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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06443/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catania confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 224 e 217 legge fall.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione.

3. Il ricorso é inammissibile.

Il ricorso è anzitutto generico, posto che la Corte ha ritenuto la configurabilità del reato rilevando la sussistenza di un nesso eziologico tra la mancata promozione dei provvedimenti ex art. 2482-ter c.c. e l'aggravamento del dissesto registrato prima della messa in liquidazione della società, argomentazione che il ricorrente non ha sostanzialmente contestato.

Manifestamente infondate sono invece le obiezioni in diritto proposte con il ricorso atteso che le stesse riguardano la diversa fattispecie di aggravamento del dissesto per la ritardata richiesta del fallimento, che non è quella contestata all'imputato.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catania confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 224 e 217 legge fall. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione. 3. Il ricorso é inammissibile. Il ricorso è anzitutto generico, posto che la Corte ha ritenuto la configurabilità del reato rilevando la sussistenza di un nesso eziologico tra la mancata promozione dei provvedimenti ex art. 2482-ter c.c. e l'aggravamento del dissesto registrato prima della messa in liquidazione della società, argomentazione che il ricorrente non ha sostanzialmente contestato. Manifestamente infondate sono invece le obiezioni in diritto proposte con il ricorso atteso che le stesse riguardano la diversa fattispecie di aggravamento del dissesto per la ritardata richiesta del fallimento, che non è quella contestata all'imputato. 4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende del
Sentenza Cassazione n. 06443/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris