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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 9 gennaio 1995

Cassazione n. 24238/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9/01/1995 avverso la sentenza del 17/06/2021 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Masellis, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano in data 27 novembre 2020, che condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di legge per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale commessi il 7 giugno 2014 e il 29 luglio 2014.

2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Cacioppo, a mezzo del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi:

2.1. Omessa notifica del decreto di citazione a giudizio, con conseguente violazione dei diritti di difesa.

Il ricorrente deduce l'incolpevole mancata conoscenza del processo derivante dalla invalidità dell'elezione di domicilio, rilevabile dalla mancata sottoscrizione del relativo verbale di identificazione redatto il 7 giugno 2014 dalla polizia giudiziaria, sulla scorta del quale il decreto di citazione a giudizio era stato notificato al difensore nominato d'ufficio che risultava dall'elezione di domicilio.

Tale elezione di domicilio deve ritenersi tamquam non esset in quanto non esplicitamente proveniente dall'indagato e non effettuata con le modalità previste dall'articolo 162 cod. proc. pen.

Cacioppo era ignaro della celebrazione dell'udienza del 10 gennaio 2020 per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio e dei successivi rinvii, mai notificati dalla cancelleria all'imputato.

A ciò deve aggiungersi una altrettanta serie di errate notifiche da parte della cancelleria del Tribunale di Milano.

Ovvero, a mezzo posta certificata, la cancelleria del Tribunale notificava all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il decreto di fissazione dell'udienza dibattimentale per il giorno 19 maggio 2020 proveniente dal rinvio di ufficio dell'udienza dell'8 maggio 2020.

Dalla lettura degli atti, si evince che la predetta notifica di rinvio dell'udienza dibattimentale si intende eseguita in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di fiducia dell'imputato ma anche quale suo domiciliatario.

Il ricorrente non ha mai personalmente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], né ha mai conferito procura speciale all'avvocato al fine di comunicare al giudice la elezione di domicilio presso il medesimo studio legale.

Inoltre, il difensore, in data 5 marzo 2020, riceveva le due PEC allegate, da parte della cancelleria, con cui si notificava il decreto di rinvio della precedente udienza: la prima PEC era inviata all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in qualità di difensore dell'imputato; la seconda, invece, quale domiciliatario ex art. 157, comma 8-bis, cod. pen.

Il difensore dichiarava tempestivamente, a mezzo PEC all'autorità procedente, di non accettare le predette notifiche e la Corte d'appello di Milano rigettava ingiustamente tale eccezione, ritenendo che il predetto rifiuto doveva essere comunicato contestualmente al deposito delle nomine di fiducia.

2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 341-bis primo comma, cod. pen., in ordine ai capi due e tre di imputazione.Non è stata provata nessuna diffusione e percezione delle offese proferite dall'imputato.

La presenza di più persone senza che vengano udite le parole offensive preclude la possibilità di configurare il reato di oltraggio.

2.3. Violazione di legge in relazione alla domanda di annullamento della condanna al risarcimento dei danni alle parti civili e alla rifusione delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto a seguito di intervenuta prescrizione.

Ciò in quanto il primo motivo di ricorso, a fronte del contrasto giurisprudenziale sul punto oggetto di doglianza, non può essere ritenuto manifestamente infondato.

1.1. Occorre evidenziare che un più risalente orientamento sostiene che, in caso di verbale di elezione di domicilio privo di sottoscrizione, mancando il dato della formale e concreta riferibilità al soggetto dichiarante, la dichiarazione o elezione deve essere considerata tamquam non esset.

Il rifiuto della sottoscrizione implica, difatti, il rifiuto di eleggere il domicilio, con la conseguenza che legittimamente gli atti devono essere notificati, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore (Sez. 4, n. 48879 del 19/10/2016, 01i5evschi, Rv. 268616; Sez. 6, n. 46671 del 18/10/2016, Nolo, Rv. 268355; Sez. 6, n. 26631 del 12/05/2016, Andronache, Rv. 267433; Sez. 4, n. 22372 del 26/02/2015, Beschi, Rv. 263901).

Si pone l'accento, in tali arresti, sul fatto che la dichiarazione e l'elezione di domicilio hanno natura di dichiarazioni di volontà a carattere negozial-processuale, sicché esse sono nulle qualora espresse in un processo verbale di cui non possa affermarsi la riferibilità al dichiarante.

1.2. Più di recente ha assunto consistenza l'opposta tesi per la quale la mancata sottoscrizione, senza indicazione di una specifica ragione, non determina la nullità della elezione, non potendo l'atteggiamento dell'interessato presumersi per ciò solo proteso alla revoca della dichiarazione verbalizzata.

Deve, in altri termini, risultare ex actis che il soggetto abbila rifiutato di sottoscrivere l'atto per la difformità dei suoi contenuti rispetto alle dichiarazioni rese ovvero per l'intenzione di non dare più corso all'elezione di domicilio (Sez. 6, n. 33567 del 15/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281931; Sez. 6, n. 12238 del 05/02/2019, Zuccari, Rv. 275722; Sez. 1, n. 50973 del 29/10/2019, Bossaidi, Rv. 277827; Sez. 5, n. 23000 del 07/03/2017, Ghislini, Rv. 270204; Sez. 5, n. 40286 del 14/04/2016, Arellano, Rv. 268076).Tale opzione ricostruttiva fonda sulla lettura combinata degli artt. 137 e 142 cod. proc. pen., secondo cui il verbale redatto e sottoscritto dal pubblico ufficiale è valido anche laddove alcuno degli intervenuti non voglia o non sia in grado di sottoscriverlo, e a differenti conclusioni può pervenirsi solo nel caso in cui alla mancata apposizione della firma corrisponda l'effettiva volontà del dichiarante di revocare o rettificare la dichiarazione.

Ritiene il Collegio di condividere questo secondo indirizzo, in quanto aderente al dato letterale dell'art. 137 cod. proc. pen. che espressamente contempla l'ipotesi che il verbale non venga sottoscritto dal soggetto interessato, senza prevederne, tuttavia, l'inefficacia.

1.3. In applicazione di tale principio, non emergendo dal verbale in atti che Cacioppo abbia inteso disconoscere la dichiarazione di domicilio, deve ritenersi che la stessa sia valida e produttiva di effetti.

2. E', altresì, pacifico, e anche la Corte di appello lo ha espressamente ribadito, che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio effettuata dall'indagato in sede di verbale di identificazione, per di più non sottoscritl:o, non è idonea a consentire un'effettiva conoscenza del processo (Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019 -dep. 17/08/2020-, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420 -01).

Applicando tale principio al caso di specie, quindi, il Tribunale ha, correttamente, disposto, all'udienza del 10 gennaio 2020, il rinvio del processo al 16 marzo 2020, notificando tale decreto al difensore di fiducia, nel contempo nominato a dicembre dall'imputato.

Inoltre, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, la sentenza impugnata ha ritenuto che con la nomina di un difensore di fiducia per il processo de quo, Cacioppo abbia dimostrato inequivocabilmente Oinnostrat—o2di essere a conoscenza dell'esistenza dello stesso.

3. Si sottrae a censure di vizi logico-giuridici ictu °cui/ percepibili - e come tali esulanti dal tipo di sindacato in questa Sede correttamente attivabile - anche l'ulteriore deduzione della sentenza impugnata in merito alla regolarità della successiva notifica del rinvio al nuovo difensore nominato di fiducia effettuata ex art. 157 comma 8-bis, cod. proc. pen., nonostante la dichiarazione da parte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di non volere ricevere le notificazioni.

Tale forma di notificazione, introdotta dal d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, art. 2, comma 1, convertito nella

I. 22 aprile 2005, n. 60, prevede che le notificazioni all'imputato non detenuto, successive alla prima, siano eseguite mediante consegna al difensore di fiducia e prevalgano su ogni altro tipo di notificazione, a meno che il difensore non abbia dichiarato preventivamente all'autorità procedente di non accettare la notificazione per conto del suo assistito.3.1.La Corte territoriale ha correttamente ritenuto che l'avvocato avrebbe dovuto comunicare immediatamente - e cioè subito dopo la nomina - la propria volontà e non successivamente alla ricezione della notifica, in tal modo conformandosi alla regula iuris secondo la quale in tema di notificazioni, il rifiuto del difensore di fiducia di accettare la notifica degli atti diretti al proprio assistito ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., per produrre effetti, deve intervenire o contestualmente alla nomina o subito dopo essa e del tutto indipendentemente dalla notifica di un atto (Sez. 2, n. 14888 del 10/12/2019 -dep. 13/05/2020-, Giorni, Rv. 278835; Sez. 5, n. 35094 del 10/04/2019, Tessitore, Rv. 277024).

4. Non essendo il primo motivo di ricorso inammissibile, la sentenza impugnata, come si è detto, deve essere annullata senza rinvio, essendo decorso, alla data del 29 dicembre 2021, il termine massimo di prescrizione dei reati di oltraggio a pubblico ufficiale.

5. Occorre, da ultimo, osservare che, secondo la statuizione contenuta nell'art.578 cod. proc. pen., «quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili».

Di conseguenza, la decisione sull'impugnazione, laddove incide sugli effetti civili, e precisamente sulle restituzioni e sul risarcimento dei danni cagionati dal reato, presuppone in ogni caso, quindi sia che la prescrizione sia stata già dichiarata dal giudice di merito, sia che la stessa sia maturata solo nelle more del procedimento davanti alla Corte di cassazione, un giudizio "pieno", ovviamente nel rispetto delle forme previste dall'ordinamento, e, quindi, nei limiti fisiologicamente connaturati al processo di legittimità, in ordine alla sussistenza del fatto illecito ed alla sua attribuibilità all'imputato.

5.1. Nel caso di specie, deve sottolinearsi che la Corte territoriale ha puntualmente motivato in ordine alla responsabilità dell'imputato sulla base delle dichiarazioni degli operanti che hanno riferito di essere stati oltraggiati da Cacioppo sulla pubblica via e alla presenza di più persone. [OSCURATO:PERSONA] di appello si è adeguata al principio di diritto secondo il quale, in tema di oltraggio, l'offesa all'onore ed al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone„ tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attinti dall'offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni, essendo integrato il requisito della pluralità di persone unicamente da persone estranee alla pubblica amministrazione (ossia 5 P, n dai "civili"), ovvero da persone che, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, siano presenti in quel determinato contesto spazio-temporale non per lo stesso motivo d'ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall'agente (Sez. 6, n. 6604 del 18/01/2022, Pagliari, Rv. 282999).

La sentenza impugnata evidenzia, a questo proposito che, in occasione del primo episodio di oltraggio, il ricorrente si trovava sulla pubblica via, a bordo di una autovettura unitamente ad altre due persone.

Parimenti, in occasione del secondo episodio le frasi oltraggiose venivano proferite all'indirizzo delle verbalizzanti sulla pubblica via.

Nel corso della condotta oltraggiosa sopravvenivano, peraltro, il padre e lo zio del ricorrente e una pattuglia della polizia di Stato.

Accertata, nei termini richiamati, la circostanza di fatto relativa alla presenza di una pluralità di persone, il reato può ritenersi integrato dalla mera possibilità della percezione dell'offesa da parte dei presenti (Sez. 6, n. 29406 del 06/06/2018, Ramondo, Rv. 273466). 5.2.Devono, di conseguenza, essere confermate le statuizioni civili in favore di [OSCURATO:PERSONA] con condanna dell'imputato a rifondere allo stesso le spese di rappresentanza e difesa del presente grado di giudizio, che vanno liquidate in euro 3.510,00 oltre accessori di legge

6. Il terzo motivo di ricorso va ritenuto assorbito dalle considerazioni che precedono.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per intervenuta prescrizione.

Conferma le statuizioni civili e condanna il ricorrente al rifondere alla parte civile [OSCURATO:PERSONA] le spese di rappresentanza e difesa del presen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9/01/1995 avverso la sentenza del 17/06/2021 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Masellis, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano in data 27 novembre 2020, che condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di legge per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale commessi il 7 giugno 2014 e il 29 luglio 2014. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Cacioppo, a mezzo del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi: 2.1. Omessa notifica del decreto di citazione a giudizio, con conseguente violazione dei diritti di difesa. Il ricorrente deduce l'incolpevole mancata conoscenza del processo derivante dalla invalidità dell'elezione di domicilio, rilevabile dalla mancata sottoscrizione del relativo verbale di identificazione redatto il 7 giugno 2014 dalla polizia giudiziaria, sulla scorta del quale il decreto di citazione a giudizio era stato notificato al difensore nominato d'ufficio che risultava dall'elezione di domicilio. Tale elezione di domicilio deve ritenersi tamquam non esset in quanto non esplicitamente proveniente dall'indagato e non effettuata con le modalità previste dall'articolo 162 cod. proc. pen. Cacioppo era ignaro della celebrazione dell'udienza del 10 gennaio 2020 per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio e dei successivi rinvii, mai notificati dalla cancelleria all'imputato. A ciò deve aggiungersi una altrettanta serie di errate notifiche da parte della cancelleria del Tribunale di Milano. Ovvero, a mezzo posta certificata, la cancelleria del Tribunale notificava all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il decreto di fissazione dell'udienza dibattimentale per il giorno 19 maggio 2020 proveniente dal rinvio di ufficio dell'udienza dell'8 maggio 2020. Dalla lettura degli atti, si evince che la predetta notifica di rinvio dell'udienza dibattimentale si intende eseguita in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di fiducia dell'imputato ma anche quale suo domiciliatario. Il ricorrente non ha mai personalmente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], né ha mai conferito procura speciale all'avvocato al fine di comunicare al giudice la elezione di domicilio presso il medesimo studio legale. Inoltre, il difensore, in data 5 marzo 2020, riceveva le due PEC allegate, da parte della cancelleria, con cui si notificava il decreto di rinvio della precedente udienza: la prima PEC era inviata all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in qualità di difensore dell'imputato; la seconda, invece, quale domiciliatario ex art. 157, comma 8-bis, cod. pen. Il difensore dichiarava tempestivamente, a mezzo PEC all'autorità procedente, di non accettare le predette notifiche e la Corte d'appello di Milano rigettava ingiustamente tale eccezione, ritenendo che il predetto rifiuto doveva essere comunicato contestualmente al deposito delle nomine di fiducia. 2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 341-bis primo comma, cod. pen., in ordine ai capi due e tre di imputazione.Non è stata provata nessuna diffusione e percezione delle offese proferite dall'imputato. La presenza di più persone senza che vengano udite le parole offensive preclude la possibilità di configurare il reato di oltraggio. 2.3. Violazione di legge in relazione alla domanda di annullamento della condanna al risarcimento dei danni alle parti civili e alla rifusione delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto a seguito di intervenuta prescrizione. Ciò in quanto il primo motivo di ricorso, a fronte del contrasto giurisprudenziale sul punto oggetto di doglianza, non può essere ritenuto manifestamente infondato. 1.1. Occorre evidenziare che un più risalente orientamento sostiene che, in caso di verbale di elezione di domicilio privo di sottoscrizione, mancando il dato della formale e concreta riferibilità al soggetto dichiarante, la dichiarazione o elezione deve essere considerata tamquam non esset. Il rifiuto della sottoscrizione implica, difatti, il rifiuto di eleggere il domicilio, con la conseguenza che legittimamente gli atti devono essere notificati, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore (Sez. 4, n. 48879 del 19/10/2016, 01i5evschi, Rv. 268616; Sez. 6, n. 46671 del 18/10/2016, Nolo, Rv. 268355; Sez. 6, n. 26631 del 12/05/2016, Andronache, Rv. 267433; Sez. 4, n. 22372 del 26/02/2015, Beschi, Rv. 263901). Si pone l'accento, in tali arresti, sul fatto che la dichiarazione e l'elezione di domicilio hanno natura di dichiarazioni di volontà a carattere negozial-processuale, sicché esse sono nulle qualora espresse in un processo verbale di cui non possa affermarsi la riferibilità al dichiarante. 1.2. Più di recente ha assunto consistenza l'opposta tesi per la quale la mancata sottoscrizione, senza indicazione di una specifica ragione, non determina la nullità della elezione, non potendo l'atteggiamento dell'interessato presumersi per ciò solo proteso alla revoca della dichiarazione verbalizzata. Deve, in altri termini, risultare ex actis che il soggetto abbila rifiutato di sottoscrivere l'atto per la difformità dei suoi contenuti rispetto alle dichiarazioni rese ovvero per l'intenzione di non dare più corso all'elezione di domicilio (Sez. 6, n. 33567 del 15/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281931; Sez. 6, n. 12238 del 05/02/2019, Zuccari, Rv. 275722; Sez. 1, n. 50973 del 29/10/2019, Bossaidi, Rv. 277827; Sez. 5, n. 23000 del 07/03/2017, Ghislini, Rv. 270204; Sez. 5, n. 40286 del 14/04/2016, Arellano, Rv. 268076).Tale opzione ricostruttiva fonda sulla lettura combinata degli artt. 137 e 142 cod. proc. pen., secondo cui il verbale redatto e sottoscritto dal pubblico ufficiale è valido anche laddove alcuno degli intervenuti non voglia o non sia in grado di sottoscriverlo, e a differenti conclusioni può pervenirsi solo nel caso in cui alla mancata apposizione della firma corrisponda l'effettiva volontà del dichiarante di revocare o rettificare la dichiarazione. Ritiene il Collegio di condividere questo secondo indirizzo, in quanto aderente al dato letterale dell'art. 137 cod. proc. pen. che espressamente contempla l'ipotesi che il verbale non venga sottoscritto dal soggetto interessato, senza prevederne, tuttavia, l'inefficacia. 1.3. In applicazione di tale principio, non emergendo dal verbale in atti che Cacioppo abbia inteso disconoscere la dichiarazione di domicilio, deve ritenersi che la stessa sia valida e produttiva di effetti. 2. E', altresì, pacifico, e anche la Corte di appello lo ha espressamente ribadito, che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio effettuata dall'indagato in sede di verbale di identificazione, per di più non sottoscritl:o, non è idonea a consentire un'effettiva conoscenza del processo (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 -dep. 17/08/2020-, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420 -01). Applicando tale principio al caso di specie, quindi, il Tribunale ha, correttamente, disposto, all'udienza del 10 gennaio 2020, il rinvio del processo al 16 marzo 2020, notificando tale decreto al difensore di fiducia, nel contempo nominato a dicembre dall'imputato. Inoltre, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, la sentenza impugnata ha ritenuto che con la nomina di un difensore di fiducia per il processo de quo, Cacioppo abbia dimostrato inequivocabilmente Oinnostrat—o2di essere a conoscenza dell'esistenza dello stesso. 3. Si sottrae a censure di vizi logico-giuridici ictu °cui/ percepibili - e come tali esulanti dal tipo di sindacato in questa Sede correttamente attivabile - anche l'ulteriore deduzione della sentenza impugnata in merito alla regolarità della successiva notifica del rinvio al nuovo difensore nominato di fiducia effettuata ex art. 157 comma 8-bis, cod. proc. pen., nonostante la dichiarazione da parte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di non volere ricevere le notificazioni. Tale forma di notificazione, introdotta dal d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, art. 2, comma 1, convertito nella I. 22 aprile 2005, n. 60, prevede che le notificazioni all'imputato non detenuto, successive alla prima, siano eseguite mediante consegna al difensore di fiducia e prevalgano su ogni altro tipo di notificazione, a meno che il difensore non abbia dichiarato preventivamente all'autorità procedente di non accettare la notificazione per conto del suo assistito.3.1.La Corte territoriale ha correttamente ritenuto che l'avvocato avrebbe dovuto comunicare immediatamente - e cioè subito dopo la nomina - la propria volontà e non successivamente alla ricezione della notifica, in tal modo conformandosi alla regula iuris secondo la quale in tema di notificazioni, il rifiuto del difensore di fiducia di accettare la notifica degli atti diretti al proprio assistito ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., per produrre effetti, deve intervenire o contestualmente alla nomina o subito dopo essa e del tutto indipendentemente dalla notifica di un atto (Sez. 2, n. 14888 del 10/12/2019 -dep. 13/05/2020-, Giorni, Rv. 278835; Sez. 5, n. 35094 del 10/04/2019, Tessitore, Rv. 277024). 4. Non essendo il primo motivo di ricorso inammissibile, la sentenza impugnata, come si è detto, deve essere annullata senza rinvio, essendo decorso, alla data del 29 dicembre 2021, il termine massimo di prescrizione dei reati di oltraggio a pubblico ufficiale. 5. Occorre, da ultimo, osservare che, secondo la statuizione contenuta nell'art.578 cod. proc. pen., «quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili». Di conseguenza, la decisione sull'impugnazione, laddove incide sugli effetti civili, e precisamente sulle restituzioni e sul risarcimento dei danni cagionati dal reato, presuppone in ogni caso, quindi sia che la prescrizione sia stata già dichiarata dal giudice di merito, sia che la stessa sia maturata solo nelle more del procedimento davanti alla Corte di cassazione, un giudizio "pieno", ovviamente nel rispetto delle forme previste dall'ordinamento, e, quindi, nei limiti fisiologicamente connaturati al processo di legittimità, in ordine alla sussistenza del fatto illecito ed alla sua attribuibilità all'imputato. 5.1. Nel caso di specie, deve sottolinearsi che la Corte territoriale ha puntualmente motivato in ordine alla responsabilità dell'imputato sulla base delle dichiarazioni degli operanti che hanno riferito di essere stati oltraggiati da Cacioppo sulla pubblica via e alla presenza di più persone. [OSCURATO:PERSONA] di appello si è adeguata al principio di diritto secondo il quale, in tema di oltraggio, l'offesa all'onore ed al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone„ tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attinti dall'offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni, essendo integrato il requisito della pluralità di persone unicamente da persone estranee alla pubblica amministrazione (ossia 5 P, n dai "civili"), ovvero da persone che, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, siano presenti in quel determinato contesto spazio-temporale non per lo stesso motivo d'ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall'agente (Sez. 6, n. 6604 del 18/01/2022, Pagliari, Rv. 282999). La sentenza impugnata evidenzia, a questo proposito che, in occasione del primo episodio di oltraggio, il ricorrente si trovava sulla pubblica via, a bordo di una autovettura unitamente ad altre due persone. Parimenti, in occasione del secondo episodio le frasi oltraggiose venivano proferite all'indirizzo delle verbalizzanti sulla pubblica via. Nel corso della condotta oltraggiosa sopravvenivano, peraltro, il padre e lo zio del ricorrente e una pattuglia della polizia di Stato. Accertata, nei termini richiamati, la circostanza di fatto relativa alla presenza di una pluralità di persone, il reato può ritenersi integrato dalla mera possibilità della percezione dell'offesa da parte dei presenti (Sez. 6, n. 29406 del 06/06/2018, Ramondo, Rv. 273466). 5.2.Devono, di conseguenza, essere confermate le statuizioni civili in favore di [OSCURATO:PERSONA] con condanna dell'imputato a rifondere allo stesso le spese di rappresentanza e difesa del presente grado di giudizio, che vanno liquidate in euro 3.510,00 oltre accessori di legge 6. Il terzo motivo di ricorso va ritenuto assorbito dalle considerazioni che precedono. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per intervenuta prescrizione. Conferma le statuizioni civili e condanna il ricorrente al rifondere alla parte civile [OSCURATO:PERSONA] le spese di rappresentanza e difesa del presen
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