemeno nei termini indicati dal CTU, come parrebbe auspicarel’appellante con il terzo motivo di gravame, poiché detto conteggio nonappare affidabile, non avendo il CTU tenuto conto dei tassi degliinteressi corrispettivi succedutesi nel tempo»;- in tal modo, ha inteso chiaramente significare che l’infondatezza dellecontestazioni della appellante in ordine alla usurarietà dei tassi diinteresse applicati dalla banca conduceva, inevitabilmente, a ritenerecorretta la quantificazione del credito effettuata dalla banca, stantel’assenza di ulteriori profili di doglianza sul punto;- anche con rifermento a questo motivo, dunque, la motivazione dellasentenza rispetta il cd. minimo costituzionale e la censura, nellasostanza, si risolve in una (generica) critica alla valutazione deglielementi di prova effettata dalla Corte territoriale che è a questariservata;- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essereaccolto;- le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e siNumero registro generale 10034/2022Numero sezionale 2233/2026Numero di raccolta generale 19187/2026Data pubblicazione 11/06/2026liquidano come in dispositivo; P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione dellespese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro7.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00per esborsi e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 21 maggio 2026.Il Presidente
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