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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 marzo 2025

Cassazione n. 09252/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14634/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA],con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, alla via A. Baiamonti n. 10 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 1489/2023depositata il 20/12/2023.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; rilevato che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, e che va disposta la distrazione di dette spese in favore del difensor e della parte controricorrente, i l qualeha dichiarato di averle anticipate; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrent e , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 745,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocatodifensore anticipatari o [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso in Roma, il 7/03/2025 IL P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14634/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA],con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, alla via A. Baiamonti n. 10 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 1489/2023depositata il 20/12/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; rilevato che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, e che va disposta la distrazione di dette spese in favore del difensor e della parte controricorrente, i l qualeha dichiarato di averle anticipate; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrent e , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 745,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocatodifensore anticipatari o [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, il 7/03/2025 IL P
Decreto Cassazione n. 09252/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris