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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 21414/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Acri avverso l'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in relazione al reato di cui al capo 45) e il rigetto nel resto del ricorso; udito il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro - sezione per il riesame - ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Ufficio, che aveva applicato la misura degli arresti donniciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt.81, 110 cod. pen. e 132 d.

Igs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.) e succ. mod., aggravato ai sensi dell'art. 7

I. 13 maggio 1991, n. 203 (capo 37) e artt. 110 e 644 comma quinto, nn. 3 e 4, aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 45).

I reati contestati si inseriscono in una serie di episodi delittuosi - tutti oggetto del medesimo provvedimento genetico - posti •ín essere da vari indagati.

In particolare, vengono contestati 298 capi di imputazione.

Al capo 1) è contestato il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. nei confronti di 119 indagati, con attribuzione del ruolo dagli stessi rivestito all'interno di una articolazione della 'ndrangheta.

Dal capo 2) al capo 172) sono contestati i reati- fine, tutti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e riferiti alla consorteria mafiosa di cui al capo 1).

Al capo 173) è contestata una associazione criminale ex art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ontologicamente collegata all'associazione di cui al capo 1) e, infine, dal capo 174) al 298) sono contestati i reati-fine relativi all'associazione di cui al capo 173).

Il Tribunale, nell'ambito di una diffusa narrazione, descriveva le più generali vicende concernenti l'esistenza e l'operatività della confederazione di 'ndrangheta operante nel territorio cosentino (capo 1), caratterizzata dall'essere un'unione fra sette gruppi confinanti, alleati (Patitucci, Porcaro, [OSCURATO:PERSONA] detto "Banana", "gli altri Zingari", Presta, [OSCURATO:PERSONA], D'Ambrosio), al fine di preservare, mantenere e rinforzare il dominio sul territorio, nonché dediti a commettere i diversi delitti sottesi a tale finalità (estorsioni, gioco d'azzardo illecito, narcotraffico, usure ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria); tra questi il "gruppo D'Ambrosio" si distingueva per una vocazione prettamente estorsiva ed era dedito all'esercizio abusivo dell'attività finanziaria nei confronti del pubblico.

Tale consorteria, a sua volta inserita nell'ambito della associazione tradizionalmente intesa "Lanzino/Ruà/Patitucci", è risultata promossa, diretta e coordinata da [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, con l'ausilio dei compartecipi [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché del concorrente esterno [OSCURATO:PERSONA].

Detto gruppo era dedito a una sistematica attività di erogazione di prestiti a un numero indifferenziato di soggetti.

Gli esiti investigativi risultanti da captazioni telefoniche, ambientali e telematiche, l' analisi delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza, i servizi di geolocalizzazione, i servizi di osservazione e controllo, le attività di perquisizione e sequestro e l'analisi delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, compendiati nelle ricche ed esaurienti informative di polizia giudiziaria, consentivano di ricostruire il complesso quadro sopra descritto.

Il Tribunale esaminava dunque la consistenza probatoria delle specifiche accuse riguardanti Castiglione e riteneva che la prova cautelare degli addebiti emergesse in particolare dai contenuti, univoci e chiari, delle plurime conversazioni telefoniche e ambientali intercettate e trascritte in motivazione.

A ciò si aggiunge il contenuto dell'agendina "Anno 2019" sequestrata il 4 marzo 2020 presso l'abitazione di D'Ambrosio, nel quale accanto all'indicazione di diverse giornate risultavano importi di denaro associati al nominativo "Mikele", peraltro registrato anche tra i contatti della rubrica telefonica di [OSCURATO:PERSONA]Arnbrosio (fratello di Adolfo, già condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.) ed associato all'utenza cellulare intestata e in uso a Castiglione.

Quanto al delitto di cui al capo 37, i giudici del riesame sottolineavano che [OSCURATO:PERSONA], agricoltore residente nel Comune di Bisignano, nonché presidente dell'associazione nazionale "libera caccia settore protezione civile" e responsabile provinciale della guardia di vigilanza ittico-venatoria, attraversava una difficile situazione economica tanto da avere 17 protesti iscritti a suo carico per un totale di euro 10.954,36.

Lo stesso, in ragione del debito contratto nel gennaio 2019 per circa 8000,00 euro, si era obbligato a versare entro il giorno 10 di ogni mese una somma pari a 1000,00/1500,00 euro che dovevano essere consegnate a Castiglione. [OSCURATO:PERSONA], piccolo imprenditore agricolo, titolare di un'impresa che si occupa della coltivazione di piante da foraggio e altre colture, era destinatario di un prestito; anch'egli attraversava una difficile situazione finanziaria, risultando 18 protesti a suo carico per una somma di euro 49.011,26.

Ai suoi danni è stata altresì accertata la sussistenza della condotta usuraia descritta al capo 45 dell'imputazione.

Dal compendio intercettativo è emerso che per tutto il mese di settembre 2018 Castiglione aveva incessantemente cercato [OSCURATO:PERSONA] per porre in essere la tipica condotta di intermediazione fra vittima e usuraio.

Egli era perfettamente consapevole della condotta illecita tenuta da [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio e dal correo [OSCURATO:PERSONA], tanto da esortare le vittime [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a rispettare le scadenze, utilizzando sempre un linguaggio convenzionale che faceva riferimento a diverse qualità di verdura per indicare il denaro.

Quanto alla prova della sussistenza dell'aggravante mafiosa (in termini di metodo e agevolazione) in relazione al delitto di esercizio abusivo del credito, il Tribunale ha sottolineato come dalle conversazioni emergesse che le vittime erano perfettamente consapevoli dello spessore criminale degli indagati, al punto da essere consce della immutabilità della loro posizione debitoria anche in caso di arresto degli stessi aguzzini, tanto da ritenere che una eventuale denuncia li avrebbe esposti all'ulteriore rischio di ritorsioni.

Non si trattava dei "prestiti fra amici" evocati dalla difesa, come si evince anche dalla significativa frase di [OSCURATO:PERSONA] ("...hanno una clientela che neanche i cani! Tutti i giorni vanno a raccogliere...").

Ciò a maggiore ragione vale per il reato di cui al capo 45), dal momento che le condotte sono state poste in essere al fine di attuare lo scopo programmatico del sodalizio, avvalendosi della forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento e omertà che ne scaturisce, in ragione della peculiare modalità di esercizio abusivo di attività finanziaria avuto riguardo ai soggetti coinvolti che abitualmente di interfacciavano con le vittime.

Circa le esigenze cautelari, il Collegio riteneva il grave pericolo di reiterazione delle condotte, desumibile dalle modalità delle stesse e soprattutto dalla efficace ricerca dei mezzi più opportuni per consentire la realizzazione degli illeciti fini della consorteria.

La doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non era scalfita dalla risalenza delle condotte nel tempo, dal momento che in alcun modo è emerso che Castiglione abbia reciso i rapporti con il gruppo.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al quadro gravemente indiziante per i reati addebitati e alla ritenuta aggravante agevolatrice dell'attività mafiosa, prevista dall'art. 416-bís.1 cod. pen.

Castiglione da un lato è conoscente di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio; dall'altro è amico di vecchia data di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Egli si è sostanzialmente attivato in favore delle vittime, ammonendoli dal chiedere ulteriori prestiti e cercando di ritardare le pretese di pagamento avanzate da D'Ambrosio, senza mai usare condotte intimidatrici.

Egli è un semplice nuncius, che si è limitato a "mettere una buona parola" come "avrebbe fatto qualsiasi buon padre di famiglia", attivandosi esclusivamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Quanto all'aggravante, la forza di intimidazione deve essere estrinsecata dall'agente in modo oggettivo ed effettivo; viceversa, il Tribunale l'ha ritenuta configurata senza indicarne puntualmente gli indici rivelatori.

La insussistenza dell'aggravante comporta altresì il venire meno della doppia presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e degli stessi presupposti relativi alla pena edittale che consentono l'applicazione della misura.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è, oltre che generico, manifestamente infondato.

2. Il Tribunale ha coerentemente illustrato le ragioni per le quali sono stati ritenuti sussistenti i gravi indizi circa i reati contestati al ricorrente.

Contrariamente a quanto assume la difesa, il contributo concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] è certamente significativo, tanto da essersi manifestato in più momenti dell'azione.

Le innumerevoli conversazioni nelle quali egli manifesta la sua disponibilità per prestare la sua opera, le continue pressioni esercitate su [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gli interventi per consentire o comunque valutare le possibilità di ulteriori erogazioni di denaro, l'utilizzazione sapiente di un linguaggio accorto e criptico, il suo inserimento nel "libro mastro" sequestrato presso l'abitazione di D'Ambrosio il 4 marzo 2020 sono indici univoci della sua duplice veste di riscossore e sodale del gruppo criminoso.

Le pressioni esercitate, le esortazioni ad adempiere nei termini pattuiti, l'allusione a possibili conseguenze, fanno ritenere totalmente infondate le argomentazioni difensive, che peraltro si limitano a enunciazioni connotate da assoluta genericità, neppure richiamando, per contestarlo, il contenuto di conversazioni intercettate ovvero altri elementi di prova per evidenziarne l'inadeguatezza in chiave accusatoria.

Ciò posto, le generiche doglianze del ricorrente risultano, a ben vedere, sostanzialmente dirette a una non consentita rilettura degli elementi indizianti e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa.

Sicché il diffuso e logico tessuto motivazionale della ordinanza impugnata non è censurabile in sede di controllo di legittimità, che non può spingersi a verificare la rispondenza di siffatto apparato argomentativo alle risultanze procedimentali, sovrapponendo la propria valutazione a quella compiuta dal giudice di merito.

3. Risulta parimenti privo di pregio il motivo di ricorso avente ad oggetto la denunzia dell'erroneo riconoscimento da parte dei giudici del riesame dell'aggravante della finalità dell'agevolazione mafiosa.

Ed invero, il Tribunale, nel ribadire l'apprezzamento favorevole alla sussistenza dell'aggravante in parola, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni unite (Sez.

U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734), secondo cui l'aggravante agevolatrice dell'attività mafiosa, prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen., ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, ed è caratterizzata da dolo intenzionale.

Occorre anche ricordare che la ratio sottesa alla aggravante non è solo quella di punire più severamente coloro che commettono reati con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma anche quella di contrastare in maniera più decisa, data la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, partecipi o non di reati associativi, utilizzino metodi mafiosi, cioè si comportino come mafiosi oppure ostentino, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione che sono proprie delle organizzazioni della specie considerata (Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 263525)..

Nel caso in esame, gli estremi dell'aggravante mafiosa, anche per lo specifico profilo soggettivo, sono stati ravvisati nell'utilizzo di un metodo in cui la tipologia degli atti intimidatori risulta concretamente collegata alla forza intimidatrice del vincolo associativo evocato.

Il Tribunale ha rappresentato che, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, secondo cui Castiglione si presentava nelle vesti di amico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la paura di azioni ritorsive indotta nelle vittime era ben presente e conseguiva invece al comportamento concreto dell'indagato (e dei concorrenti), espressione della forza intimidatrice di una consorteria criminosa accreditata nel territorio cosentino come centro di potere.

Correttamente il Tribunale ha rappresentato che i fatti in esame sono esemplificativi di un generalizzato contegno prevaricatorio finalizzato a dimostrare la forza del clan e il dominio sul territorio, grazie al quale Castiglione si è sentito legittimato ad agire e a intimidire le vittime (utilizzando a volte argomentazioni suadenti, a volte più drastiche) e, per converso, a ricevere richieste di dilazione da riportare a D'Ambrosio e dunque dimostrativo del dolo intenzionale.

Si tratta di metodo indubbiamente percepibile dalle vittime ed obiettivamente caratterizzato da una forza intimidatoria di particolare cogenza al punto da instillare nelle stesse quelle situazioni di assoggettamento ed omertà tipiche di chi è vittima di attività poste direttamente in essere dalle organizzazioni mafiose.

4. Anche con riguardo alle esigenze cautelari - peraltro non specifico oggetto di ricorso, in quanto evocate soltanto in relazione alla diversa scelta che comporterebbe la ritenuta insussistenza dell'aggravante - il Tribunale del riesame, con adeguato e logico apparato argomentativo, coerente con le risultanze investigative, ha ritenuto significative, ai fini delle ragioni dimostrative della concretezza e dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, le circostanze inerenti sia alle modalità dell'attività illecita, sia al profilo personologico dell'indagato, relativamente al quale non risulta alcuna presa di distanza dal gruppo.Di talché, non può consentirsi alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione all'apprezzamento compiuto dal giudice del merito.

5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a versare a favore della Cassa delle ammende una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P. Q. M. Dichiara inam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Acri avverso l'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in relazione al reato di cui al capo 45) e il rigetto nel resto del ricorso; udito il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro - sezione per il riesame - ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Ufficio, che aveva applicato la misura degli arresti donniciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt.81, 110 cod. pen. e 132 d. Igs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.) e succ. mod., aggravato ai sensi dell'art. 7 I. 13 maggio 1991, n. 203 (capo 37) e artt. 110 e 644 comma quinto, nn. 3 e 4, aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 45). I reati contestati si inseriscono in una serie di episodi delittuosi - tutti oggetto del medesimo provvedimento genetico - posti •ín essere da vari indagati. In particolare, vengono contestati 298 capi di imputazione. Al capo 1) è contestato il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. nei confronti di 119 indagati, con attribuzione del ruolo dagli stessi rivestito all'interno di una articolazione della 'ndrangheta. Dal capo 2) al capo 172) sono contestati i reati- fine, tutti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e riferiti alla consorteria mafiosa di cui al capo 1). Al capo 173) è contestata una associazione criminale ex art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ontologicamente collegata all'associazione di cui al capo 1) e, infine, dal capo 174) al 298) sono contestati i reati-fine relativi all'associazione di cui al capo 173). Il Tribunale, nell'ambito di una diffusa narrazione, descriveva le più generali vicende concernenti l'esistenza e l'operatività della confederazione di 'ndrangheta operante nel territorio cosentino (capo 1), caratterizzata dall'essere un'unione fra sette gruppi confinanti, alleati (Patitucci, Porcaro, [OSCURATO:PERSONA] detto "Banana", "gli altri Zingari", Presta, [OSCURATO:PERSONA], D'Ambrosio), al fine di preservare, mantenere e rinforzare il dominio sul territorio, nonché dediti a commettere i diversi delitti sottesi a tale finalità (estorsioni, gioco d'azzardo illecito, narcotraffico, usure ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria); tra questi il "gruppo D'Ambrosio" si distingueva per una vocazione prettamente estorsiva ed era dedito all'esercizio abusivo dell'attività finanziaria nei confronti del pubblico. Tale consorteria, a sua volta inserita nell'ambito della associazione tradizionalmente intesa "Lanzino/Ruà/Patitucci", è risultata promossa, diretta e coordinata da [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, con l'ausilio dei compartecipi [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché del concorrente esterno [OSCURATO:PERSONA]. Detto gruppo era dedito a una sistematica attività di erogazione di prestiti a un numero indifferenziato di soggetti. Gli esiti investigativi risultanti da captazioni telefoniche, ambientali e telematiche, l' analisi delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza, i servizi di geolocalizzazione, i servizi di osservazione e controllo, le attività di perquisizione e sequestro e l'analisi delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, compendiati nelle ricche ed esaurienti informative di polizia giudiziaria, consentivano di ricostruire il complesso quadro sopra descritto. Il Tribunale esaminava dunque la consistenza probatoria delle specifiche accuse riguardanti Castiglione e riteneva che la prova cautelare degli addebiti emergesse in particolare dai contenuti, univoci e chiari, delle plurime conversazioni telefoniche e ambientali intercettate e trascritte in motivazione. A ciò si aggiunge il contenuto dell'agendina "Anno 2019" sequestrata il 4 marzo 2020 presso l'abitazione di D'Ambrosio, nel quale accanto all'indicazione di diverse giornate risultavano importi di denaro associati al nominativo "Mikele", peraltro registrato anche tra i contatti della rubrica telefonica di [OSCURATO:PERSONA]Arnbrosio (fratello di Adolfo, già condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.) ed associato all'utenza cellulare intestata e in uso a Castiglione. Quanto al delitto di cui al capo 37, i giudici del riesame sottolineavano che [OSCURATO:PERSONA], agricoltore residente nel Comune di Bisignano, nonché presidente dell'associazione nazionale "libera caccia settore protezione civile" e responsabile provinciale della guardia di vigilanza ittico-venatoria, attraversava una difficile situazione economica tanto da avere 17 protesti iscritti a suo carico per un totale di euro 10.954,36. Lo stesso, in ragione del debito contratto nel gennaio 2019 per circa 8000,00 euro, si era obbligato a versare entro il giorno 10 di ogni mese una somma pari a 1000,00/1500,00 euro che dovevano essere consegnate a Castiglione. [OSCURATO:PERSONA], piccolo imprenditore agricolo, titolare di un'impresa che si occupa della coltivazione di piante da foraggio e altre colture, era destinatario di un prestito; anch'egli attraversava una difficile situazione finanziaria, risultando 18 protesti a suo carico per una somma di euro 49.011,26. Ai suoi danni è stata altresì accertata la sussistenza della condotta usuraia descritta al capo 45 dell'imputazione. Dal compendio intercettativo è emerso che per tutto il mese di settembre 2018 Castiglione aveva incessantemente cercato [OSCURATO:PERSONA] per porre in essere la tipica condotta di intermediazione fra vittima e usuraio. Egli era perfettamente consapevole della condotta illecita tenuta da [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio e dal correo [OSCURATO:PERSONA], tanto da esortare le vittime [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a rispettare le scadenze, utilizzando sempre un linguaggio convenzionale che faceva riferimento a diverse qualità di verdura per indicare il denaro. Quanto alla prova della sussistenza dell'aggravante mafiosa (in termini di metodo e agevolazione) in relazione al delitto di esercizio abusivo del credito, il Tribunale ha sottolineato come dalle conversazioni emergesse che le vittime erano perfettamente consapevoli dello spessore criminale degli indagati, al punto da essere consce della immutabilità della loro posizione debitoria anche in caso di arresto degli stessi aguzzini, tanto da ritenere che una eventuale denuncia li avrebbe esposti all'ulteriore rischio di ritorsioni. Non si trattava dei "prestiti fra amici" evocati dalla difesa, come si evince anche dalla significativa frase di [OSCURATO:PERSONA] ("...hanno una clientela che neanche i cani! Tutti i giorni vanno a raccogliere..."). Ciò a maggiore ragione vale per il reato di cui al capo 45), dal momento che le condotte sono state poste in essere al fine di attuare lo scopo programmatico del sodalizio, avvalendosi della forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento e omertà che ne scaturisce, in ragione della peculiare modalità di esercizio abusivo di attività finanziaria avuto riguardo ai soggetti coinvolti che abitualmente di interfacciavano con le vittime. Circa le esigenze cautelari, il Collegio riteneva il grave pericolo di reiterazione delle condotte, desumibile dalle modalità delle stesse e soprattutto dalla efficace ricerca dei mezzi più opportuni per consentire la realizzazione degli illeciti fini della consorteria. La doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non era scalfita dalla risalenza delle condotte nel tempo, dal momento che in alcun modo è emerso che Castiglione abbia reciso i rapporti con il gruppo. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al quadro gravemente indiziante per i reati addebitati e alla ritenuta aggravante agevolatrice dell'attività mafiosa, prevista dall'art. 416-bís.1 cod. pen. Castiglione da un lato è conoscente di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio; dall'altro è amico di vecchia data di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Egli si è sostanzialmente attivato in favore delle vittime, ammonendoli dal chiedere ulteriori prestiti e cercando di ritardare le pretese di pagamento avanzate da D'Ambrosio, senza mai usare condotte intimidatrici. Egli è un semplice nuncius, che si è limitato a "mettere una buona parola" come "avrebbe fatto qualsiasi buon padre di famiglia", attivandosi esclusivamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Quanto all'aggravante, la forza di intimidazione deve essere estrinsecata dall'agente in modo oggettivo ed effettivo; viceversa, il Tribunale l'ha ritenuta configurata senza indicarne puntualmente gli indici rivelatori. La insussistenza dell'aggravante comporta altresì il venire meno della doppia presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e degli stessi presupposti relativi alla pena edittale che consentono l'applicazione della misura.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è, oltre che generico, manifestamente infondato. 2. Il Tribunale ha coerentemente illustrato le ragioni per le quali sono stati ritenuti sussistenti i gravi indizi circa i reati contestati al ricorrente. Contrariamente a quanto assume la difesa, il contributo concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] è certamente significativo, tanto da essersi manifestato in più momenti dell'azione. Le innumerevoli conversazioni nelle quali egli manifesta la sua disponibilità per prestare la sua opera, le continue pressioni esercitate su [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gli interventi per consentire o comunque valutare le possibilità di ulteriori erogazioni di denaro, l'utilizzazione sapiente di un linguaggio accorto e criptico, il suo inserimento nel "libro mastro" sequestrato presso l'abitazione di D'Ambrosio il 4 marzo 2020 sono indici univoci della sua duplice veste di riscossore e sodale del gruppo criminoso. Le pressioni esercitate, le esortazioni ad adempiere nei termini pattuiti, l'allusione a possibili conseguenze, fanno ritenere totalmente infondate le argomentazioni difensive, che peraltro si limitano a enunciazioni connotate da assoluta genericità, neppure richiamando, per contestarlo, il contenuto di conversazioni intercettate ovvero altri elementi di prova per evidenziarne l'inadeguatezza in chiave accusatoria. Ciò posto, le generiche doglianze del ricorrente risultano, a ben vedere, sostanzialmente dirette a una non consentita rilettura degli elementi indizianti e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa. Sicché il diffuso e logico tessuto motivazionale della ordinanza impugnata non è censurabile in sede di controllo di legittimità, che non può spingersi a verificare la rispondenza di siffatto apparato argomentativo alle risultanze procedimentali, sovrapponendo la propria valutazione a quella compiuta dal giudice di merito. 3. Risulta parimenti privo di pregio il motivo di ricorso avente ad oggetto la denunzia dell'erroneo riconoscimento da parte dei giudici del riesame dell'aggravante della finalità dell'agevolazione mafiosa. Ed invero, il Tribunale, nel ribadire l'apprezzamento favorevole alla sussistenza dell'aggravante in parola, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734), secondo cui l'aggravante agevolatrice dell'attività mafiosa, prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen., ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, ed è caratterizzata da dolo intenzionale. Occorre anche ricordare che la ratio sottesa alla aggravante non è solo quella di punire più severamente coloro che commettono reati con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma anche quella di contrastare in maniera più decisa, data la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, partecipi o non di reati associativi, utilizzino metodi mafiosi, cioè si comportino come mafiosi oppure ostentino, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione che sono proprie delle organizzazioni della specie considerata (Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 263525).. Nel caso in esame, gli estremi dell'aggravante mafiosa, anche per lo specifico profilo soggettivo, sono stati ravvisati nell'utilizzo di un metodo in cui la tipologia degli atti intimidatori risulta concretamente collegata alla forza intimidatrice del vincolo associativo evocato. Il Tribunale ha rappresentato che, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, secondo cui Castiglione si presentava nelle vesti di amico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la paura di azioni ritorsive indotta nelle vittime era ben presente e conseguiva invece al comportamento concreto dell'indagato (e dei concorrenti), espressione della forza intimidatrice di una consorteria criminosa accreditata nel territorio cosentino come centro di potere. Correttamente il Tribunale ha rappresentato che i fatti in esame sono esemplificativi di un generalizzato contegno prevaricatorio finalizzato a dimostrare la forza del clan e il dominio sul territorio, grazie al quale Castiglione si è sentito legittimato ad agire e a intimidire le vittime (utilizzando a volte argomentazioni suadenti, a volte più drastiche) e, per converso, a ricevere richieste di dilazione da riportare a D'Ambrosio e dunque dimostrativo del dolo intenzionale. Si tratta di metodo indubbiamente percepibile dalle vittime ed obiettivamente caratterizzato da una forza intimidatoria di particolare cogenza al punto da instillare nelle stesse quelle situazioni di assoggettamento ed omertà tipiche di chi è vittima di attività poste direttamente in essere dalle organizzazioni mafiose. 4. Anche con riguardo alle esigenze cautelari - peraltro non specifico oggetto di ricorso, in quanto evocate soltanto in relazione alla diversa scelta che comporterebbe la ritenuta insussistenza dell'aggravante - il Tribunale del riesame, con adeguato e logico apparato argomentativo, coerente con le risultanze investigative, ha ritenuto significative, ai fini delle ragioni dimostrative della concretezza e dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, le circostanze inerenti sia alle modalità dell'attività illecita, sia al profilo personologico dell'indagato, relativamente al quale non risulta alcuna presa di distanza dal gruppo.Di talché, non può consentirsi alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione all'apprezzamento compiuto dal giudice del merito. 5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a versare a favore della Cassa delle ammende una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inam
Sentenza Cassazione n. 21414/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris