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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 gennaio 2022

Cassazione n. 13688/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 22 luglio 2021, il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data 5 luglio 2021 dal Gip del Tribunale di Tivoli con cui era stata applicata allo stesso la misura della custodia cautelare in carcere, per il delitto di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.2.

Avverso l'ordinanza l'indagato ha proposto personalmente ricorso per cassazione con cui lamenta la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen., in quanto non sussisterebbero i presupposti per l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere; lo stesso si duole, inoltre, della disparità di trattamento subita rispetto ai coindagati, nei confronti dei quali sono stati disposti, invece, gli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto personalmente dall'indagato e non da difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.

Trova infatti applicazione, ratione temporis, la vigente formulazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con decorrenza dal 3 agosto 2017, che esclude il ricorso personale dell'imputato.

Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen, qualora l'impugnazione sia proposta da soggetto non legittimato, l'inammissibilità della stessa è dichiarata senza formalità.

La modalità di proposizione del ricorso, impedendo in radice la costituzione del rapporto processuale, non consente a questa Corte di valutare il fondamento del motivo di doglianza presentato, essendole conseguentemente precluso di pronunciarsi in ordine alla denunciata violazione, nel caso di specie, della disciplina di cui all'art. 274 cod. proc. pen. 4.

Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. peri.

Così deciso il 20/01/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 luglio 2021, il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data 5 luglio 2021 dal Gip del Tribunale di Tivoli con cui era stata applicata allo stesso la misura della custodia cautelare in carcere, per il delitto di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.2. Avverso l'ordinanza l'indagato ha proposto personalmente ricorso per cassazione con cui lamenta la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen., in quanto non sussisterebbero i presupposti per l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere; lo stesso si duole, inoltre, della disparità di trattamento subita rispetto ai coindagati, nei confronti dei quali sono stati disposti, invece, gli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto personalmente dall'indagato e non da difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Trova infatti applicazione, ratione temporis, la vigente formulazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con decorrenza dal 3 agosto 2017, che esclude il ricorso personale dell'imputato. Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen, qualora l'impugnazione sia proposta da soggetto non legittimato, l'inammissibilità della stessa è dichiarata senza formalità. La modalità di proposizione del ricorso, impedendo in radice la costituzione del rapporto processuale, non consente a questa Corte di valutare il fondamento del motivo di doglianza presentato, essendole conseguentemente precluso di pronunciarsi in ordine alla denunciata violazione, nel caso di specie, della disciplina di cui all'art. 274 cod. proc. pen. 4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. peri. Così deciso il 20/01/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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