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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47481/2023

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da fsi2 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]

02.10. avverso la sentenza del 07/02/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto censure generiche; Considerato in particolare che nel motivo di ricorso si censura la mancata esclusione della responsabilità per il reato in esame viceversa già adeguatamente vaglial:a e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 2-3 del provvedimento impugnato); nonché l'omessa esclusione della recidiva che non era stata dedotta in appello (pag. 2 del provvedimento impugnato).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 02/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da fsi2 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02.10. avverso la sentenza del 07/02/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto censure generiche; Considerato in particolare che nel motivo di ricorso si censura la mancata esclusione della responsabilità per il reato in esame viceversa già adeguatamente vaglial:a e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 2-3 del provvedimento impugnato); nonché l'omessa esclusione della recidiva che non era stata dedotta in appello (pag. 2 del provvedimento impugnato). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/
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