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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 marzo 2024

Cassazione n. 05879/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A Ritenuto che con sentenza depositata il 27 marzo 2024 la Corte d'appello di Catanzaro confermava la precedente sentenza del 21 dicembre 2022 con cui il Tribunale di Castrovillari aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 di reclusione ed € 2.600,00 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione in particolare censurando il provvedimento nella parte in cui i giudici del merito avevano ritenuto destinata allo spaccio la sostanza stupefacente rinvenuta in suo possesso sulla scorta del dato ponderale, della presenza presso l'imputato di un bilancino di precisione oltre che di materiale atto al confezionamento delle singole dosi.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto si risolve in una mera censura di merito volta a fornire una diversa ricostruzione dei fatti di causa sottratta quindi al sindacato di questa Corte di legittimità; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024 Il Consigliere estensof_e_ il Pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A Ritenuto che con sentenza depositata il 27 marzo 2024 la Corte d'appello di Catanzaro confermava la precedente sentenza del 21 dicembre 2022 con cui il Tribunale di Castrovillari aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 di reclusione ed € 2.600,00 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione in particolare censurando il provvedimento nella parte in cui i giudici del merito avevano ritenuto destinata allo spaccio la sostanza stupefacente rinvenuta in suo possesso sulla scorta del dato ponderale, della presenza presso l'imputato di un bilancino di precisione oltre che di materiale atto al confezionamento delle singole dosi. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto si risolve in una mera censura di merito volta a fornire una diversa ricostruzione dei fatti di causa sottratta quindi al sindacato di questa Corte di legittimità; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024 Il Consigliere estensof_e_ il Pre
Sentenza Cassazione n. 05879/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris