Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 806/2021
ECLI:EU:C:2021:846
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CJ0662
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
14 ottobre 2021 (
*1
)
«Impugnazione – Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (MRU) – [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico (CRU) – Fondo di risoluzione unico (FRU) – Fissazione del contributo ex ante per il 2016 – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Tardività – Atto impugnabile – Atto confermativo»
Nella causa C‑662/19 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 4 settembre 2019,
NRW.Bank
, con sede in Düsseldorf (Germania), rappresentata da J. Seitz, J. Witte e D. Flore, Rechtsanwälte,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
[OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico (CRU)
, rappresentato da H. Ehlers, J. Kerlin e P.A. Messina, in qualità di agenti, assistiti da B. Meyring, S. Schelo, T. Klupsch e S. Ianc, Rechtsanwälte,
convenuto in primo grado,
Consiglio dell’Unione europea
, rappresentato da A. Sikora-Kalėda e J. Bauerschmidt, in qualità di agenti,
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata inizialmente da D. Triantafyllou, K.-P. Wojcik e A. Steiblytė, successivamente da D. Triantafyllou e A. Steiblytė, in qualità di agenti,
intervenienti in primo grado,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da L. [OSCURATO:PERSONA], vicepresidente della Corte, facente funzione di presidente della Terza Sezione, A. Prechal, F. Biltgen, L.S. Rossi e N. Wahl (relatore), giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 aprile 2021,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la sua impugnazione, NRW.Bank chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 26 giugno 2019, NRW.Bank/CRU (
T‑466/16
, non pubblicata; in prosieguo: la sentenza impugnata,
EU:T:2019:445
), con cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento, da un lato, della decisione, adottata dal [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico (CRU) nella sessione esecutiva del 15 aprile 2016, relativa ai contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico (FRU) (SRB/ES/SRF/2016/06) (in prosieguo: la «prima decisione controversa») e, dall’altro, della decisione, adottata dal CRU nella sessione esecutiva del 20 maggio 2016, relativa all’adeguamento dei contributi ex ante per il 2016 all’FRU, che integra la prima decisione controversa (SRB/ES/SRF/2016/13) (in prosieguo: la «seconda decisione controversa», e, unitamente alla prima decisione controversa, le «decisioni controverse»), nelle parti in cui la riguardano.
Contesto normativo
Regolamento (UE) n. 806/2014
2
L’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (
GU 2014, L 225, pag. 1
), prevede quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] in sessione esecutiva:
a)
prepara tutte le decisioni che saranno adottate dal [OSCURATO:PERSONA] in sessione plenaria;
b)
prende tutte le decisioni ai fini dell’attuazione del presente regolamento, salvo disposizione contraria del presente regolamento».
3
L’articolo 67, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014 così dispone:
«I contributi di cui agli articoli 69, 70 e 71 sono raccolti presso le entità di cui all’articolo 2 dalle autorità nazionali di risoluzione e sono trasferiti al[l’FRU] conformemente all’Accordo [fra gli Stati membri partecipanti]».
4
L’articolo 69 di detto regolamento, intitolato «Livello-obiettivo», al suo paragrafo 1 così recita:
«Al termine di un periodo iniziale di otto anni dal 1
o
gennaio 2016 o, altrimenti, a decorrere dalla data di applicazione del presente paragrafo in virtù dell’articolo 99, paragrafo 6, [l’FRU] dispone di mezzi finanziari pari ad almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati in tutti gli Stati membri partecipanti».
5
L’articolo 70 del regolamento n. 806/2014, intitolato «Contributi ex ante», ai paragrafi 1 e 2 stabilisce quanto segue:
«1. Il singolo contributo dovuto da ciascun ente almeno su base annua è calcolato in percentuale dell’ammontare delle sue passività, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, in relazione alle passività aggregate, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, di tutti gli enti autorizzati nei territori di tutti gli Stati membri partecipanti.
2. Ogni anno il [OSCURATO:PERSONA], previa consultazione della [[OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE)] o dell’autorità nazionale competente e in stretta cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione, calcola i singoli contributi per assicurare che i contributi dovuti da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti non superino il 12,5% del livello-obiettivo.
Ogni anno il calcolo dei contributi dei singoli enti si basa su:
a)
un contributo fisso proporzionale basato sull’importo delle passività dell’ente, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, in relazione alle passività totali, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, di tutti gli enti autorizzati sul territorio degli Stati membri partecipanti; e
b)
un contributo ponderato in funzione del rischio sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU 2014, L 173, pag. 190
)], tenendo conto del principio di proporzionalità, senza creare distorsioni alla struttura dei settori bancari degli Stati membri.
La relazione tra il contributo fisso e il contributo ponderato in funzione del rischio tiene conto di una distribuzione equilibrata dei contributi tra le diverse tipologie di banche.
In ogni caso, l’importo aggregato dei singoli contributi di tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti, calcolato a norma delle lettere a) e b), non supera annualmente il 12,5% del livello-obiettivo».
Regolamento delegato (UE) 2015/63
6
L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/63 della [OSCURATO:PERSONA], del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva [2014/59] per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (
GU 2015, L 11, pag. 44
), prevede quanto segue:
«I contributi di cui all’articolo 103, paragrafo 2, della direttiva [2014/59] sono calcolati escludendo le passività seguenti:
(...)
b)
passività istituite dall’ente membro di un sistema di tutela istituzionale di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 8), della [direttiva 2014/59], autorizzato dall’autorità competente ad applicare l’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (
GU 2013, L 176, pag. 1
)], mediante un accordo concluso con un altro ente membro dello stesso sistema di tutela istituzionale;
(...)
f)
in caso di ente che gestisce prestiti agevolati, passività dell’ente intermediario verso l’istituto di credito agevolato d’origine o altro istituto di credito agevolato ovvero verso altro ente intermediario, e passività dell’istituto di credito agevolato d’origine verso i suoi finanziatori, nella misura in cui l’importo di tali passività trova corrispondenza nei prestiti agevolati concessi dall’ente».
7
L’allegato I del regolamento delegato 2015/63, intitolato «Procedimento di calcolo del contributo annuale dell’ente», illustra la formula, le procedure e le fasi di calcolo di tali contributi. La fase 6 di detto calcolo, intitolata «Calcolo dei contributi annuali», è così dettagliata:
«1. L’autorità di risoluzione riscala l’indicatore composito finale risultante dalla fase 5,
FCIn
, sull’intervallo di cui all’articolo 9 applicando la formula seguente:
dove gli argomenti delle funzioni minime e massime sono pari ai valori di tutti gli enti che contribuiscono al meccanismo di finanziamento della risoluzione per i quali l’indicatore composito finale è calcolato.
2. L’autorità di risoluzione computa il contributo annuale di ogni istituto
n
, tranne che per gli enti soggetti all’articolo 10 e tranne per la quota forfettaria dei contributi degli enti a cui gli Stati membri applicano l’articolo 20, paragrafo 5, come:
dove:
p
,
q
indicano gli enti;
Target
è il livello-obiettivo annuale determinato dall’autorità di risoluzione conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, meno la somma dei contributi calcolati conformemente all’articolo 10 e meno la somma di importi forfettari che possono essere pagati ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 5;
B
n
è l’importo delle passività (esclusi i fondi propri) meno i depositi protetti dell’ente
n
, corretti conformemente all’articolo 5 e fatta salva l’applicazione dell’articolo 20, paragrafo 5».
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81
8
L’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento n. 806/2014 (
GU 2015, L 15, pag. 1
), dispone quanto segue:
«1. [OSCURATO:PERSONA] comunica alle competenti autorità nazionali di risoluzione le decisioni relative al calcolo dei contributi annuali degli enti autorizzati nei loro territori di pertinenza.
2. Una volta ricevuta la comunicazione di cui al paragrafo 1, ciascuna autorità nazionale di risoluzione notifica a ciascun ente autorizzato nel rispettivo Stato membro la decisione del [OSCURATO:PERSONA] relativa al calcolo del contributo annuale dovuto dall’ente».
Fatti
9
I fatti sono stati esposti ai punti da 1 a 9 della sentenza impugnata e, ai fini del presente procedimento, possono essere sintetizzati come segue.
10
NRW.Bank è l’istituto di credito agevolato del [OSCURATO:PERSONA]Westfalen ([OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]Vestfalia, Germania). Essa svolge essenzialmente tre tipi di attività, vale a dire un’attività di promozione, un’attività di promozione ausiliaria e altre attività.
11
Nel corso del 2015, prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 806/2014 e in applicazione della direttiva 2014/59, come integrata dal regolamento delegato 2015/63, l’autorità di regolamentazione tedesca, la Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung (Autorità federale per la stabilità del mercato finanziario, Germania) (in prosieguo: la «FMSA») ha fissato il contributo ex ante della ricorrente per il 2015 ai sensi dell’articolo 103 di detta direttiva ritenendo che dovessero essere escluse dal calcolo di tale contributo sia la sua attività di promozione, sia la sua attività di promozione ausiliaria.
12
Durante il 2016, nel modulo intitolato «Contributi ex ante al[l’FRU] – Modulo di dichiarazione per il periodo di contribuzione 2016», redatto dal CRU e trasmesso alla ricorrente dalla FMSA, la ricorrente ha inizialmente dichiarato che, in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, il totale delle passività relative alla sua attività di promozione e alla sua attività di promozione ausiliaria doveva essere escluso dal calcolo del suo contributo ex ante per il 2016. Tuttavia, dopo essere stata informata che, secondo il CRU, l’attività di promozione ausiliaria non doveva essere esclusa da tale calcolo, essa ha presentato un modulo di dichiarazione rettificato in base al quale doveva escludersi soltanto il totale delle passività relative alla sua attività di promozione.
13
Con la prima decisione controversa, il CRU, nella sessione esecutiva del 15 aprile 2016, ha fissato, sul fondamento dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, l’importo del contributo ex ante di ciascuna entità di cui all’articolo 2 di tale regolamento, compresa la ricorrente, per il 2016.
14
Con avviso di riscossione del 22 aprile 2016, ricevuto dalla ricorrente il 25 aprile 2016, la FMSA ha informato quest’ultima che il CRU aveva fissato il suo contributo ex ante all’FRU per il 2016 e le ha indicato l’importo da pagare.
15
Con la seconda decisione controversa, il CRU, nella sua sessione esecutiva del 20 maggio 2016, ha proceduto all’adeguamento dei contributi ex ante all’FRU per il 2016 e ha aumentato il contributo della ricorrente.
16
Con avviso di riscossione del 10 giugno 2016, ricevuto dalla ricorrente il 13 giugno 2016, la FMSA ha informato la medesima del fatto che essa doveva versare l’importo dell’aumento di cui al punto precedente della presente sentenza, risultante dalla seconda decisione controversa.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
17
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 agosto 2016, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto a contestare l’importo del suo contributo ex ante all’FRU per il 2016 in quanto l’attività di promozione ausiliaria non era stata privilegiata e, di conseguenza, il suo contributo era stato fissato ad un livello eccessivo. A sostegno di tale ricorso, essa ha dedotto, essenzialmente, la violazione dell’articolo 103, paragrafi 2 e 7, della direttiva 2014/59, dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 e dei regolamenti di esecuzione di detti testi normativi, nonché l’illegittimità di questi ultimi.
18
Con decisioni del 10 e dell’11 gennaio 2017, il presidente dell’Ottava Sezione del Tribunale ha accolto le istanze di intervento della [OSCURATO:PERSONA] europea e del Consiglio dell’Unione europea a sostegno del CRU.
19
Con la sentenza impugnata, il Tribunale, senza statuire sui motivi dedotti dalla ricorrente, ha respinto il ricorso in quanto irricevibile e ha condannato quest’ultima alle spese.
Conclusioni delle parti
20
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
–
annullare la sentenza impugnata e la decisione del CRU che fissa il suo contributo annuale all’FRU per il 2016;
–
in subordine, annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa al Tribunale; e
–
condannare il CRU alle spese.
21
Il CRU chiede che la Corte voglia:
–
respingere l’impugnazione in quanto parzialmente irricevibile e, in ogni caso, infondata;
–
condannare la ricorrente a sopportare le spese relative all’impugnazione e al procedimento dinanzi al Tribunale; e
–
per il caso in cui la Corte considerasse fondata l’impugnazione, rinviare la causa al Tribunale ai fini della sentenza definitiva e riservare la decisione sulle spese dell’impugnazione.
22
Il Consiglio chiede alla Corte, nel caso in cui quest’ultima annullasse la sentenza impugnata, che sia dichiarato che nessun elemento consente di rimettere in discussione la legittimità o la validità del regolamento di esecuzione 2015/81.
23
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
–
rigettare l’impugnazione e
–
condannare la ricorrente alle spese.
Sull’impugnazione
24
A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce due motivi, vertenti, il primo, su una violazione dell’articolo 263, sesto comma, TFUE nonché dell’articolo 60 del regolamento di procedura del Tribunale e, il secondo, su una violazione del diritto di essere ascoltato.
Argomenti delle parti
25
Con il suo primo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 263, sesto comma, TFUE e l’articolo 60 del suo regolamento di procedura nel dichiarare che essa non aveva rispettato il termine per proporre un ricorso di annullamento. Tale motivo si articola in quattro parti, la prima dedotta in via principale e le tre successive in subordine.
26
Con le parti prima e seconda del primo motivo, che è opportuno esaminare congiuntamente, la ricorrente afferma, in sostanza, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto in quanto il termine di ricorso è stato rispettato indipendentemente dalla valutazione effettuata relativamente alla seconda decisione controversa.
27
A tal riguardo, la ricorrente sostiene, da un lato, che la seconda decisione controversa costituisce una nuova decisione nel merito e non è puramente confermativa della prima decisione controversa. Le decisioni controverse fisserebbero per la ricorrente contributi annuali che non sono gli stessi cosicché la sua situazione giuridica è stata modificata dalla seconda decisione controversa. Inoltre, quest’ultima sarebbe fondata su elementi nuovi, quali la valutazione modificata di un indicatore parziale essenziale, e non costituirebbe la rettifica di un mero errore di calcolo.
28
Dall’altro lato, la ricorrente asserisce che, anche supponendo che la seconda decisione controversa non abbia integralmente sostituito la prima decisione controversa, ma l’abbia modificata, il suo ricorso contro la seconda decisione controversa non era tardivo. In tale contesto, essa addebita in particolare al Tribunale di non aver analizzato l’impatto della sentenza del 18 ottobre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento e Consiglio (
C‑299/05
,
EU:C:2007:608
), vertente sulla modifica dei regolamenti, né indicato le ragioni per le quali i principi risultanti da detta sentenza non sarebbero applicabili nel caso di specie, sebbene ne derivi che la modifica di un atto, anche definitivo, fa decorrere un nuovo termine di ricorso sia per quanto riguarda la disposizione modificata sia per tutte le disposizioni dell’atto di cui trattasi.
29
Il CRU sostiene che la ricorrente contesta essenzialmente l’esame dei fatti da parte del Tribunale e che il suo argomento è irricevibile. Esso aggiunge che la seconda decisione controversa non si basa su alcun fatto nuovo rispetto all’oggetto della controversia, vale a dire l’esclusione delle passività relative all’attività di promozione ausiliaria dal calcolo dei contributi ex ante all’FRU per il 2016. Il calcolo dei contributi fissati in tale decisione rettificherebbe un errore di battitura accidentale quanto all’indicatore STI riguardante l’appartenenza a un sistema di tutela istituzionale nella formula di calcolo, senza implicare la valutazione di fatti nuovi né una nuova valutazione giuridica, cosicché detta decisione costituirebbe un atto confermativo per quanto riguarda l’oggetto della controversia. Di conseguenza, la circostanza che le decisioni controverse stabiliscono importi dei contributi diversi per la ricorrente non modificherebbe la conclusione secondo cui, per quanto riguarda l’oggetto della controversia, la seconda decisione controversa conferma la prima decisione controversa.
30
Per quanto riguarda l’argomento relativo alla giurisprudenza derivante dalla sentenza del 18 ottobre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento e Consiglio (
C‑299/05
,
EU:C:2007:608
), il CRU ritiene che esso sia irricevibile in quanto privo di considerazioni specifiche dirette contro la sentenza impugnata. Inoltre, detta giurisprudenza verterebbe su un atto normativo di portata generale, cosicché essa non sarebbe pertinente nel caso di una decisione individuale. Infine, la ricorrente non avrebbe né dedotto né provato che le parti non modificate della prima decisione controversa formino un insieme con le parti modificate dalla seconda decisione controversa.
31
Il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA], che hanno circoscritto, al pari di quanto fatto dinanzi al Tribunale, le loro osservazioni all’invalidità, all’interpretazione e all’applicazione della normativa pertinente e, in particolare, del regolamento di esecuzione 2015/81, si sono limitati ad affermare, rispettivamente, che tale regolamento e le decisioni del CRU non erano inficiate da alcuna illegittimità, senza prendere posizione sul primo motivo di impugnazione.
Giudizio della Corte
32
Occorre ricordare, per quanto riguarda la prima decisione controversa, che, nella sentenza impugnata, il Tribunale, dopo aver accertato che le decisioni controverse non erano state né pubblicate né notificate alla ricorrente, che non ne era destinataria, ha indicato che, in un caso del genere, il termine di ricorso decorre solo dal momento in cui l’interessato ha conoscenza esatta del contenuto e della motivazione dell’atto di cui trattasi, a condizione che ne abbia chiesto il testo integrale entro un termine ragionevole. In tale contesto, il Tribunale ha constatato che la ricorrente era venuta a conoscenza dell’esistenza di detta decisione mediante la ricezione di un avviso di riscossione, il 25 aprile 2016, e che essa aveva presentato la richiesta di consultazione del proprio fascicolo presso la FMSA il 22 agosto 2016, ossia circa quattro mesi dopo la data in cui ha ricevuto l’avviso di riscossione in parola. Il Tribunale ha aggiunto che il modo in cui la FMSA aveva attuato le decisioni controverse non poteva lasciare intendere che la seconda decisione controversa avesse sostituito la prima decisione controversa. Il Tribunale ne ha dedotto che il ricorso, proposto il 23 agosto 2016, era tardivo in relazione alla prima decisione controversa.
33
Per quanto riguarda la seconda decisione controversa, il Tribunale ha sottolineato che la ricorrente addebitava, in sostanza, al CRU di aver violato alcune disposizioni della normativa applicabile, in quanto non aveva escluso dal calcolo del suo contributo ex ante all’FRU per il 2016 le passività relative alla sua attività di promozione ausiliaria. A tal proposito, il Tribunale ha rilevato che la seconda decisione controversa non conteneva alcun elemento nuovo e che il CRU non aveva affatto riesaminato la valutazione, già effettuata in sede di adozione della prima decisione controversa, della questione se occorresse o meno escludere dal calcolo del contributo della ricorrente le passività relative alla sua attività di promozione ausiliaria, e che la ricorrente non aveva presentato, al CRU o alla FMSA, una domanda diretta al riesame di detta questione sulla base di fatti nuovi e sostanziali. Il Tribunale ne ha dedotto che il ricorso avverso la seconda decisione controversa era irricevibile per il motivo che tale decisione era, tenuto conto dell’oggetto della controversia, puramente confermativa della prima decisione controversa e che la ricorrente non aveva dedotto alcun motivo o argomento contro la seconda decisione controversa.
34
In primo luogo, occorre respingere le obiezioni del CRU relative alla ricevibilità dell’argomento della ricorrente.
35
Così, anzitutto, si deve ricordare che l’esame della questione se la decisione impugnata abbia carattere puramente confermativo di una decisione precedente costituisce un’operazione di qualificazione giuridica dei fatti che la Corte è competente a controllare nell’ambito di un’impugnazione. Infatti, secondo costante giurisprudenza della Corte, qualora il Tribunale abbia accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, in forza dell’articolo 256 TFUE, ad effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica degli stessi e sulle conseguenze di diritto che ne sono state tratte [sentenza del 28 giugno 2018, Andres (fallimento Heitkamp BauHolding)/[OSCURATO:PERSONA],
C‑203/16 P
,
EU:C:2018:505
, punto
77
e giurisprudenza ivi citata].
36
Poi, è vero che, secondo la giurisprudenza della Corte, dall’articolo 256 TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169 del regolamento di procedura della Corte emerge che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza o dell’ordinanza del Tribunale nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione (v., in particolare, sentenza del 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/[OSCURATO:PERSONA],
C‑352/98 P
,
EU:C:2000:361
, punto
34
, e ordinanza del 31 gennaio 2019, Iordăchescu/Parlamento e a.,
C‑426/18 P
, non pubblicata,
EU:C:2019:89
, punto
28
). Non soddisfa tale requisito l’impugnazione che non contiene alcun argomento specificamente diretto a individuare l’errore di diritto da cui sarebbe viziata la sentenza o l’ordinanza di cui trattasi (sentenza del 20 maggio 2021, Dickmanns/EUIPO,
C‑63/20 P
, non pubblicata,
EU:C:2021:406
, punto
49
e giurisprudenza ivi citata).
37
Tuttavia, è giocoforza constatare che, nel caso di specie, l’argomento della ricorrente non è né generico né impreciso. Al contrario, risulta chiaramente dall’impugnazione che la ricorrente addebita al Tribunale, da un lato, di essere incorso in un errore di diritto nel qualificare la seconda decisione controversa come puramente confermativa della prima decisione controversa e, pertanto, nel valutare il carattere tardivo del ricorso e, dall’altro, di non aver tenuto conto dei suoi argomenti relativi alla sentenza del 18 ottobre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento e Consiglio (
C‑299/05
,
EU:C:2007:608
).
38
In secondo luogo, quanto alla qualificazione della seconda decisione controversa, si deve ricordare che, in base a una giurisprudenza costante, il ricorso di annullamento, previsto dall’articolo 263 TFUE, è esperibile avverso tutte le disposizioni adottate dalle istituzioni, in qualsiasi forma, che mirino a produrre effetti giuridici vincolanti (sentenza del 26 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Italia,
C‑621/16 P
,
EU:C:2019:251
, punto
44
e giurisprudenza ivi citata).
39
Inoltre, da una giurisprudenza parimenti costante risulta che gli atti confermativi e gli atti meramente esecutivi, in quanto non produttivi di siffatti effetti giuridici, si sottraggono al controllo giurisdizionale previsto da detto articolo (sentenza del 26 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Italia,
C‑621/16 P
,
EU:C:2019:251
, punto
45
e giurisprudenza citata).
40
Al fine di stabilire se un atto produca effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica, occorre tener conto, in particolare, della sostanza stessa di tale atto (sentenze del 26 gennaio 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑362/08 P
,
EU:C:2010:40
, punti
51
e
52
, e del 6 maggio 2021, ABLV Bank e a./BCE,
C‑551/19 P e C‑552/19 P
,
EU:C:2021:369
, punto
40
e giurisprudenza ivi citata).
41
Si deve ricordare a tal proposito che, secondo la giurisprudenza della Corte, un atto è puramente confermativo di un atto precedente allorché non contiene alcun elemento nuovo rispetto a quest’ultimo (sentenze del 3 aprile 2014, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e ING Groep,
C‑224/12 P
,
EU:C:2014:213
, punto
69
e giurisprudenza ivi citata, e del 15 novembre 2018, Estonia/[OSCURATO:PERSONA],
C‑334/17 P
, non pubblicata,
EU:C:2018:914
, punto
46
e giurisprudenza ivi citata).
42
Nel caso di specie, le decisioni controverse determinano l’importo del contributo ex ante di ciascuna entità di cui all’articolo 2 del regolamento n. 806/2014. Dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che, per il 2016, dopo il calcolo dei contributi all’FRU per ciascuna delle suddette entità, il CRU ha effettuato un nuovo calcolo di tali contributi in quanto l’indicatore STI riguardante l’appartenenza a un sistema di tutela istituzionale di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato 2015/63 era stato calcolato in modo errato. La rettifica di tale errore di calcolo ha comportato un nuovo calcolo del contributo ex ante per il 2016 per tutti gli enti, anche non membri di un STI, e l’importo del contributo ex ante all’FRU per il 2016 fissato nella seconda decisione controversa riflette le modifiche derivanti da detto nuovo calcolo.
43
Di conseguenza, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 87 delle sue conclusioni, la seconda decisione controversa contiene un elemento nuovo rispetto alla prima decisione controversa, dal momento che il valore dell’indicatore STI utilizzato nella seconda decisione controversa è diverso da quello utilizzato nella prima decisione controversa.
44
Inoltre, sebbene vi sia identità di oggetto tra le decisioni controverse, nella parte in cui esse fissano i contributi ex ante all’FRU per il 2016, la sostanza di tali decisioni è diversa giacché gli importi dei contributi da esse fissati sono diversi.
45
Pertanto, imponendo alla ricorrente di versare un contributo ex ante all’FRU il cui importo differisce da quello fissato nella prima decisione controversa, la seconda decisione controversa modifica la situazione giuridica della ricorrente cosicché l’annullamento di tale decisione non si confonde con l’annullamento della prima decisione controversa (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 1977, Metro SB-Großmärkte/[OSCURATO:PERSONA],
26/76
,
EU:C:1977:167
, punto
4
).
46
Il CRU sostiene tuttavia che il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nel ritenere che la seconda decisione controversa fosse confermativa della prima decisione controversa per quanto riguarda l’oggetto della controversia, in quanto la ricorrente afferma che il CRU ha commesso un errore nel non escludere le passività relative all’attività di promozione ausiliaria dal calcolo dei suoi contributi ex ante all’FRU per il 2016, mentre, nel calcolo di tali contributi, la presa in considerazione delle passività relative all’attività ausiliaria non è stata modificata.
47
Al riguardo, occorre ricordare che, quando una disposizione di un atto è modificata, il ricorso è di nuovo esperibile, non soltanto unicamente contro questa disposizione, ma anche contro tutte quelle che, pur non modificate, formino con essa un insieme (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento e Consiglio,
C‑299/05
,
EU:C:2007:608
, punti
29
e
30
).
48
Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal CRU, gli elementi non modificati del calcolo che hanno dato luogo, nella prima decisione controversa, alla fissazione dei contributi ex ante all’FRU per il 2016 formano un insieme con l’elemento modificato di detto calcolo, ossia l’indicatore STI, ai fini dell’adozione della seconda decisione controversa.
49
In detto contesto, è necessario ricordare che l’importo dei contributi ex ante all’FRU dipende da due elementi. Da un lato, l’importo totale dei contributi individuali dipende dal livello-obiettivo definito all’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014. Dall’altro, conformemente all’articolo 70, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento, il calcolo di tali contributi si basa, per ciascun ente, sulle sue dimensioni, determinate in funzione delle sue passività, e sul livello di rischio delle sue attività (v., per analogia, sentenza del 3 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA],
C‑414/18
,
EU:C:2019:1036
, punti da
77
a
79
). In tale quadro, gli articoli da 6 a 12 del regolamento delegato 2015/63 determinano le modalità di valutazione delle passività degli enti e del loro profilo di rischio.
50
Dalle modalità di calcolo dei contributi individuali di cui all’allegato I di tale regolamento e, in particolare, dalla fase 6 di detto calcolo risulta che, dopo aver determinato le passività e il fattore di rischio di un ente alla luce dei diversi indicatori previsti dalla normativa, il CRU ripartisce l’importo corrispondente al livello-obiettivo annuale tra i diversi enti.
51
Di conseguenza, se è vero che taluni indicatori quali l’indicatore STI si applicano solo a determinati enti, laddove influiscono sulla determinazione delle passività o del fattore di rischio di detti enti ad esclusione di altri enti, resta il fatto che, essendo il livello-obiettivo ripartito tra tutti gli enti, la modifica di un siffatto indicatore modifica l’importo dei contributi degli enti interessati da detto indicatore e incide necessariamente sui contributi di tutti gli enti.
52
Ne consegue che, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 47 della presente sentenza, la modifica di uno degli elementi del calcolo del contributo ex ante all’FRU, come l’indicatore STI, apre un nuovo termine di ricorso che consente di contestare non solo tale elemento del calcolo di detto contributo, ma anche tutti gli altri elementi del calcolo in parola.
53
Tale conclusione non è rimessa in discussione dal carattere non intenzionale dell’errore nella presa in considerazione dell’indicatore STI. Infatti, il carattere intenzionale o meno dell’errore all’origine dell’adozione di un atto che modifica un atto precedente è irrilevante al fine di stabilire, conformemente alla giurisprudenza richiamata ai punti 39, 40 e 41 della presente sentenza, se tale atto modificativo contenga un elemento nuovo rispetto a detto atto precedente e produca effetti giuridici.
54
Dall’insieme delle considerazioni che precedono discende che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel dichiarare che la seconda decisione controversa era, tenuto conto dell’oggetto della controversia, puramente confermativa della prima decisione controversa e che, per tale ragione, il ricorso era irricevibile.
55
Di conseguenza, le parti prima e seconda del primo motivo devono essere accolte e, su tale fondamento, deve essere annullata in toto la sentenza impugnata, senza che sia necessario pronunciarsi sulle altre parti di detto motivo né sul secondo motivo.
Sulle conseguenze dell’annullamento della sentenza impugnata
56
Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo, oppure statuire definitivamente essa stessa sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.
57
Nella fattispecie, poiché il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente in quanto irricevibile e, di conseguenza, non ha esaminato i motivi addotti dalla ricorrente a sostegno dello stesso, lo stato degli atti non consente di statuire sulla controversia. Pertanto, la causa deve essere rinviata dinanzi al Tribunale.
Sulle spese
58
Poiché la causa è stata rinviata dinanzi al Tribunale, le spese devono essere riservate.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:
1)
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 26 giugno 2019, NRW.Bank/CRU (
T‑466/16
, non pubblicata,
EU:T:2019:445
), è annullata.
2)
La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.
3)
Le spese sono riservate.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il tedesco.