Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 febbraio 2023

Cassazione n. 13833/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3617/2018 R.G. proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro R.G.N. 3617/2018 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- TEMPORE, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 574/2017depositata il 18/07/2017 , R.G.N. 641/2015 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione di primo grado, accoglieva il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA].,limitatamente alle somme richieste, con la cartella esattoriale di pagamento oggetto di opposizione , in relazione al lavoratore [OSCURATO:PERSONA]; confermava, invece, la decisione di primo grado in relazione ad un’altra posizione lavorativa; quanto alle spese di lite, compensava parzialmente quelle del primo grado, ponendo le restanti e quelle del grado di appello a carico delle parti appellate (INPS e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.); R.G.N. 3617/2018

2. in contestazione, per quanto solo rileva in questa sede, il diritto al riconoscimento degli sgravi ex art. 8, co. 9, della legge nr. 409 del 1990 in relazione ad un lavoratore, già dipendente della società, successivamente licenziato e poi riassunto, per la Corte di merito, sussistevano le condizioni per il beneficio contributivo, in quanto la precedente occupazione era avvenuta «in epoca anteriore a 24 mesi dalla nuova assunzione»;

3. ricorre, in via principale, per cassazione l’INPS con un unico motivo;

4. resistono con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA].;

5. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a proponeanche ricorso incidentale , al quale resiste, con controricorso, l’Istituto previdenziale; [OSCURATO:PERSONA]:

6. con il ricorso principale, l’INPS deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 9 , della legge nr. 407 del 1990 in relazione all’art. 1321 cod.civ;

7. l’Istituto assume come siano pacifici i seguenti fatti di causa: ✓ il lavoratore era stato assunto dall'azienda dal febbraio 2003 al gennaio 2006, per 36 mesi, durante i quali la società aveva goduto dei benefici della legge nr. 407 del 1990; ✓ il lavoratore era stato licenziato nel mese di febbraio 2006 ed era stato riassunto,con contratto a tempo indeterminato , nel mese di maggio 2009; ✓ la società si era nuovamente avvalsa dei benefici di cui alla legge 409 del 1990 per un periodo di 36 mesi;

8. per l’INPS, la Corte territoriale non avrebbe correttamente applicato la disciplina degli sgravi, limitandosi a verificare lo stato di disoccupazione del lavoratore per il periodo di legge;

9. il motivo è fondato; 10.in generale, la giurisprudenza della Corte è ferma nel ritenere che, in tema di sgravi contributivi, gravi sul datore di lavoro (che R.G.N. 3617/2018 vanti il diritto al beneficio) l'onere di provare la sussistenza dei requisiti necessari in relazione alla fattispecie normativa di cui si invoca l'applicazione (ex plurimis, Cass. nr. 35299 del 2021; Cass.nr. 1157 del 2018;Cass. nr. 18160 del 2018 ); 11.con specifico riferimento alla fattispecie di causa, l'art. 8, comma 9, ratione temporis applicabile (prima cioè delle modifiche introdotte dalla legge del 2012), nella parte di interesse, è così formulato: «adecorrere dal 1° gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro […] in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi»; 12.come già osservato dalla Corte (tra le altre, v.

Cass. nr. 9872 del 2014, in motiv.), si è in presenza di una disposizione che mira a contenere il costo dellavoro ed il tasso di disoccupazione, attraverso l'attribuzione al datore dilavoro della possibilità di usufruire di una riduzionedei contributi che sarebbe stato altrimenti tenuto a versare per ciascun lavoratore.

Proprio in vista del fine di incentivare l'occupazione e, allo stesso tempo, di evitare facili abusi da parte del datore dilavoro, la norma subordina questa agevolazione a determinati requisiti, che attengono, rispettivamente, sia al lavoratore sia al datore dilavoro: a) al lavoratore, il quale: -risulti disoccupato daalmeno ventiquattro mesi; -risulti sospeso dalavoro e sia beneficiario di un trattamentostraordinario di integrazione salariale da almeno venti quattromesi; b) al datore dilavoro, che: R.G.N. 3617/2018 -assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato; -nonabbia effettuato licenziamenti o sospensioni di lavoro nei confronti di dipendenti in forza nella propria azienda;

13. si è, peraltro, osservato che, pur nella diversità delle fattispecie giuridiche esonerative dell’obbligo contributivo, caratterizzate, però, tutte dalla fruizione di sgravi finalizzati all'incentivo dell'occupazione, ad essere indagato non può essere solo il dato formale del rispetto degli indicatori normativi ma sempre anche quello sostanziale, collegato alla singola vicenda, onde verificare se la stessa abbia avuto la finalità di eludere la ratiodella disciplina incentivante, attraverso assunzioni e licenziamenti il cui effetto finale resti privo di incidenza positiva, e dunque, di novità, sul pianooccupazionale (v., fra le altre, Cass. nr. 6194 del 2022; Cass. nr. 1763 del 2021; Cass. nr. 9662 del 2019);

14. coerentemente, in relazione a fattispecie concrete che hanno riguardato assunzioni dopo licenziamenti (nella vigenza della nuova norma - successiva alle modifiche di cui si è detto, che esclude i benefici in presenza di assunzioni avvenute per «sostituzione di lavoratori licenziati per giustificato motivo»-ma con affermazioni che valgono anche per la fattispecie di causa), la Corte ha ritenuto necessaria una indagine in concreto «sulla inevitabilità della scelta e sulla necessità della nuova assunzione», a tutela dei lavoratori licenziati, trattandosi di un «aspetto […] giuridicamente e logicamente anteriore al profilo dell'incremento occupazionale»(v.

Cass. 35299 del 2021, in motivazione).

In concreto, deve, cioè, indagarsise effettivamente i lavoratori licenziati non siano in grado di svolgere i compiti assegnati ai lavoratori successivamente assunti e, in definitiva, se non sia più possibile, per una qualsiasi ragione, la loro riassunzione;

12. all’evidenza, il controllo , come innanzi complessivamente tracciato, non è stato adeguatamente condotto in relazione alla vicenda concreta caratterizzata, come si è detto, dalla pacifica R.G.N. 3617/2018 assunzione di un lavoratore, già dipendente, dal 2003 al 2006, per 36 mesi, per il quale la società aveva fruito dello sgravio, poi licenziato e, dopo 24 mesi di disoccupazione, riassunto, con (preteso)godimento del medesimo beneficio ;

13. in questi termini, è , dunque, ravvisabile un vizio di sussunzione dellafattispecie concreta in quella astratta disciplinata dalla legge e, pertanto, si impone un nuovo esame per la verifica delle condizioni normative di cui all’art. 9, co. 8, legge nr. 407 del 1990, ratione temporisapplicabile;

14. in conclusione, il ricorso principale dell’Inps va accolto, con assorbimento delricorso incidentale, perché relativo alla regolazione delle spese di lite, che dovranno rideterminarsi all’esito del nuovo giudizio di merito; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione,che provvederà anche sulle spese del giudiziodi legittimità.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso principale, assorbito quello incidentale;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cort

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3617/2018 R.G. proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro R.G.N. 3617/2018 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- TEMPORE, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 574/2017depositata il 18/07/2017 , R.G.N. 641/2015 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione di primo grado, accoglieva il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA].,limitatamente alle somme richieste, con la cartella esattoriale di pagamento oggetto di opposizione , in relazione al lavoratore [OSCURATO:PERSONA]; confermava, invece, la decisione di primo grado in relazione ad un’altra posizione lavorativa; quanto alle spese di lite, compensava parzialmente quelle del primo grado, ponendo le restanti e quelle del grado di appello a carico delle parti appellate (INPS e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.); R.G.N. 3617/2018 2. in contestazione, per quanto solo rileva in questa sede, il diritto al riconoscimento degli sgravi ex art. 8, co. 9, della legge nr. 409 del 1990 in relazione ad un lavoratore, già dipendente della società, successivamente licenziato e poi riassunto, per la Corte di merito, sussistevano le condizioni per il beneficio contributivo, in quanto la precedente occupazione era avvenuta «in epoca anteriore a 24 mesi dalla nuova assunzione»; 3. ricorre, in via principale, per cassazione l’INPS con un unico motivo; 4. resistono con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA].; 5. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a proponeanche ricorso incidentale , al quale resiste, con controricorso, l’Istituto previdenziale; [OSCURATO:PERSONA]: 6. con il ricorso principale, l’INPS deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 9 , della legge nr. 407 del 1990 in relazione all’art. 1321 cod.civ; 7. l’Istituto assume come siano pacifici i seguenti fatti di causa: ✓ il lavoratore era stato assunto dall'azienda dal febbraio 2003 al gennaio 2006, per 36 mesi, durante i quali la società aveva goduto dei benefici della legge nr. 407 del 1990; ✓ il lavoratore era stato licenziato nel mese di febbraio 2006 ed era stato riassunto,con contratto a tempo indeterminato , nel mese di maggio 2009; ✓ la società si era nuovamente avvalsa dei benefici di cui alla legge 409 del 1990 per un periodo di 36 mesi; 8. per l’INPS, la Corte territoriale non avrebbe correttamente applicato la disciplina degli sgravi, limitandosi a verificare lo stato di disoccupazione del lavoratore per il periodo di legge; 9. il motivo è fondato; 10.in generale, la giurisprudenza della Corte è ferma nel ritenere che, in tema di sgravi contributivi, gravi sul datore di lavoro (che R.G.N. 3617/2018 vanti il diritto al beneficio) l'onere di provare la sussistenza dei requisiti necessari in relazione alla fattispecie normativa di cui si invoca l'applicazione (ex plurimis, Cass. nr. 35299 del 2021; Cass.nr. 1157 del 2018;Cass. nr. 18160 del 2018 ); 11.con specifico riferimento alla fattispecie di causa, l'art. 8, comma 9, ratione temporis applicabile (prima cioè delle modifiche introdotte dalla legge del 2012), nella parte di interesse, è così formulato: «adecorrere dal 1° gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro […] in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi»; 12.come già osservato dalla Corte (tra le altre, v. Cass. nr. 9872 del 2014, in motiv.), si è in presenza di una disposizione che mira a contenere il costo dellavoro ed il tasso di disoccupazione, attraverso l'attribuzione al datore dilavoro della possibilità di usufruire di una riduzionedei contributi che sarebbe stato altrimenti tenuto a versare per ciascun lavoratore. Proprio in vista del fine di incentivare l'occupazione e, allo stesso tempo, di evitare facili abusi da parte del datore dilavoro, la norma subordina questa agevolazione a determinati requisiti, che attengono, rispettivamente, sia al lavoratore sia al datore dilavoro: a) al lavoratore, il quale: -risulti disoccupato daalmeno ventiquattro mesi; -risulti sospeso dalavoro e sia beneficiario di un trattamentostraordinario di integrazione salariale da almeno venti quattromesi; b) al datore dilavoro, che: R.G.N. 3617/2018 -assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato; -nonabbia effettuato licenziamenti o sospensioni di lavoro nei confronti di dipendenti in forza nella propria azienda; 13. si è, peraltro, osservato che, pur nella diversità delle fattispecie giuridiche esonerative dell’obbligo contributivo, caratterizzate, però, tutte dalla fruizione di sgravi finalizzati all'incentivo dell'occupazione, ad essere indagato non può essere solo il dato formale del rispetto degli indicatori normativi ma sempre anche quello sostanziale, collegato alla singola vicenda, onde verificare se la stessa abbia avuto la finalità di eludere la ratiodella disciplina incentivante, attraverso assunzioni e licenziamenti il cui effetto finale resti privo di incidenza positiva, e dunque, di novità, sul pianooccupazionale (v., fra le altre, Cass. nr. 6194 del 2022; Cass. nr. 1763 del 2021; Cass. nr. 9662 del 2019); 14. coerentemente, in relazione a fattispecie concrete che hanno riguardato assunzioni dopo licenziamenti (nella vigenza della nuova norma - successiva alle modifiche di cui si è detto, che esclude i benefici in presenza di assunzioni avvenute per «sostituzione di lavoratori licenziati per giustificato motivo»-ma con affermazioni che valgono anche per la fattispecie di causa), la Corte ha ritenuto necessaria una indagine in concreto «sulla inevitabilità della scelta e sulla necessità della nuova assunzione», a tutela dei lavoratori licenziati, trattandosi di un «aspetto […] giuridicamente e logicamente anteriore al profilo dell'incremento occupazionale»(v. Cass. 35299 del 2021, in motivazione). In concreto, deve, cioè, indagarsise effettivamente i lavoratori licenziati non siano in grado di svolgere i compiti assegnati ai lavoratori successivamente assunti e, in definitiva, se non sia più possibile, per una qualsiasi ragione, la loro riassunzione; 12. all’evidenza, il controllo , come innanzi complessivamente tracciato, non è stato adeguatamente condotto in relazione alla vicenda concreta caratterizzata, come si è detto, dalla pacifica R.G.N. 3617/2018 assunzione di un lavoratore, già dipendente, dal 2003 al 2006, per 36 mesi, per il quale la società aveva fruito dello sgravio, poi licenziato e, dopo 24 mesi di disoccupazione, riassunto, con (preteso)godimento del medesimo beneficio ; 13. in questi termini, è , dunque, ravvisabile un vizio di sussunzione dellafattispecie concreta in quella astratta disciplinata dalla legge e, pertanto, si impone un nuovo esame per la verifica delle condizioni normative di cui all’art. 9, co. 8, legge nr. 407 del 1990, ratione temporisapplicabile; 14. in conclusione, il ricorso principale dell’Inps va accolto, con assorbimento delricorso incidentale, perché relativo alla regolazione delle spese di lite, che dovranno rideterminarsi all’esito del nuovo giudizio di merito; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione,che provvederà anche sulle spese del giudiziodi legittimità. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso principale, assorbito quello incidentale;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cort
Sentenza Cassazione n. 13833/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris