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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 07522/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/5/1985 avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del P.G., dott.M.G.

Fodaroni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di L'Aquila ha riformato parzialmente la decisione del Tribunale di Avezzano che, in data 24/6/2020, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di rapina aggravata, rideterminando la pena in anni due, mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 800,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto:2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e all'eccessività del trattamento sanzionatorio.

Secondo la difesa la Corte d'Appello abruzzese è incorsa in un vizio logico poiché, pur riconoscendo l'esiguità della somma provento della rapina, non ha ritenuto di poter applicare l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. senza spiegare le ragioni del diniego e senza tener conto dell'indirizzo della giurisprudenza di legittimità in materia; 2.2 il travisamento dei presupposti applicativi dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen. e la mera apparenza della motivazione, avendo la Corte di merito negato la circostanza con argomentazioni di puro genere, prive di efficacia dimostrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato.

La Corte di merito, pur riconoscendo che il provento della rapina è di modestissima consistenza (euro 20,00), ha evidenziato che la tenuità del danno era già stata posta a fondamento del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da parte del primo giudice, sottolineandone l'assorbente rilievo, non essendo sufficiente a fondare la concessione delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen. il solo stato di incensuratezza del prevenuto.

Con detta considerazione la difesa non si confronta in termini puntuali e specifici, limitandosi a sottolineare la natura dell'attenuante e censurando l'insufficiente e contraddittoria struttura argomentativa della sentenza impugnata.

A fronte di una motivazione senz'altro sintetica ma esplicativa del convincimento dei giudici d'appello, deve rilevarsi che la difesa non considera (pur avendone dato conto nell'atto di gravame) la pluroffensività della condotta di rapina, in relazione alla quale -per costante giurisprudenza- la tenuità del danno postula un giudizio di assoluta levità non solo per quel che concerne il danno patrimoniale ma anche gli esiti della condotta strumentale violenta attuata nei confronti della p.o. 1.2 Questa Corte ha, infatti, chiarito che ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685; n.45985 del 23/10/2013, Rv.257755;n.50660 del 5/10/2017,Rv.271695).2.

A fronte di una condotta che ha visto il ricorrente spintonare violentemente la p.o., ultrasessantacinquenne, determinandone la caduta a terra, allo scopo di appropriarsi del contenuto della cassa, non appare censurabile la valutazione del primo giudice, confermata dalla sentenza impugnata, che ha confinato la modesta rilevanza della somma sottratta nell'ambito del giudizio circa la concedibilità delle attenuanti generiche.

La consistenza del danno, infatti, si presta a valutazioni polivalenti e quando non è sufficiente ad integrare la specifica attenuante invocata dalla difesa può, comunque, essere legittimamente valorizzata ex art. 133, comma 1 n. 2, cod.pen. quale indice della gravità del reato e refluire nella valutazione posta a fondamento del riconoscimento delle attenuanti generiche.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, rigettato con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 27/1/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/5/1985 avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del P.G., dott.M.G. Fodaroni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di L'Aquila ha riformato parzialmente la decisione del Tribunale di Avezzano che, in data 24/6/2020, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di rapina aggravata, rideterminando la pena in anni due, mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 800,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto:2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e all'eccessività del trattamento sanzionatorio. Secondo la difesa la Corte d'Appello abruzzese è incorsa in un vizio logico poiché, pur riconoscendo l'esiguità della somma provento della rapina, non ha ritenuto di poter applicare l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. senza spiegare le ragioni del diniego e senza tener conto dell'indirizzo della giurisprudenza di legittimità in materia; 2.2 il travisamento dei presupposti applicativi dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen. e la mera apparenza della motivazione, avendo la Corte di merito negato la circostanza con argomentazioni di puro genere, prive di efficacia dimostrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. La Corte di merito, pur riconoscendo che il provento della rapina è di modestissima consistenza (euro 20,00), ha evidenziato che la tenuità del danno era già stata posta a fondamento del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da parte del primo giudice, sottolineandone l'assorbente rilievo, non essendo sufficiente a fondare la concessione delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen. il solo stato di incensuratezza del prevenuto. Con detta considerazione la difesa non si confronta in termini puntuali e specifici, limitandosi a sottolineare la natura dell'attenuante e censurando l'insufficiente e contraddittoria struttura argomentativa della sentenza impugnata. A fronte di una motivazione senz'altro sintetica ma esplicativa del convincimento dei giudici d'appello, deve rilevarsi che la difesa non considera (pur avendone dato conto nell'atto di gravame) la pluroffensività della condotta di rapina, in relazione alla quale -per costante giurisprudenza- la tenuità del danno postula un giudizio di assoluta levità non solo per quel che concerne il danno patrimoniale ma anche gli esiti della condotta strumentale violenta attuata nei confronti della p.o. 1.2 Questa Corte ha, infatti, chiarito che ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685; n.45985 del 23/10/2013, Rv.257755;n.50660 del 5/10/2017,Rv.271695).2. A fronte di una condotta che ha visto il ricorrente spintonare violentemente la p.o., ultrasessantacinquenne, determinandone la caduta a terra, allo scopo di appropriarsi del contenuto della cassa, non appare censurabile la valutazione del primo giudice, confermata dalla sentenza impugnata, che ha confinato la modesta rilevanza della somma sottratta nell'ambito del giudizio circa la concedibilità delle attenuanti generiche. La consistenza del danno, infatti, si presta a valutazioni polivalenti e quando non è sufficiente ad integrare la specifica attenuante invocata dalla difesa può, comunque, essere legittimamente valorizzata ex art. 133, comma 1 n. 2, cod.pen. quale indice della gravità del reato e refluire nella valutazione posta a fondamento del riconoscimento delle attenuanti generiche. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, rigettato con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 27/1/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D
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