CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12819/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 06HREEJ nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 41164-2023 - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di possesso e fabbricazione di un documento di identità contraffatto; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 497 bis comma 2 cod. pen. ritenendo che, nel caso in esame, l'imputato abbia agito per uso personale e quindi non ricorra alcun elemento per giustificare la maggiore gravità della pena, è manifestamente infondato perché, nel ricondurre la condotta dell'imputato all'ipotesi aggravata di cui all'art. 497 bis comma cod. pen., la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del dato normativo e del principio di legittimità affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia. In particolare, si afferma che integra il reato di cui all'art. 497 bis, comma secondo, cod. pen. (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi), il possesso di un passaporto contraffatto dallo stesso possessore (nel caso di specie, egli ha partecipato alla contraffazione apponendo al documento la propria fotografia), considerato che la "rado" di cui all'art. 497 bis cpv cod. pen. è quella di punire in modo più significativo chi fabbrica o comunque forma il documento, oppure lo detiene fuori dei casi di uso personale, con la conseguenza che il possesso per uso personale rientra nella previsione di cui all'art. 497 bis, comma primo, cod. pen. solo se non accompagnato dalla contraffazione ad opera del possessore (Sez. 5, Sentenza n. 18535 del 15/02/2013, Lorbek, Rv. 255468). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così