CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 47412/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposti da: [OSCURATO:PERSONA], nato Bari il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Torino, sezione specializzata per il riesame, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ha riformato l'ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Alessandria - che in accoglimento dell'istanza dell'imputato aveva revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari disposti a suo carico per il reato di appropriazione indebita - applicando per l'effetto allo Zagami la misura degli arresti domiciliari presso l'abitazione della madre. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo di ricorso la difesa deduce ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. nullità dell'ordinanza impugnata per vizio di travisamento dei dati processuali e inutilizzabilità degli atti allegati alla nota a firma del Pubblico Ministero del 27/05/2021. La difesa ha osservato come fosse stato lo stesso Zagami, avvocato della persona offesa nel procedimento di separazione coniugale, ad avere personalmente prodotto una missiva dattiloscritta e sottoscritta, con allegato documento di identità, da [OSCURATO:PERSONA]; il G.i.p., tenuto conto della documentazione allegata, aveva ravvisato un mutamento del quadro indiziario per l'evidente contrasto tra le dichiarazioni della Maestri e le dichiarazioni della persona offesa Selva. Il Tribunale ha erroneamente ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla Maestri; per contrastare la dichiarazione della Maestri non poteva essere utilizzata l'annotazione della P.G. del 26/05/2021, né tanto meno il verbale di s.i.t. della persona offesa Selva del 09/04/2021. L'attività del Pubblico Ministero risultava svolta in violazione sia dell'art. 430, che dell'art. 430-bis cod. proc. pen. atteso l'inserimento della Selva nella lista testi. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nullità per omessa motivazione con specifico riferimento alle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen., mancando una considerazione in termini di attualità e concretezza, anche considerata l'intervenuta emissione di decreto di giudizio immediato e conseguente instaurazione della fase dibattimentale. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, mentre è fondato il secondo motivo. 2. Quanto al primo motivo di ricorso occorre considerare come lo stesso risulti articolato in forma alternativa e, dunque, in modo aspecifico, come violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), vizio di travisamento dei dati processuali, nonché inutilizzabilità degli atti allegati alla nota a firma del Pubblico Ministero del 27/05/2021. Dalla lettura del ricorso emerge, inoltre, che non è stata allegata in copia, né è stata trascritta nel corpo del ricorso, la lettera manoscritta dalla Maestri e presentata al G.i.p. dallo Zagami al fine dì riscontrare la circostanza evidenziata nel motivo (che escluderebbe qualsiasi obbligo di procedere ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. pen). Né è stata richiamata in ricorso, mediante trascrizione specifica dei suoi contenuti, la documentazione allegata alla nota del Pubblico Ministero del 27/05/2021, pur assumendosi l'intervenuto vizio di travisamento, oltre all'ìnutilizzabilità della documentazione in questione. 2.1. Il ricorso sul punto non risponde al necessario carattere di autosufficienza, così come evidenziato in precedenza da questa Corte con principio, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 2 n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432 - 01). 3. Ciò premesso, la Corte deve comunque richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01; da ultimo v. Sez. 2, n. 7263 del 14/01/2020, Cesarano, non mass.). Quanto al primo motivo di ricorso, occorre considerare come emerga da parte della difesa, nonostante il richiamo al parametro normativo di cui alla lettera b) dell'art. 606 cod. proc. pen., la volontà di sollecitare una rilettura nel merito degli elementi valutati nell'ordinanza impugnata. In tal senso si deve premettere che, quanto alla documentazione prodotta e riferibile alla Maestri, è ben vero che il Tribunale ha richiamato l'art. 391-bis cod. proc. pen., e pur tuttavia la valutazione della documentazione in questione deve essere riferita, in realtà, al paradigma di atipicità dell'elemento di prova introdotto, che per le sue caratteristiche, oltre che per gli ulteriori elementi d'indagine acquisiti a seguito della sua produzione, ha condotto ad una valutazione di inattendibilità complessiva quanto alle circostanze riportate dalla Maestri con la missiva in questione. Il Tribunale, difatti, ha confermato il quadro di gravità indiziaria considerato dall'ordinanza genetica, mediante un'analisi specifica e completa della condotta dello Zagami, anche in considerazione della sua particolare qualifica professionale, dell'assistenza legale che la persona offesa aveva richiesto, giungendo ad una lettura integrata di evidenze assolutamente indicative. Il Tribunale, infatti, ha richiamato, e considerato analiticamente, una pluralità di elementi dati in tal senso, tutti rilevanti anche singolarmente nel delineare ruolo e rilevanza della condotta dello Zagami nell'ambito dell'imputazione ascritta. Sono state, difatti, richiamate le dichiarazioni rese dalla persona offesa e l'inverosimiglianza delle circostanze allegate dallo stesso ricorrente, coinvolgendo la Maestri, così confermando il complessivo contesto già analizzato dall'ordinanza genetica relativo alla ricorrenza di esigenze cautelari, pienamente recepito nella ordinanza del Tribunale del riesame 3.2. Anche quanto al tema della documentazione prodotta, riferibile alla Maestri, il motivo proposto non si confronta in modo completo con la motivazione del Tribunale, che ha precisato che se anche si volesse ritenere tale comunicazione una prova atipica essa sarebbe soggetta a libera valutazione. In tal senso è stata fornita una motivazione logica e priva di contraddizioni quanto alla portata di tale documentazione, riscontrando l'inverosimiglianza della ricostruzione fornita dalla Maestri quanto al suo incontro con lo Zagami e la persona offesa; così come ha sottolineato l'assoluta non credibilità della versione fornita dal ricorrente, soprattutto tenuto conto della qualifica professionale dello Zagami e delle dichiarazioni rese a s.i.t. dalla Selva (che ha recisamente escluso il contenuto del colloquio riportato dalla Maestri). Un'evidente rilevanza è stata inoltre riservata dal Tribunale, con motivazione organica e coerente, ad altri elementi e, in particolare, alle informazioni trasmesse dal Pubblico Ministero in ordine alle iscrizioni a carico della Maestri, tra le quali è stata considerata particolarmente indicativa una denuncia per furto in concorso proprio con lo Zagami nell'anno 2020, elemento dal quale è stata desunta la conoscenza e frequentazione tra il ricorrente e la Maestri e, dunque, la presenza di elementi di forte inattendibilità della stessa. Quanto all'eccepita inutilizzabilità degli accertamenti espletati dal Pubblico Ministero il Tribunale ha esplicitamente chiarito come questi siano la diretta ed immediata conseguenza della dichiarazione della Maestri, introdotta come elemento sopravvenuto con l'istanza di revoca, con ciò fornendo una giustificazione chiara ed esente da aporie con la quale il ricorrente non si è confrontato se non apoditticamente. Non appare, dunque, apprezzabile positivamente il richiamo effettuato dalla difesa alla previsione di cui agli art. 430 e 430-bis cod. proc. pen., atteso che tale previsione non opera con riferimento alle dichiarazioni destinate ad incidere nella sola fase delle indagini preliminari, mentre il divieto posto dall'art.430-bis cod. proc. pen. risulta posto a garanzia esclusivamente della prova da assumere nel prosieguo del procedimento (Sez.6, n. 2527 del 06/11/2003, Zorzi, Rv. 227893-01, sempre con riferimento alla possibilità di assumere informazioni in presenza di prove o elementi sopravvenuti anche se in fattispecie distinta; Sez. 3, n. 36826 del 08/07/2009, Khemissi, Rv. 244932-01). Né è possibile condividere l'affermazione relativa all'inutilizzabilità della documentazione prodotta dal Pubblico Ministero relativa alle iscrizioni poste a carico della Maestri, atteso il diretto collegamento con l'elemento introdotto dallo stesso ricorrente e la chiara rilevanza di tali documenti, pienamente apprezzabili dal giudice della cautela anche al fine di riscontrare la ricorrenza di esigenze cautelari a carico dello Zagami. In tal senso, il Tribunale del riesame ha correttamente applicato il principio di diritto secondo il quale a seguito dell'introduzione di documentazione relativa ad elementi probatori nuovi, sia preesistenti che sopravvenuti, da parte dell'indagato al Pubblico Ministero è consentito, nell'ambito del "devolutum" e del rispetto del contraddittorio camerale di produrre documentazione relativa ad elementi nuovi, intendendosi per tali quei materiali informativi, preesistenti o sopravvenuti, che non siano già stati oggetto di valutazione (Sez. 5, n. 42847 del 10/06/2014, Annbrus, Rv. 261244-01). 4. E' fondato, invece, il secondo motivo di ricorso con il quale la difesa ha dedotto nullità per omessa motivazione con specifico riferimento alle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen., mancando una considerazione in termini di attualità e concretezza. Dalla lettura dell'ordinanza emerge l'assenza, anche grafica, di qualsiasi considerazione critica e valutativa, quanto al tema delle esigenze cautelari. Manca, difatti, qualsiasi valutazione (anche per relationem all'ordinanza che originariamente aveva imposto la misura degli arresti domiciliari) del compendio indiziario al fine di poter ritenere effettivamente integrati i presupposti normativi per l'adozione della misura (Sez. 5, n.11922 del 02/12/2015, Belsito, Rv. 266428-01), da valutare tenuto conto da una parte del tempo trascorso dal momento in cui era stata originariamente disposta, dall'altra delle nuove emergenze ed allegazioni così come già valutate dal Tribunale del riesame al fine di giungere ad una considerazione che attualizzi la sussistenza delle condizioni di adozione della misura cautelare (Sez. 3, n.18501 del 02/02/2016, Ferreira, Rv. 266938-01). L'ordinanza deve conseguentemente essere annullata per un nuovo giudizio quanto all'attuale ricorrenza di esigenze cautelari. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per un nuovo giudizio al Tribunale di Torino competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 14 Ottobre 2021.