CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 agosto 2022
Cassazione n. 28933/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4591/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende - R icorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - C ontroricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARIn. 250/2022 depositata i l 03/08/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. convenne in giudizio la società gestore del [OSCURATO:SOCIETA]., per l ’ accertamento negativo del credito di euro 96.274,77 da quest’ultima esposto nella fattura n. 201403545886 del giugno 2014 a titolo di saldo prezzo dell’acqua fornita dal 10/01/2006 al 28/10/2013, nonché di euro 10.788,16 esposto nella fattura n. 201403566016 del 23/07/2014, relativo ai consumi registrati tra il 29/10/2013 al 30/05/2014. 2. Con sentenza n. 939/2020 il Tribunale di Sassari accolse in parte la domanda, dichiarando prescritto il credito della convenuta per i consumi anteriori all’11/6/2009, non avendo la medesimaprovato di aver inviato idonei atti interruttivi del relativo corso , e accertando l’importo della quota fissa applicabile alla fornitura ricevuta dall’attrice non ancora prescrittanell’ammontare pari nel massimo a tre volte l’importo del nolo contatore di cui al provvedimento Cip n. 45/1974. 3. Quanto alla registrazione dei consumi, il Tribunale prese atto delle risultanze della CTU disposta per verificare il corretto funzionamento del precedente contatore installato presso l’utenza dell’attrice e di quello in uso,e concluse che “il contatore vecchio ha una differenza di misurazione in meno del 2% mentre il contatore in uso ha una differenza di misurazione in meno dell’1% entro i limiti di tolleranza prescritti dalle disposizioni del D.lgs.22/2007” e che “ E ’ sicuro che il contatore ha misurato anche aria presente nelle tubazioni, ma è altrettanto certo che non è possibile quantificare tale rilevamento. Questa situazione si è presentata a causa dei comportamenti approssimativi che regolavano il rapporto tra chi forniva acqua e chi la utilizzava. Entrambi non si curavano del corretto funzionamento degli strumenti di misura … le misurazioni di comparazione non rilevano alcun deterioramento a causa del passaggio di aria nei contatori visto che la variazione di misurazione è minore di quanto indicato nelle norme sopra menzionate”. 4. Appurato il buon funzionamento dei misuratori , il Tribunale respinse la domanda di accertamento negativo dei crediti fatturati (e non prescritti) anche sul presupposto che in realtà non era stato accertato il verificarsi di una perdita occulta nelle tubazioni di pertinenza dell’utente e neppure l’anomalia dei consumi contabilizzati, posto che prima delle fatture del 2014 non risultavano registrazioni di precedenti consumi,e che [OSCURATO:SOCIETA] aveva inviato una comunicazione di allarme circa l’elevato ammontare dei consumi rilevati con la lettura a saldo. 5. Accolse invece la contestazione dell ’ entità della quota fissa applicata dal gestore in violazione dei parametri stabiliti dal D.M.1°/8/1996. 6. Nella resistenza della società [OSCURATO:SOCIETA]. , c on sentenza n. 250/2022 del 3/ 8/2022, in accoglimento del gravame interposto dalla [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di Cagliari ha successivamente dichiarato non dovuti gli importi di cui alle fatture n. 201403545886, n. 201403566016, n. 201303574655 e n. 201503533220, affermando che i crediti per i consumi successivi all’11/06/2009 avrebbero dovuto essere riliquidati da [OSCURATO:SOCIETA] sulla base dei consumi storici rilevati dal contatore n. 249529. 7. Avverso la suindicata sentenza della corte di merito la società [OSCURATO:SOCIETA]. proponeora ricorso per cassazione , affidato a quattro motiviillustrati da memoria. 8. R esiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. 9. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c. M [OSCURATO:PERSONA] Con il 1° motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt.115, 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. Si duole che la corte di merito abbia erroneamente disatteso gli esiti della relazione peritale espletata nell’ambito del procedimentodi primo grado e fatti propri dal Tribunale Civile di Sassari , in vbase ai quali la presenza di aria nelle tubature è stata ritenuta ininfluente ai fini della rilevazione dei consumi effettivi, rientrando in quel margine di scostamento ritenuto tollerabile dal regolamento di [OSCURATO:PERSONA] ( entro il 5% in più o in meno ), e dunque inifluente ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto . Lamenta che il giudice di secondo grado ha applicato al caso de quo le conseguenze previste dalla norma che disciplina le ipotesi di accertato scostamento oltre il 5%, o meglio di accertato malfunzionamento del misuratore o di un suo blocco, ipotesi queste non accertate dall’ausiliario del giudice . Con il 2° motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. b35.1 del regolamento del [OSCURATO:PERSONA] , in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Si duole che, pur avendo fatto richiamo agli esiti della CTU la corte di merito abbia erroneamente definito il procedimento di appello facendo ricorso alle conseguenze disciplinate dall’art. B.35.1. che … ne dispone l’applicazione esclusivamente nelle ipotesi in cui sia stato accertato il malfunzionamento del misuratore, scostamento dei consumi oltre il 5% di tolleranza, in più o in meno, o il blocco dello stesso, che si verifica quando lo strumento non rileva i consumi che transitano perché “fermo” . Con il 3° motivo denunzia “Motivazione manifestatamente contraddittoria, violazione art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 132 n. 4 c.p.c.”. Si duole che corte territorialeabbia ritenuto non assolto l’onere “di dimostrare il buon funzionamento del misuratore”, ritenendo non attendibili i consumi rilevati da un misuratore riconosciuto funzionante, omettendo di motivare anche in ragione di quanto previsto dal Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] in merito alla tolleranza del 5% (richiamato dalla stessa pronuncia a pag. 8) e dell’assenza di dati oggettivi, in merito ad un’affermazione apodittica priva di riscontro scaturito da una specifica indagine. Lamenta che la corte di merito ha del tutto immotivatamente disatteso la circostanza rimasta acclarata all’esito dell’espletata CTU secondo cui “le misurazioni per comparazioni non rilevano alcun deterioramento a causa del passaggio di aria nei contatori visto che la variazione di misurazione è minore di quanto indicato nelle norme sopra menzionate”, avendo al riguardo il CTU concluso che il passaggio di aria nelle tubature,e dunque il rilevamento da parte del misuratore di aria, non solo non è possibile poterlo quantificare ma è comunque ininfluente attesa l’acclarata pacifica circostanza che lo strumento ha registrato in segno negativo rispetto a quanto effettivamente transitato . Si duole essere il decisum… contradditorio nelle parti in cui dichiara a sostegno della non attendibilità dei consumi “La verifica del procedimento di misurazione dell’acqua consumata –in disparte la questione se competesse o meno al gestore il periodico controllo del dispositivo nel periodo 2006-2014 – rientra certamente nella sfera di competenza del gestore proprietario dell’impianto ”, con il seguente assunto “Nella specie, dunque, la responsabilità del consumo eventualmente eccessivo è da attribuire in misura prevalente al titolare dell’utenza per inosservanza dell’art. B35.1 comma 2 del Regolamento del S.I.I., ove è previsto il diritto-dovere dell’utente di verificare periodicamente il contatore allo scopo di verificare eventuali anomalie e segnalare con autolettura la registrazione di consumi ritenuti eccessivi a norma dell’art. 6.5 della [OSCURATO:PERSONA] “ . I motivI, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono p.q.r. fondati e va nno accolt i nei termini e limiti di seguito indicati. A fronte dell’accertamento operato dal giudice di prime cure, sulla base dell’espletata CTU, secondo cui ( come riportato nell’impugnata sentenza ) le misurazioni per comparazione non rilevano alcun deterioramento a causa del passaggio di aria nei contatori visto che la variazione di misurazione è minore di quanto indicato nelle norme sopra menzionate , lacorte di merito ha per converso del tutto immotivatamente ritenuto che, seppure rimasta intatta la funzionalità del contatore ( v. relazione c.t.u. ), i consumi ivi registrati e riportati nelle fatture oggetto di causa avevano riguardato non solo l’acqua fornita ma anche il passaggio dell’aria così inficando il risultato delle letture, che non è più attendibile , pervenendo a ravvisare la sussitenza di incertezza dei consumi reali e a concludere per l’ accoglimento della domanda di accertamento negativo . In particolare, pur dando atto che [OSCURATO:SOCIETA] è tenuta a verificare la correttezza dei consumi in applicazione dell’art. B35 del regolamento S.I.I. e dell’art. 6 della Carta dei Servizi , in base al quale il contatore è giudicato funzionante “qualora le indicazioni del contatore risultassero contenute entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno” ; e benché il giudice di primo grado abbia -come detto-tenuto in considerazione la circostanza che nella specie la variazione di misurazione èrisutata minore di quanto indicato nella dette norme dell’art. B35 del regolamento S.I.I. e dell’art. 6 della Carta dei Servizi , la corte di merito alcunché al riguardo ha argomentato a sostegno della sopra riportata raggiunta conclusione. A tale stregua la motivazione dell’impugnata sentenza si appalesa sul punto del tutto apparente, e pertanto inesistente. Alla fondatezza de i motiv i nei suindicat i termini e limiti, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Cagliari, che in diversa composizione procederà a nuovo esame. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie p.q.r. il ricorso nei termini e limiti di cui in motivazione. Cassa in relazione l’impugnata sente