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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36195/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2025 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Firenze ha riformato la sentenza del Giudice di pace di Firenze, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], per il reato di minaccia, alla pena di 500 euro di multa e al risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] assegnando alla stessa una provvisionale di euro 1.000,00; in particolare il Tribunale ha prosciolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione ascrittagli perché il fatto non sussiste; - che il primo motivo del ricorso della parte civile risulta inammissibile in quanto, ai sensi dell'art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000, non è possibile proporre ricorso per cassazione nei confronti delle sentenze del giudice di pace per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; - che il secondo motivo è inammissibile in quanto invoca una rivalutazione delle fonti probatorie in relazione all'idoneità ad intimidire della condotta, ma su tale elemento il Tribunale ha fornito adeguata motivazione in sentenza, tenendo conto del contesto in cui la condotta è stata posta in essere; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2025 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Firenze ha riformato la sentenza del Giudice di pace di Firenze, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], per il reato di minaccia, alla pena di 500 euro di multa e al risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] assegnando alla stessa una provvisionale di euro 1.000,00; in particolare il Tribunale ha prosciolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione ascrittagli perché il fatto non sussiste; - che il primo motivo del ricorso della parte civile risulta inammissibile in quanto, ai sensi dell'art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000, non è possibile proporre ricorso per cassazione nei confronti delle sentenze del giudice di pace per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; - che il secondo motivo è inammissibile in quanto invoca una rivalutazione delle fonti probatorie in relazione all'idoneità ad intimidire della condotta, ma su tale elemento il Tribunale ha fornito adeguata motivazione in sentenza, tenendo conto del contesto in cui la condotta è stata posta in essere; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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