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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 47117/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A SCALA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato il provvedimento del 24/09/2021, a mezzo del quale il Tribunale della medesima città aveva disatteso la richiesta di revoca della confisca di determinati beni, che era stata disposta dallo stesso Tribunale, con decreto inoppugnabile del 09/10/2013.

La misura di prevenzione patrimoniale ha avuto ad oggetto gli acquisti di due appartamenti ubicati in [OSCURATO:PERSONA] del Cedro (acquisto effettuato grazie ad atto notarile risalente al 27/12/1991), nonché dell'intera palazzina sita in Casalnuovo di Napoli alla via Salvemini n. 19 (acquisto compiuto in virtù di atto notarile del 14/10/1999) e, infine, del terreno parimenti ubicato in Casalnuovo di Napoli - frazione di Tavernanova, contrada Filichino (acquisto derivante da atto notarile del 15/12/1998).

1.1. Il procedimento di prevenzione in oggetto è stato instaurato con proposta formulata il 03/11/2005 e si è concluso con decreto del 19/12/2013, confermato in appello e dunque inoppugnabile.

Al presente procedimento non può quindi applicarsi la disciplina transitoria dettata dall'art. 117 d.lgs 06 settembre 2011, n. 159, operativa esclusivamente in relazione ai procedimenti nei quali - alla data di entrata in vigore della legge medesima - non fosse stata ancora formulata la proposta di applicazione della misura di prevenzione; il procedimento generato dalla suddetta istanza di revoca, invece, è retto dalle norme previgenti, ossia dall'art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Il provvedimento reiettivo dell'istanza di revoca della misura di prevenzione patrimoniale, quindi, si fonda sulla considerazione che il decreto di confisca non venne pronunciato in base alla pericolosità generica dei proposti, ex art. 1 legge n. 1423 del 1956, quali soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi (è noto che Corte cost., sentenza n. 24 del 2019, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. c) d.lgs 06 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui prevedeva l'applicazione dei provvedimenti ivi previsti anche a tale tipologia di soggetti), bensì in considerazione della loro ritenuta pericolosità qualificata, ai sensi dell'art. 1 legge n. 575 del 1965, desumibile dalla organicità al cd. clan Veneruso.

Si tratta, in sostanza, di soggetti che sono stati ritenuti portatori di pericolosità generica fino all'anno 1998 e in seguito - ossia, a far data dal 1999 - considerati portatori di pericolosità qualificata, proprio in conseguenza della sopravvenuta appartenenza alla suddetta associazione camorristica.

1.2. La confisca dei beni acquistati in epoca antecedente all'anno 2000 era stata disposta in forza del principio giurisprudenziale all'epoca consolidato, in base al quale - al fine di contrastare la pericolosità qualificata - si ritenevano confiscabili tutti i beni che si fossero trovati nella disponibilità del proposto, dei quali quest'ultimo non fosse stato in grado di dimostrare la lecita provenienza e che apparissero di valore sproporzionato, rispetto alla sua provvista lecita.

Non si è ritenuto rilevante, ai fini della revoca, il successivo diverso orientamento giurisprudenziale.

2. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (entrambi nella veste di proposti e intestatari), nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (tutti nella veste di terzi intestatari), deducendo tre motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod proc. pen., in relazione all'art. 7 legge n. 1423 del 1956.

2.2. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 4, 6, 16, 20 e 24 d.lgs 06 settembre 2011, n. 159.

2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

B) e c) cod. proc. pen., in relazione all'art. 125 cod. proc. pen, per inesistenza della motivazione e motivazione apparente.

2.4. Le doglianze - anche a fronte dell'enunciazione di tre distinti motivi - sono accomunate da una matrice unitaria e possono essere sintetizzate nel senso che, in ipotesi difensiva, il provvedimento reiettivo impugnato: - non si confronta con il contenuto del decreto n. 344/13 emesso in primo grado, laddove venivano nettamente distinti due diversi tempi di manifestazione della pericolosità sociale dei preposti, pericolosità che era stata generica fino a tutto il 2000 e che in un secondo momento, ossia a partire dal 01/01/2001, era divenuta qualificata (nel suddetto provvedimento vengono indicati fatti verificatisi nel 2001, quali indici sintomatici dell'appartenenza dei proposti al clan Veneruso); - non dialoga con il contenuto del decreto di appello n. 16/15, laddove veniva ribadita la dicotomia cronologica, attinente al differente atteggiarsi della pericolosità dei soggetti.

La motivazione del decreto impugnato, pertanto, presenta una veste tautologica e di mera apparenza, visto che non tiene conto del fatto che i beni - sopra descritti - siano stati acquisiti in epoca di gran lunga antecedente, rispetto al manifestarsi della pericolosità qualificata in capo ai proposti.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

La motivazione del provvedimento impugnato si fonda sul contenuto del decreto n. 16/15, a mezzo del quale è stato confermato il decreto applicativo della misura di prevenzione; tale motivazione si rivela congrua e coerente con gli elementi evidenziati.

Il / giudizio di pericolosità, espresso dai Giudici della prevenzione, porta ad escludere che la confisca fosse stata disposta - quanto ai beni acquistati in data precedente all'anno 2000 - in base alla pericolosità generica dei proposti.

La motivazione del decreto n. 16/15 - che, come osservato nel decreto impugnato, ha integrato sul punto la motivazione del decreto n. 344/2013 emesso dal Tribunale - appare dare conto delle diverse ragioni legittimanti la confisca dei beni acquistati negli anni antecedenti al 2000, ossia prima del manifestarsi della pericolosità qualificata.

La Corte di Appello di Napoli, nel citato decreto n. 16/15, ha ritenuto confiscabili anche i beni acquistati prima del manifestarsi della pericolosità qualificata (sarebbe a dire, quelli acquistati prima del 2000) in presenza dei presupposti sia soggettivi, sia oggettivi, questi ultimi rappresentati dalla sproporzione rispetto alla provvista lecita e dalla assenza di prova, circa la legittima provenienza degli stessi.

La Corte rilevava inoltre che - essendo i sottoposti già portatori di una pericolosità generica, all'epoca dei primi acquisti - la confisca è comunque imposta dal combinato disposto degli artt. 2-ter legge n. 575 del 1965 e 19 legge n. 152 del 1975. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi, proposti sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, devono essere dichiarati inammissibili con ogni conseguenza di legge.

2. Giova premettere come i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] siano inammissibili, non essendo i terzi intestatari dei beni oggetto di provvedimento ablatorio legittimati alla proposizione delle sopra delineate censure.

Il principio di diritto che governa la materia - in caso di confisca di prevenzione, riguardante beni ritenuti oggetto di fittizia intestazione in capo a un terzo - è infatti nel senso che il terzo intestatario sia legittimato ad impugnare all'esclusivo fine di rivendicare la titolarità effettiva, nonché la proprietà dei beni assoggettati a vincolo, previo assolvimento del relativo onere di allegazione (in altri termini, può reclamare l'effettiva titolarità dei beni sottoposti a sequestro, contestando esclusivamente la natura fittizia dell'intestazione).

Il terzo intestatario, al contrario, non è legittimato a prospettare questioni direttamente involgenti la posizione del soggetto proposto; non può intervenire, quindi, al fine di sostenere che il bene oggetto di ablazione sia di effettiva proprietà del proposto, per essere egli del tutto estraneo, rispetto ad ogni questione giuridica specificamente inerente ai presupposti dettati dalla legge, in punto di applicazione della misura nei confronti di quest'ultimo (quali la condizione di pericolosità, o la / sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, oppure il tema della provenienza del bene stesso) e che il proposto stesso è l'unico soggetto legittimato a far valere (Sez. 6, n. 7469 del 04/06/2019, dep. 2020, Hudorovic, Rv. 278454; Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, [OSCURATO:PERSONA].

Coop., Rv. 277225; Sez. 5, n. 333 del 20/11/2020, dep. 2021, Icardi, Rv. 280249).

3. Il provvedimento impugnato - secondo quanto già in parte esposto in parte narrativa - si fonda su un presupposto giuridico ben preciso.

Ritiene la Corte di appello di Napoli, infatti, che tutti gli immobili sopra menzionati possano legittimamente essere assoggettati a confisca, in conseguenza della sussistenza della pericolosità di tipo qualificato riconosciuta in capo ai soggetti, a partire dall'anno 2000 (appunto, momento iniziale della manifestazione di tale forma di pericolosità, determinata dalla accertata organicità dei proposti stessi all'associazione camorristica denominata clan Veneruso).

Il provvedimento ablatorio può parimenti operare, secondo la Corte territoriale, con riferimento a beni entrati nella disponibilità dei proposti - anche a mezzo di fittizia interposizione - in epoca antecedente rispetto all'anno 2000, essendo le relative acquisizioni retroattivamente ricollegabili alla pericolosità sociale qualificata, piuttosto che alla precedente pericolosità di tipo solo generico.

Non vi è chi non rilevi come i motivi di ricorso, al contrario, siano tutti volti a contestare la ritenuta valenza della confisca, per essere questa travolta da Corte cost. sentenza n. 24 del 2019, trattandosi dì acquisizioni risalenti al periodo di manifestazione della pericolosità sociale generica.

3.1. Contrariamente all'assunto difensivo, dunque, il decreto impugnato chiarisce come i proposti siano stati pericolosi generici fino al 1998, per poi divenire portatori di pericolosità qualificata a partire dal 1999, in ragione dell'ingresso nell'organizzazione camorristica nota come clan Veneruso.

La misura patrimoniale ora avversata venne adottata, appunto, sulla base della pericolosità qualificata, ossia in forza del presupposto sopravvissuto alla declaratoria di incostituzionalità, sancita da Corte cost. sentenza n. 24 del 2019.

3.2. Secondo la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, è pienamente legittimo far idealmente retroagire gli effetti del provvedimento ablativo, sino ad un periodo antecedente rispetto all'inizio della manifestazione di pericolosità qualificata, allorquando tale forma di pericolosità derivi dalla mafiosità; tale retrodatazione degli effetti postula soltanto che si abbia per acquisita la prova, in ordine alla sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito, ovvero che sussista la prova della illecita provenienza di questi da qualsivoglia tipologia di reato (si veda Sez. 1, n. 39798 del 20/10/2010, Stagno, Rv. 249012, a mente della quale: «In materia di misure di prevenzione antimafia, sono sequestrabili e confiscabili anche i beni acquisiti dal proposto, direttamente o indirettamente, in epoca antecedente a quella cui si riferisce l'accertamento della pericolosità, quando essi risultino sproporzionati al reddito e non ne sia provata la legittima provenienza»; nello stesso senso si sono espresse Sez. 5, n. 3538 del 22/03/2013, dep. 2014, Zagaria, Rv. 258656 e Sez. 2, n. 23000 del 20/05/2021, Oleszewska, Rv. 281457).

3.3. Del tutto legittimo e coerente con tali principi di diritto, pertanto, è il procedimento logico seguito dalla Corte di appello di Napoli, che ha inteso far retroagire gli effetti della confisca ad un periodo antecedente, rispetto alla manifestazione di pericolosità qualificata riconducibile ai proposti, atteso che la tipologia di pericolosità riscontrata deriva - nel caso di specie - dall'appartenenza dei soggetti stessi ad una associazione di stampo camorristico. 3.4.

Nelle argomentazioni poste a fondamento del ricorso, la difesa anzitutto non pone il tema della ritenuta sproporzione, che era stato, peraltro, adeguatamente affrontato e risolto, mediante il provvedimento impugnato.

3.5. Non viene formulata alcuna obiezione, peraltro, anche rispetto al sopra enucleato tema della retroattività, stabilita dalla Corte in punto di presupposti idonei a legittimare il mantenimento del provvedimento ablatorio, anche con riferimento a beni entrati nella disponibilità del proposto in epoca antecedente, rispetto all'inizio della manifestazione della pericolosità connessa all'organicità a sodalizio di tipo mafioso.

Nel provvedimento impugnato, infatti, può leggersi come - con riferimento ai beni entrati nella disponibilità dei proposti in epoca precedente all'anno 2000 - debba esser mantenuta la confisca, essendo stata questa disposta a causa della accertata pericolosità qualificata del proposto, in correlazione alla sua appartenenza al clan Veneruso; viene espressamente esclusa, in sostanza, la derivazione della confisca di beni acquisiti prima del 2000, alla pericolosità generica dei proposti.

Con tale basilare affermazione - e quindi, con la conseguente retroattività, derivante dal connotato di mafiosità e dal requisito della sproporzione - del provvedimento ablativo, il ricorso non si confronta, limitandosi a sottolineare la sussistenza di una dicotomia cronologica, in relazione ai diversi tempi e modalità di manifestazione della pericolosità dei proposti.

Tale omesso confronto con quello che, in realtà, rappresenta il punto nodale del decreto impugnato, vale a rendere inammissibili anche i ricorsi presentati nell'interesse dei proposti, in quanto aspecifici e meramente assertivi.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili; segue ex lege la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma - che si stima equo fissare in euro tremila - in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere i ricorrenti esenti da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A SCALA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato il provvedimento del 24/09/2021, a mezzo del quale il Tribunale della medesima città aveva disatteso la richiesta di revoca della confisca di determinati beni, che era stata disposta dallo stesso Tribunale, con decreto inoppugnabile del 09/10/2013. La misura di prevenzione patrimoniale ha avuto ad oggetto gli acquisti di due appartamenti ubicati in [OSCURATO:PERSONA] del Cedro (acquisto effettuato grazie ad atto notarile risalente al 27/12/1991), nonché dell'intera palazzina sita in Casalnuovo di Napoli alla via Salvemini n. 19 (acquisto compiuto in virtù di atto notarile del 14/10/1999) e, infine, del terreno parimenti ubicato in Casalnuovo di Napoli - frazione di Tavernanova, contrada Filichino (acquisto derivante da atto notarile del 15/12/1998). 1.1. Il procedimento di prevenzione in oggetto è stato instaurato con proposta formulata il 03/11/2005 e si è concluso con decreto del 19/12/2013, confermato in appello e dunque inoppugnabile. Al presente procedimento non può quindi applicarsi la disciplina transitoria dettata dall'art. 117 d.lgs 06 settembre 2011, n. 159, operativa esclusivamente in relazione ai procedimenti nei quali - alla data di entrata in vigore della legge medesima - non fosse stata ancora formulata la proposta di applicazione della misura di prevenzione; il procedimento generato dalla suddetta istanza di revoca, invece, è retto dalle norme previgenti, ossia dall'art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Il provvedimento reiettivo dell'istanza di revoca della misura di prevenzione patrimoniale, quindi, si fonda sulla considerazione che il decreto di confisca non venne pronunciato in base alla pericolosità generica dei proposti, ex art. 1 legge n. 1423 del 1956, quali soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi (è noto che Corte cost., sentenza n. 24 del 2019, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. c) d.lgs 06 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui prevedeva l'applicazione dei provvedimenti ivi previsti anche a tale tipologia di soggetti), bensì in considerazione della loro ritenuta pericolosità qualificata, ai sensi dell'art. 1 legge n. 575 del 1965, desumibile dalla organicità al cd. clan Veneruso. Si tratta, in sostanza, di soggetti che sono stati ritenuti portatori di pericolosità generica fino all'anno 1998 e in seguito - ossia, a far data dal 1999 - considerati portatori di pericolosità qualificata, proprio in conseguenza della sopravvenuta appartenenza alla suddetta associazione camorristica. 1.2. La confisca dei beni acquistati in epoca antecedente all'anno 2000 era stata disposta in forza del principio giurisprudenziale all'epoca consolidato, in base al quale - al fine di contrastare la pericolosità qualificata - si ritenevano confiscabili tutti i beni che si fossero trovati nella disponibilità del proposto, dei quali quest'ultimo non fosse stato in grado di dimostrare la lecita provenienza e che apparissero di valore sproporzionato, rispetto alla sua provvista lecita. Non si è ritenuto rilevante, ai fini della revoca, il successivo diverso orientamento giurisprudenziale. 2. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (entrambi nella veste di proposti e intestatari), nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (tutti nella veste di terzi intestatari), deducendo tre motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod proc. pen., in relazione all'art. 7 legge n. 1423 del 1956. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 4, 6, 16, 20 e 24 d.lgs 06 settembre 2011, n. 159. 2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e c) cod. proc. pen., in relazione all'art. 125 cod. proc. pen, per inesistenza della motivazione e motivazione apparente. 2.4. Le doglianze - anche a fronte dell'enunciazione di tre distinti motivi - sono accomunate da una matrice unitaria e possono essere sintetizzate nel senso che, in ipotesi difensiva, il provvedimento reiettivo impugnato: - non si confronta con il contenuto del decreto n. 344/13 emesso in primo grado, laddove venivano nettamente distinti due diversi tempi di manifestazione della pericolosità sociale dei preposti, pericolosità che era stata generica fino a tutto il 2000 e che in un secondo momento, ossia a partire dal 01/01/2001, era divenuta qualificata (nel suddetto provvedimento vengono indicati fatti verificatisi nel 2001, quali indici sintomatici dell'appartenenza dei proposti al clan Veneruso); - non dialoga con il contenuto del decreto di appello n. 16/15, laddove veniva ribadita la dicotomia cronologica, attinente al differente atteggiarsi della pericolosità dei soggetti. La motivazione del decreto impugnato, pertanto, presenta una veste tautologica e di mera apparenza, visto che non tiene conto del fatto che i beni - sopra descritti - siano stati acquisiti in epoca di gran lunga antecedente, rispetto al manifestarsi della pericolosità qualificata in capo ai proposti. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. La motivazione del provvedimento impugnato si fonda sul contenuto del decreto n. 16/15, a mezzo del quale è stato confermato il decreto applicativo della misura di prevenzione; tale motivazione si rivela congrua e coerente con gli elementi evidenziati. Il / giudizio di pericolosità, espresso dai Giudici della prevenzione, porta ad escludere che la confisca fosse stata disposta - quanto ai beni acquistati in data precedente all'anno 2000 - in base alla pericolosità generica dei proposti. La motivazione del decreto n. 16/15 - che, come osservato nel decreto impugnato, ha integrato sul punto la motivazione del decreto n. 344/2013 emesso dal Tribunale - appare dare conto delle diverse ragioni legittimanti la confisca dei beni acquistati negli anni antecedenti al 2000, ossia prima del manifestarsi della pericolosità qualificata. La Corte di Appello di Napoli, nel citato decreto n. 16/15, ha ritenuto confiscabili anche i beni acquistati prima del manifestarsi della pericolosità qualificata (sarebbe a dire, quelli acquistati prima del 2000) in presenza dei presupposti sia soggettivi, sia oggettivi, questi ultimi rappresentati dalla sproporzione rispetto alla provvista lecita e dalla assenza di prova, circa la legittima provenienza degli stessi. La Corte rilevava inoltre che - essendo i sottoposti già portatori di una pericolosità generica, all'epoca dei primi acquisti - la confisca è comunque imposta dal combinato disposto degli artt. 2-ter legge n. 575 del 1965 e 19 legge n. 152 del 1975. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi, proposti sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, devono essere dichiarati inammissibili con ogni conseguenza di legge. 2. Giova premettere come i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] siano inammissibili, non essendo i terzi intestatari dei beni oggetto di provvedimento ablatorio legittimati alla proposizione delle sopra delineate censure. Il principio di diritto che governa la materia - in caso di confisca di prevenzione, riguardante beni ritenuti oggetto di fittizia intestazione in capo a un terzo - è infatti nel senso che il terzo intestatario sia legittimato ad impugnare all'esclusivo fine di rivendicare la titolarità effettiva, nonché la proprietà dei beni assoggettati a vincolo, previo assolvimento del relativo onere di allegazione (in altri termini, può reclamare l'effettiva titolarità dei beni sottoposti a sequestro, contestando esclusivamente la natura fittizia dell'intestazione). Il terzo intestatario, al contrario, non è legittimato a prospettare questioni direttamente involgenti la posizione del soggetto proposto; non può intervenire, quindi, al fine di sostenere che il bene oggetto di ablazione sia di effettiva proprietà del proposto, per essere egli del tutto estraneo, rispetto ad ogni questione giuridica specificamente inerente ai presupposti dettati dalla legge, in punto di applicazione della misura nei confronti di quest'ultimo (quali la condizione di pericolosità, o la / sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, oppure il tema della provenienza del bene stesso) e che il proposto stesso è l'unico soggetto legittimato a far valere (Sez. 6, n. 7469 del 04/06/2019, dep. 2020, Hudorovic, Rv. 278454; Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, [OSCURATO:PERSONA]. Coop., Rv. 277225; Sez. 5, n. 333 del 20/11/2020, dep. 2021, Icardi, Rv. 280249). 3. Il provvedimento impugnato - secondo quanto già in parte esposto in parte narrativa - si fonda su un presupposto giuridico ben preciso. Ritiene la Corte di appello di Napoli, infatti, che tutti gli immobili sopra menzionati possano legittimamente essere assoggettati a confisca, in conseguenza della sussistenza della pericolosità di tipo qualificato riconosciuta in capo ai soggetti, a partire dall'anno 2000 (appunto, momento iniziale della manifestazione di tale forma di pericolosità, determinata dalla accertata organicità dei proposti stessi all'associazione camorristica denominata clan Veneruso). Il provvedimento ablatorio può parimenti operare, secondo la Corte territoriale, con riferimento a beni entrati nella disponibilità dei proposti - anche a mezzo di fittizia interposizione - in epoca antecedente rispetto all'anno 2000, essendo le relative acquisizioni retroattivamente ricollegabili alla pericolosità sociale qualificata, piuttosto che alla precedente pericolosità di tipo solo generico. Non vi è chi non rilevi come i motivi di ricorso, al contrario, siano tutti volti a contestare la ritenuta valenza della confisca, per essere questa travolta da Corte cost. sentenza n. 24 del 2019, trattandosi dì acquisizioni risalenti al periodo di manifestazione della pericolosità sociale generica. 3.1. Contrariamente all'assunto difensivo, dunque, il decreto impugnato chiarisce come i proposti siano stati pericolosi generici fino al 1998, per poi divenire portatori di pericolosità qualificata a partire dal 1999, in ragione dell'ingresso nell'organizzazione camorristica nota come clan Veneruso. La misura patrimoniale ora avversata venne adottata, appunto, sulla base della pericolosità qualificata, ossia in forza del presupposto sopravvissuto alla declaratoria di incostituzionalità, sancita da Corte cost. sentenza n. 24 del 2019. 3.2. Secondo la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, è pienamente legittimo far idealmente retroagire gli effetti del provvedimento ablativo, sino ad un periodo antecedente rispetto all'inizio della manifestazione di pericolosità qualificata, allorquando tale forma di pericolosità derivi dalla mafiosità; tale retrodatazione degli effetti postula soltanto che si abbia per acquisita la prova, in ordine alla sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito, ovvero che sussista la prova della illecita provenienza di questi da qualsivoglia tipologia di reato (si veda Sez. 1, n. 39798 del 20/10/2010, Stagno, Rv. 249012, a mente della quale: «In materia di misure di prevenzione antimafia, sono sequestrabili e confiscabili anche i beni acquisiti dal proposto, direttamente o indirettamente, in epoca antecedente a quella cui si riferisce l'accertamento della pericolosità, quando essi risultino sproporzionati al reddito e non ne sia provata la legittima provenienza»; nello stesso senso si sono espresse Sez. 5, n. 3538 del 22/03/2013, dep. 2014, Zagaria, Rv. 258656 e Sez. 2, n. 23000 del 20/05/2021, Oleszewska, Rv. 281457). 3.3. Del tutto legittimo e coerente con tali principi di diritto, pertanto, è il procedimento logico seguito dalla Corte di appello di Napoli, che ha inteso far retroagire gli effetti della confisca ad un periodo antecedente, rispetto alla manifestazione di pericolosità qualificata riconducibile ai proposti, atteso che la tipologia di pericolosità riscontrata deriva - nel caso di specie - dall'appartenenza dei soggetti stessi ad una associazione di stampo camorristico. 3.4. Nelle argomentazioni poste a fondamento del ricorso, la difesa anzitutto non pone il tema della ritenuta sproporzione, che era stato, peraltro, adeguatamente affrontato e risolto, mediante il provvedimento impugnato. 3.5. Non viene formulata alcuna obiezione, peraltro, anche rispetto al sopra enucleato tema della retroattività, stabilita dalla Corte in punto di presupposti idonei a legittimare il mantenimento del provvedimento ablatorio, anche con riferimento a beni entrati nella disponibilità del proposto in epoca antecedente, rispetto all'inizio della manifestazione della pericolosità connessa all'organicità a sodalizio di tipo mafioso. Nel provvedimento impugnato, infatti, può leggersi come - con riferimento ai beni entrati nella disponibilità dei proposti in epoca precedente all'anno 2000 - debba esser mantenuta la confisca, essendo stata questa disposta a causa della accertata pericolosità qualificata del proposto, in correlazione alla sua appartenenza al clan Veneruso; viene espressamente esclusa, in sostanza, la derivazione della confisca di beni acquisiti prima del 2000, alla pericolosità generica dei proposti. Con tale basilare affermazione - e quindi, con la conseguente retroattività, derivante dal connotato di mafiosità e dal requisito della sproporzione - del provvedimento ablativo, il ricorso non si confronta, limitandosi a sottolineare la sussistenza di una dicotomia cronologica, in relazione ai diversi tempi e modalità di manifestazione della pericolosità dei proposti. Tale omesso confronto con quello che, in realtà, rappresenta il punto nodale del decreto impugnato, vale a rendere inammissibili anche i ricorsi presentati nell'interesse dei proposti, in quanto aspecifici e meramente assertivi. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili; segue ex lege la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma - che si stima equo fissare in euro tremila - in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere i ricorrenti esenti da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i
Decreto Cassazione n. 47117/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris